Cassazione Civile, Ordinanza n. 01013/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento era stato fondato sulla contabilità parallela rinvenuta dalla Guardia di finanza presso l’abitazione del contribuente. Con cinque motivi egli ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione di norme sulla sottoscrizione dell’atto, sostenendo che il firmatario dell’avviso non fosse legittimato; 2) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che l’accertamento parziale potesse basarsi solo su dati certi e non su presunzioni; 3) violazione delle norme sulle acquisizioni documentali, contestando che la documentazione extracontabile e alcuni file del computer fossero stati acquisiti in violazione delle garanzie procedurali; 4) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato tutti i dati della contabilità parallela, inclusi costi fissi e utile netto; 5) violazione dello Statuto del contribuente per asserita emissione ante tempus dell’avviso e difetto di contraddittorio endoprocedimentale, oltre alla mancata allegazione di ulteriori verifiche e alla mancata informazione dei diritti del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, osservando che la CTR aveva implicitamente esaminato l’eccezione sulla sottoscrizione e che la questione, comunque, era nuova perché proposta solo in appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo e può fondarsi anche su presunzioni. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla illegittima acquisizione della documentazione non era stata trattata nei precedenti gradi ed era nuova. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che non vi era un fatto decisivo omesso, poiché la contabilità parallela era stata esaminata dai giudici di merito e il vizio dedotto investiva in realtà la valutazione delle prove. Ha respinto o dichiarato inammissibile il quinto motivo: la CTR aveva accertato che l’avviso era stato emesso dopo il processo verbale di constatazione, quindi nel rispetto del termine; in ogni caso il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività, non per verifiche a tavolino, e per l’IVA il contribuente non aveva assolto la prova di resistenza; le ulteriori doglianze erano nuove. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque esaminato l’eccezione, sia pure implicitamente
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e alla legittimazione del firmatario
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla sottoscrizione e validità dell’avviso IVA
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge nei primi, secondi, terzi e quinti motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ha riqualificato il primo motivo come vizio di nullità/omessa pronuncia
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l’accertamento parziale è stato ritenuto legittimamente fondato anche su presunzioni
art. 52, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato per contestare la legittimità dell’acquisizione della documentazione extracontabile
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per contestare la legittimità dell’acquisizione della documentazione extracontabile
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per il valore presuntivo della contabilità parallela e delle risultanze extracontabili
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è stato ritenuto inammissibile perché non vi era un fatto decisivo omesso, ma una censura sulla valutazione delle prove
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per l’applicabilità, anche al giudizio tributario, della nuova disciplina del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato ai fini della cd. doppia conforme e dei limiti al ricorso per cassazione
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare che il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità
art. 12, commi 2 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie procedimentali sono stati ritenuti operanti solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività; non per le verifiche a tavolino
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale soggetta alle stesse regole dell’accertamento ordinario; pertanto può essere sostenuto anche da presunzioni, purché idonee secondo i criteri legali.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente può costituire base presuntiva dell’accertamento, se la relativa questione è ritualmente dedotta e valutata nei gradi di merito; in cassazione non è consentito trasformare il dissenso sulla valutazione probatoria in vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato la questione in motivazione, anche implicitamente rigettandola.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, sono inammissibili in cassazione.
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera, in linea generale, per accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali dell’attività; non si applica alle verifiche meramente documentali o 'a tavolino'.
- Nel controllo fiscale 'a tavolino' sui tributi armonizzati, l’invalidità dell’atto per mancato contraddittorio presuppone che il contribuente alleghi concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, secondo una logica di prova di resistenza.
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