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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36970/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2003, sulla base di processo verbale di constatazione e di contraddittorio preventivo non definito con adesione. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi di un esercizio di ristorazione, recuperando maggiori imposte dirette e indirette. In primo grado la Commissione provinciale aveva respinto le censure di nullità dell'avviso, ma aveva ridotto i maggiori ricavi del 53% recependo l'abbattimento già proposto in sede di adesione. La società ha impugnato la decisione e, respinto l'appello dalla CTR, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa motivazione e nullità della sentenza sul punto della riduzione del 53%; 2) violazione delle norme processuali e tributarie per avere la CTR ritenuto inammissibili le censure sulla ricostruzione induttiva dei ricavi; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione; 4) violazione delle norme sulla prova e sul potere istruttorio del giudice tributario, per la questione dell'ampliamento della superficie esterna del locale e della sua epoca; 5) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sui presupposti della grave incongruenza; 6) ulteriore violazione delle norme sull'accertamento induttivo, con contestazione dei criteri usati per stimare pasti e consumi, nonché della mancata considerazione di giacenze e rimanenze. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la CTR avesse motivato solo apparentemente, avesse male individuato l'oggetto dell'impugnazione e avesse confermato una ricostruzione induttiva viziata nei presupposti e nei calcoli.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondata la censura sul preteso difetto di motivazione relativa all'abbattimento del 53%, osservando che la CTR aveva invece condiviso la motivazione della CTP e ritenuto legittimo l'avviso. Ha dichiarato inammissibili e infondati i motivi con cui la società contestava l'inammissibilità delle doglianze sull'accertamento induttivo, perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi e riproponevano questioni di merito. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla superficie esterna del ristorante per cumulatività, difetto di autosufficienza e comunque perché la contribuente non aveva assolto l'onere di provare che i lavori di ampliamento fossero successivi all'annualità accertata. Ha poi giudicato inammissibili e manifestamente infondati i motivi sulla gravità dell'incongruenza e sui criteri di stima dei ricavi, perché sollecitavano una rivalutazione del merito, denunciavano in realtà vizi motivazionali fuori dai limiti del ricorso per cassazione e non colpivano la ragione decisoria della CTR, che aveva considerato attendibile la metodologia induttiva e non decisivo l'abbattimento concordato in adesione. Ne è derivato il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; la Corte ha altresì rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se cumula in modo confuso censure eterogenee, come violazione di legge e vizi processuali o motivazionali, senza una chiara e autonoma articolazione.
  • La censura per omessa motivazione non è fondata quando dalla sentenza impugnata risulti comunque la ratio decidendi, anche per implicito, e il giudice di merito abbia condiviso la motivazione del primo giudice o dell'atto presupposto.
  • In tema di accertamento tributario induttivo, la contestazione del metodo o dei singoli parametri di calcolo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione.
  • L'abbattimento percentuale dei maggiori ricavi in sede di adesione o nel giudizio di primo grado non implica di per sé il venir meno della legittimità dell'impianto accertativo, potendo dipendere da aggiustamenti di singoli valori senza smentire il criterio ricostruttivo complessivo.
  • Nel processo tributario il contribuente che invochi fatti idonei a neutralizzare la pretesa fiscale deve allegarli e provarli; i poteri officiosi del giudice non possono supplire alla totale inerzia probatoria della parte.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione o dell'uso improprio della prova richiede l'indicazione specifica degli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • L'accertamento induttivo è legittimo quando sia sorretto da una pluralità di indici attendibili e logicamente coordinati; la critica deve colpire la regola di inferenza, non solo singoli dati del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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