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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27257/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi erariali e locali, IVA, interessi e sanzioni, per complessivi euro 216.756,02. In primo grado il contribuente aveva ottenuto un accoglimento parziale, con annullamento dei due avvisi di accertamento presupposti. In appello l’amministrazione aveva sostenuto, sin dal primo grado, che il ricorso fosse inammissibile perché tardivo e comunque riferito a tributi ormai definitivi, essendo gli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. La corte tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio ritenendo che il contribuente non avesse provato la tempestività del ricorso introduttivo, poiché la relata di notifica prodotta era incompleta. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali degli atti e documenti contestati prima di dichiarare l’inammissibilità per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il controllo sulla tempestività del ricorso è certamente un dovere del giudice tributario, ma che, quando sorgano contestazioni sulla data di notifica e manchi una prova chiara ex actis, il giudice deve prima attivare il meccanismo collaborativo previsto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992, ordinando al ricorrente di esibire la documentazione necessaria. Solo in caso di mancata ottemperanza all’ordine, o di persistente e insanabile incertezza dopo l’acquisizione documentale, può essere dichiarata l’inammissibilità. Poiché la decisione impugnata aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso senza aver previamente disposto tale acquisizione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio enunciato e pronunciarsi anche sui motivi di appello dell’ufficio non esaminati. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Richiamato solo dal ricorrente nel motivo, quale norma processuale del rito tributario asseritamente violata insieme agli artt. 21 e 22.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato solo dal ricorrente nel motivo, in collegamento con la dedotta violazione delle regole sul deposito e sulla tempestività del ricorso tributario.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    In caso di contestazioni il giudice tributario deve ordinare l’esibizione degli originali degli atti e documenti; l’inammissibilità è extrema ratio e può essere dichiarata solo dopo il mancato riscontro all’ordine o dopo che la prova della tardività sia stata acquisita.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la verifica della tempestività del ricorso è doverosa per il giudice anche d’ufficio, ma non può tradursi in una declaratoria di inammissibilità immediata quando la data di notifica sia contestata e non risulti chiaramente dagli atti.
  • L’art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 impone al giudice un previo dovere di collaborazione processuale: deve ordinare l’esibizione degli originali degli atti e documenti rilevanti prima di sanzionare con l’inammissibilità la mancata prova della tempestività.
  • L’inammissibilità nel rito tributario va considerata sanzione di extrema ratio e può essere pronunciata solo se, dopo l’ordine di esibizione, il ricorrente non ottemperi oppure la tardività risulti provata o rimanga un’incertezza insanabile nonostante l’acquisizione documentale.
  • Quando la decisione di merito non abbia applicato il meccanismo di cui all’art. 22, comma 5, la sentenza che dichiara l’inammissibilità per difetto di prova sulla tempestività è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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