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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27246/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in sede esecutiva immobiliare, della comproprietà di un immobile da parte della ricorrente insieme a una società. I nuovi aggiudicatari, recatisi sul posto per mostrare il bene a un potenziale acquirente, si sono visti impedire l'accesso dai convenuti, fratelli del precedente proprietario. Secondo i convenuti, l'accesso utilizzato dagli attori non sarebbe stato quello riferibile al bene acquistato, ma un diverso accesso di loro esclusiva proprietà. In primo grado e in appello gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni per la condotta impeditiva, sostenendo che essa aveva fatto desistere il potenziale acquirente; in corso di causa la ricorrente ha anche formulato domanda di accertamento della proprietà esclusiva/comune dell'accesso, oltre che di cessazione delle molestie. La Corte d'appello ha ritenuto nuova la domanda petitoria e ha comunque escluso l'illiceità della condotta, sulla base della documentazione della procedura esecutiva e della consulenza tecnica, reputando distinti i due accessi e le relative corti. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione mancante o apparente e per errata attribuzione della titolarità esclusiva dell'accesso alla convenuta invece che comune; 2) violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e per avere la Corte d'appello utilizzato elementi probatori irrilevanti o mancanti, trascurando la documentazione da cui emergerebbe la comunione dell'accesso; 3) violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della proprietà, che sarebbe stata proposta in reazione alle contestazioni dei convenuti e dunque collegata alla medesima vicenda sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme. Ha precisato che il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti propri del vizio di legittimità e, nei casi pertinenti, attraverso gli strumenti processuali appropriati. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque svolto uno scrutinio incidentale dei diritti dominicali e che, anche ove la domanda petitoria fosse stata ritenuta ammissibile, essa sarebbe stata respinta nel merito, con conseguente infondatezza anche della pretesa risarcitoria accessoria. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite a ciascun controricorrente e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione apparente o mancante non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia decisione conforme, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della domanda di accertamento proposta in reazione alle difese avversarie.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda aggiuntiva fosse una precisazione/replica consentita e non una domanda nuova.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato come base normativa della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U., 18/4/2019, n. 10934

    Ciascun comunista o condomino può agire individualmente a tutela dei propri diritti pro quota.

  • Cass., Sez. U., 15/6/2015, n. 12310

    La connessione tra domande può essere letta in senso ampio, ma non basta a fondare l'interesse a censurare un accertamento incidentale che avrebbe comunque condotto al rigetto della pretesa principale.

  • Cass., Sez. U., 5/3/2024, n. 5792

    Il travisamento della prova va distinto dalla diversa valutazione del fatto probatorio; se il fatto è controverso e oggetto di decisione, il vizio si colloca nei binari dell'art. 360, nn. 4 o 5 c.p.c., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente proposte come violazioni di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e della documentazione, poiché interpretazione e apprezzamento del materiale istruttorio spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima base fattuale, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo come errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio e non come contestazione della sua lettura logica; nei casi astrattamente rilevanti, il rimedio è quello della revocazione per errore di fatto, non della rivalutazione in cassazione.
  • Una domanda nuova è comunque inammissibile se, anche ove ammissibile, l'accertamento di merito già compiuto avrebbe inevitabilmente condotto al rigetto della pretesa, difettando così l'interesse concreto alla censura.
  • Quando la domanda risarcitoria dipende dall'illiceità della condotta e questa presuppone l'accertamento incidentale di diritti reali, il ricorso resta infondato se il giudice di merito ha già escluso in fatto la sussistenza del diritto azionato o la lesione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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