Cassazione Civile, Sentenza n. 18650/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014-2017 relativi ad aree edificabili: il ricorrente deduceva (1) nullità della decisione di primo grado per mancata trattazione in pubblica udienza nonostante richiesta; (2) qualificazione dei terreni come pertinenze dell'abitazione; (3) carenza di motivazione degli avvisi di accertamento; (4) mancata prova e valutazione del valore dei terreni da parte del Comune; (5) esistenza di un giudicato esterno che avrebbe accertato l'inedificabilità delle aree; (6) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per l'IMU.
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la sentenza d'appello poteva dichiarare la nullità del primo grado per mancata udienza pubblica e nello stesso tempo decidere nel merito senza retrocedere il processo al primo grado (art. 59 d.lgs. 546/1992 non applicabile in senso retroattivo); ha considerato insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla pertinenzialità e sul valore dei terreni (prove, compravendite comparate, caratteristiche dei lotti, recinzione non idonea a definire pertinenza); ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi di accertamento anche se la prova concreta della pretesa resta distinta dal piano motivazionale; ha escluso che una sentenza passata in giudicato tra parti diverse (Agenzia delle Entrate) produca giudicato esterno rispetto al Comune; ha altresì confermato che per tributi non armonizzati come l'IMU non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifica previsione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato addizionale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 33, primo comma
Previsione della facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza; la mancata trattazione determinante per nullità non comporta automaticamente la retrocessione del giudizio al primo grado se rilevata in appello
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59
Le ipotesi tassative di retrocessione al primo grado sono elencate nell'articolo; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata udienza pubblica, dedotta in appello, non rientri necessariamente tra tali ipotesi prevedendo che l'appello decida anche sul merito
costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la violazione del diritto di difesa può comportare nullità, ma l'appello resta gravame sostitutivo che può decidere il merito
Norma sulla pertinenza (collocazione normativa rilevata nel quadro delle doglianze del ricorrente); la Corte ha valutato che, sulla base degli elementi di fatto, non era dimostrato il vincolo di pertinenzialità
legge 11 dicembre 2013 n. 147, comma 703
Richiamata tra le norme rilevanti per la disciplina fiscale; non ha impedito la valutazione di merito svolta dal giudice sulla natura dei terreni
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Norma richiamata nell'ambito delle contestazioni sulla qualificazione fiscale dei terreni; la Corte ha distinto la motivazione dell'atto dalla prova della pretesa impositiva
Norma sull'onere della prova; la Corte ha confermato che la valutazione del valore delle aree e la prova delle comparazioni sono questioni di fatto di competenza del giudice del merito
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 4
Richiamata tra le norme considerate nella valutazione del ricorso; la Corte ha trattato l'onere probatorio e la valutazione dei criteri di determinazione del valore come valutazioni di merito
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Richiamata nell'ambito delle questioni sull'IMU; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito probatorio e alla qualificazione del bene
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
La norma sui effetti del giudicato è stata interpretata restringendone l'ambito: un giudicato che è sorto tra parti diverse (es. Agenzia delle Entrate vs altro soggetto) non produce giudicato esterno vincolante tra il contribuente e il Comune
legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 10, primo comma
Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto nello statuto del contribuente, ma la Corte ha ricordato la giurisprudenza che limita tale diritto ai tributi armonizzati; per l'IMU (non armonizzato) il contraddittorio endoprocedimentale non è di regola dovuto salvo specifica previsione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'integrativo contributo unificato; la Corte ha disposto l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- La mancata trattazione in pubblica udienza, se rilevata in appello, può determinare la nullità della decisione di primo grado ma non impone automaticamente la retrocessione del processo al primo grado: l'appello, anche nel contenzioso tributario, ha natura sostitutiva e può decidere il merito
- In Cassazione non è consentito rilitigare il fatto: le valutazioni probatorie e la determinazione del valore dei beni sono questioni di merito insindacabili salvo errori di diritto o vizi logico-formali nella motivazione
- L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione sufficiente che esponga le ragioni della pretesa; non è invece necessario che l'atto contenga tutte le prove documentali della pretesa fiscale, che restano oggetto di prova nel giudizio
- Per i tributi non armonizzati (come l'IMU) non sussiste, in mancanza di una specifica norma, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto
- Un giudicato formatosi tra parti diverse non produce automaticamente effetti vincolanti (giudicato esterno) nei confronti di un'altra amministrazione o parte; il principio di efficacia del giudicato opera tra le stesse parti e i loro aventi causa
- Quando si contesta la pertinenzialità o il valore di un terreno il contribuente deve fornire elementi idonei a contrastare le comparazioni e le valutazioni effettuate dall'Amministrazione; la mera reiterazione di deduzioni già respinte dal giudice di merito è inammissibile in Cassazione
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