Cassazione Civile, Ordinanza n. 27258/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, recuperando ritenute alla fonte sui redditi di capitale riferiti a due fiducianti. La società sosteneva di avere conosciuto effettivamente l'atto solo molto più tardi, perché l'allegato della PEC non era leggibile per un problema tecnico del software di posta, e di avere reagito immediatamente chiedendo l'annullamento in autotutela e poi impugnando l'atto. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'art. 29 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la tardiva impugnazione non le fosse imputabile e che la CTR avesse errato nel negare la rimessione in termini; 2) nullità dell'avviso per violazione di norme del d.P.R. n. 600/1973 e del d.lgs. n. 471/1997, lamentando che la questione non fosse stata esaminata; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché aveva provato la non visibilità dell'allegato con perizia tecnica e perché l'Agenzia non avrebbe prodotto atti notificati ai fiducianti né gli avvisi emessi nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la rimessione in termini richiede non solo una tempestiva istanza, ma anche la prova di una causa non imputabile, assoluta e determinante la decadenza. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso tale presupposto perché, accortasi di non poter aprire l'allegato PEC e già consapevole delle contestazioni per avere partecipato al contraddittorio endoprocedimentale, la società avrebbe dovuto attivarsi presso l'Ufficio per conoscere il contenuto dell'atto. La censura della ricorrente, centrata sul bug informatico, non colpiva questa ratio decidendi. Per effetto del rigetto del primo motivo, le ulteriori censure sono rimaste assorbite. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rimessione in termini nel processo civile, applicabile anche al processo tributario, presuppone una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza e una reazione tempestiva della parte.
La disposizione, previgente, è richiamata come antecedente storico della rimessione in termini poi generalizzata dall'art. 153, comma 2, c.p.c.; la Corte ne afferma l'applicazione anche al processo tributario in interpretazione estensiva.
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
La ricorrente lo invocava per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla tardività del ricorso e dal difetto dei presupposti per la rimessione in termini.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Viene indicato come parametro di censura per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per precisare che l'accertamento dell'impedimento assoluto, ai fini della rimessione in termini, è valutazione di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel giudizio di merito come norma che disciplina il termine per impugnare gli atti tributari; la tardività ha determinato l'inammissibilità del ricorso originario.
La ricorrente lo invocava per denunciare un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dal rigetto del primo motivo.
artt. 23, 25 e 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dalla ricorrente per contestare la validità dell'avviso di accertamento; la relativa doglianza resta assorbita.
artt. 13 e 14 d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 471
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo per contestare la legittimità dell'atto impositivo; la censura non viene scrutinata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini nel processo tributario presuppone cumulativamente una tempestiva istanza della parte e la prova rigorosa di una causa non imputabile, con carattere di assolutezza, che abbia determinato la decadenza.
- Non integra di regola causa non imputabile una mera difficoltà tecnica nell'accesso a un atto notificato via PEC, se la parte, avendo già contezza delle contestazioni, avrebbe potuto attivarsi con diligenza presso l'Ufficio per acquisirne il contenuto.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura attacca una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il motivo è infondato o comunque non decisivo.
- Quando il primo motivo che sorregge la decisione viene rigettato, le ulteriori censure che riguardano questioni assorbite non richiedono esame nel merito.
- L'accertamento della sussistenza di un impedimento assoluto al compimento dell'atto processuale appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27244/2025 del 12/10/2025
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27246/2025 del 12/10/2025
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2025 del 12/10/2025
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27248/2025 del 12/10/2025
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27257/2025 del 12/10/2025
- ordinanza_civile · 12 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27260/2025 del 12/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →