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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27244/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti, quali congiunti di una persona sequestrata, avevano chiesto il risarcimento di danni patrimoniali derivanti dal fatto illecito, individuati negli interessi obbligazionari che si assumevano perduti perché alcuni investimenti erano stati estinti anticipatamente per reperire la somma richiesta a titolo di riscatto. In un precedente giudizio era già stata accolta la domanda di condanna al pagamento della somma versata per il riscatto, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma via via rivalutata. La Corte d'appello aveva ritenuto che la nuova domanda fosse preclusa dal giudicato, perché riferita alla medesima voce di danno già deducibile nel primo processo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2056, 1223 e 1282 c.c., sostenendo che la domanda attuale sarebbe diversa da quella coperta dal giudicato: la prima riguardava gli interessi compensativi per il ritardato conseguimento del risarcimento, mentre la seconda concerneva gli interessi obbligazionari maggiori che sarebbero maturati se non fossero stati estinti gli investimenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando un unico fatto lesivo produce diverse possibili conseguenze dannose, deve essere proposta in un unico giudizio la contestuale domanda di accertamento di tutti i danni-conseguenza che si assumono patiti, senza che sia utile formulare una riserva di far valere ulteriori pregiudizi in separato processo. Il vincolo del giudicato copre infatti il dedotto e il deducibile. Nel caso concreto, inoltre, la Corte ha rilevato che le due domande concernevano la medesima voce di danno patrimoniale, poiché entrambe afferivano alla mancata disponibilità della somma utilizzata per il pagamento del riscatto: gli interessi obbligazionari invocati erano comunque collegati al concreto impiego di quel denaro, e non configuravano una posta distinta rispetto a quella già dedotta. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state poste spese nei confronti del Ministero intimato solo per denuncia della lite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude una nuova domanda sulla medesima pretesa risarcitoria già esaminabile nel primo giudizio

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno, applicata in coerenza con il principio dell'unicità dell'accertamento del danno conseguenza

  • art. 1223 c.c.

    richiamato quale parametro della risarcibilità del danno conseguenza da fatto illecito

  • art. 1282 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa sugli interessi; la Corte distingue comunque gli interessi richiesti nel primo giudizio da quelli invocati nel secondo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da un unico fatto lesivo, tutte le conseguenze dannose che il danneggiato assume di aver subito devono essere fatte valere contestualmente nel primo giudizio, perché il giudicato si estende al dedotto e al deducibile.
  • La riserva di far valere in un secondo processo ulteriori voci di danno non consente di eludere la preclusione da giudicato se quelle voci erano già deducibili nel precedente giudizio.
  • Quando una nuova domanda risarcitoria riguarda solo una diversa qualificazione della stessa perdita patrimoniale già dedotta, essa resta preclusa se si riferisce al medesimo evento lesivo e alla medesima voce di danno.
  • Nel valutare l'identità della pretesa risarcitoria occorre guardare alla sostanza del pregiudizio dedotto, non alla diversa etichetta attribuita alle singole poste di danno.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicato

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