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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27248/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva agito per ottenere l'accertamento di un credito residuo e la condanna al pagamento di una somma ritenuta mancante nelle casse condominiali al momento del passaggio di consegne tra il precedente amministratore, deceduto, e il nuovo amministratore. In primo grado era stata condannata la persona indicata come amministratore di fatto per il periodo successivo al decesso dell'amministratore formale; in appello la decisione era stata riformata, con accoglimento del gravame della convenuta e rigetto dell'appello incidentale del condominio. In cassazione il condominio ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di un fatto storico decisivo quanto alla legittimazione passiva della convenuta, sostenendo che ella avesse effettivamente gestito la contabilità e la rendicontazione condominiale e ricevuto compenso per tali attività; 2) nullità per ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su profili di an e quantum non devoluti; 3) nullità per omessa pronuncia sulla titolarità passiva in capo agli eredi del precedente amministratore, sostenendo che l'obbligo di rendiconto si trasferisse agli eredi; 4) violazione di legge e omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che la CTU avrebbe evidenziato un conguaglio a debito e che l'amministratore uscente dovesse restituire quanto in cassa ex art. 1713 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo e infondato il secondo. In particolare ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sull'eventuale svolgimento di attività gestoria da parte della convenuta, ma sulla mancanza di prova del prelievo o dell'impossessamento delle somme mancanti; che non vi è stata ultrapetizione perché l'an e il quantum della pretesa erano stati oggetto del contraddittorio; che non vi era interesse a censurare l'omessa pronuncia sugli eredi, poiché la Corte d'appello ne aveva implicitamente riconosciuto la posizione passiva respingendo la domanda nei loro confronti; e che la censura sulla CTU mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del condominio alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1100 e 1131 c.c.

    sono richiamati per affermare che, per controversie non rientranti tra quelle di ordinaria amministrazione, l'amministratore necessita della preventiva autorizzazione assembleare per proporre la domanda giudiziale; tuttavia l'autorizzazione conferita per il giudizio di merito si estende anche al ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'utilizzabilità quando la censura non si confronta con la ratio decidendi o mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato in relazione ai vizi di ultrapetizione e di omessa pronuncia; la Corte esclude entrambi perché la questione dell'an e del quantum era in giudizio e perché la decisione impugnata aveva comunque negato la fondatezza della domanda anche rispetto agli eredi.

  • art. 1713 c.c.

    è invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo dell'amministratore di restituire quanto residua in cassa alla cessazione dell'incarico; la Corte non ne sviluppa una portata decisoria autonoma, ritenendo la doglianza inammissibile perché diretta a contestare la valutazione della CTU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre il proprio diverso racconto dei fatti o ad attaccare argomentazioni non decisive.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la questione decisa dal giudice di merito è già compresa nel thema decidendum, come accade per l'an e il quantum della pretesa azionata e contestata nel contraddittorio.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede un interesse attuale a ottenere una diversa statuizione; manca interesse quando la decisione impugnata ha già implicitamente escluso la domanda o la tesi censurata.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi ammessi; la censura deve indicare in modo puntuale la norma violata o il fatto decisivo trascurato.
  • L'autorizzazione assembleare a promuovere una lite da parte del condominio, se validamente conferita per il giudizio, si estende ai successivi gradi e comprende anche la proposizione del ricorso per cassazione.
  • Se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova dell'effettivo prelievo o dell'impossessamento delle somme, la mera allegazione di attività gestorie svolte da un soggetto non è sufficiente a superare la ratio decisiva della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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