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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il pagamento di euro 1.665,56, somme risultanti dal consuntivo e dal preventivo approvati all'unanimità dall'assemblea. Il condomino proponeva opposizione sostenendo di essersi legittimamente distaccato nel giugno 2013 dall'impianto centralizzato di riscaldamento e di avere comunicato il distacco all'amministratore il 28 ottobre 2013, producendo una relazione tecnica dalla quale risultavano assenza di squilibri nel funzionamento dell'impianto e assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini; assumeva inoltre di dover corrispondere solo le spese di manutenzione e conservazione dell'impianto, che avrebbe regolarmente pagato. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, ricorreva per cassazione deducendo, con tre motivi, in sintesi: 1) nullità del procedimento e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la delibera assembleare del 16 settembre 2013 non era il vero oggetto della controversia, perché l'elemento decisivo era il fatto sopravvenuto del distacco; 2) violazione delle norme sulla produzione e valutazione delle prove, assumendo che la relazione tecnica e la consulenza tecnica d'ufficio erano state indebitamente considerate inutilizzabili o non ammissibili; 3) nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, per mancata confutazione delle critiche alla consulenza tecnica e per non avere considerato la riduzione complessiva dei consumi e la mancanza di aggravio per gli altri condomini.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il credito azionato traeva titolo dal consuntivo e dal preventivo approvati dall'assemblea del 16 settembre 2013, delibera cui il ricorrente aveva partecipato e votato favorevolmente. Poiché tale delibera non era stata impugnata e il ricorrente non aveva titolo per farlo, non poteva essere rimessa in discussione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, salvo profili di nullità non ravvisati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può esaminare la nullità della delibera posta a base dell'ingiunzione e l'annullabilità solo se dedotta con autonoma domanda riconvenzionale nei termini dell'art. 1137 c.c. Ha inoltre osservato che il distacco dall'impianto non costituiva un fatto nuovo rispetto alla delibera, perché era già avvenuto mesi prima della sua approvazione, sicché il dato rilevante era la data del distacco e non quella della successiva comunicazione. Di conseguenza, erano inammissibili le censure sulla prova dell'assenza di squilibri e di aggravi di spesa, poiché esse non potevano trovare ingresso in questo giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura processuale, ma non ritenuto violato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della motivazione, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente sul piano del diritto di difesa, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato con riguardo alla motivazione e al giusto processo, ma non accolto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sull'assenza di squilibri o aggravi conseguenti al distacco.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi contributivi condominiali e al credito azionato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sulla sussistenza dell'interesse ad agire/impugnare.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato quale norma del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di ammissibilità delle produzioni e del potere istruttorio.

  • art. 178 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in materia di istruzione e trattazione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in materia di precisazione delle conclusioni e fase decisoria.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla riproposizione delle eccezioni.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova documentale e alla valenza del supporto informatico prodotto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare un travisamento o una valutazione non corretta delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, in tema di partecipazione alle spese condominiali e distacco dall'impianto.

  • art. 1137 c.c.

    La deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo può essere sindacata nel giudizio di opposizione quanto alla nullità; l'annullabilità deve essere fatta valere con apposita domanda riconvenzionale proposta nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può esaminare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e l'annullabilità solo se questa sia dedotta con autonoma domanda riconvenzionale di annullamento proposta nei termini di legge.
  • Se il condomino ha partecipato all'assemblea e ha votato a favore della delibera che approva il consuntivo, il preventivo e i relativi riparti, quella delibera lo vincola e non può essere rimessa in discussione in opposizione al decreto ingiuntivo, salvo profili di nullità.
  • Il distacco dall'impianto centralizzato non può essere qualificato come fatto nuovo idoneo a neutralizzare una delibera già approvata quando il distacco sia avvenuto prima della deliberazione stessa; rileva la data effettiva del distacco, non quella della sua comunicazione all'amministratore.
  • Le contestazioni sulla mancanza di squilibri di funzionamento o di aggravi di spesa conseguenti al distacco sono irrilevanti se dirette a superare una delibera assembleare vincolante non impugnata e non censurabile in quella sede.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, le questioni probatorie sul distacco dall'impianto e sui suoi effetti non possono essere esaminate quando la pretesa monitoria trovi fondamento in una deliberazione assembleare non validamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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