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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27260/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2006, a seguito di indagini bancarie e di contraddittorio endoprocedimentale, aveva recuperato a tassazione un maggior reddito IRPEF in relazione a versamenti ritenuti ingiustificati su conti correnti intestati al contribuente. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non sarebbe più applicabile al lavoratore autonomo o professionista la presunzione relativa ai prelevamenti e ai versamenti bancari; ha anche sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'utilizzo dei prelevamenti e la riconducibilità dei versamenti all'attività professionale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 e 2728 c.c., lamentando che la CTR non avesse valutato la documentazione prodotta, incluse dichiarazioni sostitutive di terzi, e non avesse svolto un esame analitico delle singole movimentazioni contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 abbia inciso solo sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, ma non sui versamenti; ha quindi ribadito che la presunzione legale derivante dai versamenti bancari resta operante nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i professionisti o lavoratori autonomi, e che grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare analiticamente, per ciascun versamento, l'efficacia probatoria delle giustificazioni e delle prove offerte dal contribuente, incluse le dichiarazioni di terzi, dando conto in motivazione di tale valutazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 1, n. 2; limitatamente alle parole "o compensi" dichiarate incostituzionali

    La presunzione legale relativa sui movimenti bancari si estende ai versamenti per tutti i contribuenti; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non hanno valore presuntivo nei confronti dei lavoratori autonomi, mentre i versamenti restano presuntivamente rilevanti anche per professionisti e lavoratori autonomi.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Conferma che la presunzione sui movimenti bancari opera anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    I dati bancari possono essere utilizzati come prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili anche ai fini IVA, senza necessità di previa prova della qualifica imprenditoriale del contribuente.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le prove prodotte nel processo tributario, comprese quelle provenienti da terzi, devono essere valutate dal giudice nel rispetto del principio del giusto processo e della parità delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'estraneità dei movimenti bancari ai fatti imponibili grava sul contribuente, in quanto solo questi può giustificare le operazioni emerse sui conti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per confermare la presunzione legale e il relativo riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni bancarie ex art. 32 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, trattandosi di presunzioni legali relative.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per fondare l'ammissibilità e la valutazione delle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario in ossequio al giusto processo e alla parità delle parti.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi", escludendo per i lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti ingiustificati.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i versamenti non giustificati su conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale di maggior reddito che può essere superata solo con prova contraria specifica e analitica, gravante sul contribuente.
  • La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 incide solo sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non sulla presunzione concernente i versamenti, che resta operante nei confronti di tutti i contribuenti.
  • Nel processo tributario il giudice deve esaminare analiticamente ciascuna movimentazione bancaria contestata e confrontarla con le giustificazioni offerte, motivando espressamente sulle risultanze della verifica.
  • Le dichiarazioni sostitutive o extraprocessuali di terzi sono ammissibili come elementi indiziari anche per il contribuente, ma non possono da sole fondare la decisione e devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova.
  • L'utilizzazione dei dati bancari ai fini accertativi non presuppone la preventiva dimostrazione della qualifica di imprenditore del contribuente, potendo tali dati servire sia a individuare l'esistenza di attività imponibili occulte sia a quantificare il reddito derivante da tali attività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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