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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08700/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società, a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio ha ritenuto che la società avesse ricevuto fatture per operazioni oggettivamente inesistenti o parzialmente inesistenti, inserite in un meccanismo di sovrafatturazione collegato a forniture pubblicitarie e a società ritenute mere cartiere, con flussi finanziari riconducibili a un soggetto che avrebbe gestito l'intero schema. La contribuente ha impugnato gli avvisi e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con ventuno motivi. Ha dedotto, tra l'altro, ultrapetizione, apparenza o inesistenza della motivazione, errata valorizzazione di dichiarazioni di terzi, vizi di prova e onere probatorio, illegittimità della pretesa per mancata allegazione di atti richiamati negli avvisi, decadenza per notifica oltre termine e inapplicabilità del raddoppio dei termini quantomeno ai fini IRAP, nonché violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quindicesimo e il diciassettesimo motivo, entrambi relativi alla decadenza dell'accertamento ai fini IRAP e all'inapplicabilità del raddoppio dei termini per tale tributo. Tutte le altre censure sono state respinte o dichiarate inammissibili, perché la CTR aveva correttamente fondato la decisione su elementi indiziari e sulla ricostruzione delle operazioni fittizie, senza violare le regole su prova, motivazione, allegazione degli atti o contraddittorio. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai capi concernenti l'IRAP, con rinvio al giudice di merito per il relativo riesame; il resto della decisione di appello resta fermo nei limiti non travolti dall'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei diversi vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'extrapetizione e l'omessa pronuncia quando il giudice di merito si limiti a decidere sull'an della pretesa fiscale e sui profili effettivamente devoluti.

  • artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e non è meramente apparente.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, co. 2, n. 4 e n. 5; art. 61

    le censure sulla motivazione della sentenza tributaria sono respinte perché il giudice regionale ha effettivamente argomentato la decisione.

  • artt. 32, 39, 40, 41-bis, 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 32, 39, 40, 41-bis, 42 commi II e III

    sono evocati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione e la legittimità dell'accertamento, ma la Corte ritiene infondate le doglianze sul punto salvo quanto alla decadenza IRAP.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata in relazione ai poteri di accertamento IVA e alle censure della contribuente.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nei motivi sul difetto di motivazione degli atti e sull'allegazione della documentazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000

    la Corte afferma che le operazioni oggettivamente inesistenti includono anche quelle parzialmente inesistenti, con corrispettivi o IVA sovrastimati.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando valuta liberamente quelle offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    il controllo di legittimità non consente di censurare la mera diversa ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere probatorio.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    la deducibilità dei costi richiede inerenza ed effettività; costi riferiti a operazioni inesistenti non sono deducibili e la sola fattura non basta a provarli.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, se l'atto richiamato è allegato, riprodotto nel contenuto essenziale o già conosciuto/conoscibile dal contribuente.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"

    la mancata allegazione non determina nullità se l'atto richiamato era già conosciuto o agevolmente conoscibile, ovvero se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione degli avvisi IVA.

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa è salvaguardato se l'atto richiamato è conoscibile e se il contribuente può effettivamente contestare la pretesa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non opera per IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    analoga disciplina del raddoppio dei termini per l'IVA, collegata all'obbligo di denuncia penale.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    il contraddittorio preventivo è garantito dal termine di 60 giorni dopo il PVC; l'invalidità dell'atto richiede anche la prova concreta del pregiudizio difensivo.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000

    è richiamato come principio di collaborazione e buona fede, ma la sua violazione non è ravvisata nel caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    evocato dalla contribuente in tema di imparzialità e buon andamento, senza che la censura venga accolta.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nei motivi sul contraddittorio e sulle modalità di accesso/verifica.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come fonte dei vizi procedimentali dedotti.

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    norma richiamata dalla contribuente a sostegno delle censure procedimentali.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su un complesso di elementi indiziari convergenti, senza che sia necessario attribuire valore di prova legale alle dichiarazioni di un soggetto coinvolto nei fatti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione di attendibilità o la maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con la critica alla ricostruzione del merito, ma richiede che il giudice abbia posto a base della decisione prove non acquisite o abbia negato valore a prove legali in modo contra legem.
  • Le operazioni oggettivamente inesistenti comprendono anche le operazioni parzialmente inesistenti, nelle quali il corrispettivo o l'IVA risultino sovrastimati rispetto al reale; ciò integra una simulazione oggettiva relativa.
  • Quando l'inesistenza delle operazioni è accertata, i costi che ne derivano non sono deducibili per difetto di inerenza ed effettività, e la prova del contribuente non può ridursi alla mera esibizione della fattura o alla regolarità formale dei pagamenti.
  • L'obbligo di motivazione per relationem degli atti tributari è soddisfatto se l'atto richiamato è allegato, già conosciuto dal contribuente, oppure riprodotto nel suo contenuto essenziale e agevolmente conoscibile; in difetto di tale compressione concreta del diritto di difesa non sussiste nullità.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento è subordinato all'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per i reati tributari e non opera per l'IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 è rispettato quando, dopo il PVC, decorrono i sessanta giorni prima dell'avviso; l'eventuale invalidità richiede la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che il confronto avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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