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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01013/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento era stato fondato sulla contabilità parallela rinvenuta dalla Guardia di finanza presso l’abitazione del contribuente. Con cinque motivi egli ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione di norme sulla sottoscrizione dell’atto, sostenendo che il firmatario dell’avviso non fosse legittimato; 2) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che l’accertamento parziale potesse basarsi solo su dati certi e non su presunzioni; 3) violazione delle norme sulle acquisizioni documentali, contestando che la documentazione extracontabile e alcuni file del computer fossero stati acquisiti in violazione delle garanzie procedurali; 4) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato tutti i dati della contabilità parallela, inclusi costi fissi e utile netto; 5) violazione dello Statuto del contribuente per asserita emissione ante tempus dell’avviso e difetto di contraddittorio endoprocedimentale, oltre alla mancata allegazione di ulteriori verifiche e alla mancata informazione dei diritti del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, osservando che la CTR aveva implicitamente esaminato l’eccezione sulla sottoscrizione e che la questione, comunque, era nuova perché proposta solo in appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo e può fondarsi anche su presunzioni. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla illegittima acquisizione della documentazione non era stata trattata nei precedenti gradi ed era nuova. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che non vi era un fatto decisivo omesso, poiché la contabilità parallela era stata esaminata dai giudici di merito e il vizio dedotto investiva in realtà la valutazione delle prove. Ha respinto o dichiarato inammissibile il quinto motivo: la CTR aveva accertato che l’avviso era stato emesso dopo il processo verbale di constatazione, quindi nel rispetto del termine; in ogni caso il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività, non per verifiche a tavolino, e per l’IVA il contribuente non aveva assolto la prova di resistenza; le ulteriori doglianze erano nuove. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale soggetta alle stesse regole dell’accertamento ordinario; pertanto può essere sostenuto anche da presunzioni, purché idonee secondo i criteri legali.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente può costituire base presuntiva dell’accertamento, se la relativa questione è ritualmente dedotta e valutata nei gradi di merito; in cassazione non è consentito trasformare il dissenso sulla valutazione probatoria in vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato la questione in motivazione, anche implicitamente rigettandola.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, sono inammissibili in cassazione.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera, in linea generale, per accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali dell’attività; non si applica alle verifiche meramente documentali o 'a tavolino'.
  • Nel controllo fiscale 'a tavolino' sui tributi armonizzati, l’invalidità dell’atto per mancato contraddittorio presuppone che il contribuente alleghi concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, secondo una logica di prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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