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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, della deduzione/detrazione per spese di ristrutturazione edilizia sostenute su un immobile a destinazione abitativa. In primo grado e in appello la contribuente aveva ottenuto ragione, perché il giudice tributario aveva ritenuto che l'Ufficio avesse modificato in modo inammissibile la propria linea difensiva: inizialmente la contestazione si fondava sulla mancanza di documentazione giustificativa, mentre in seguito era stata prospettata la diversa ragione dell'esecuzione di lavori abusivi, poi rimossi, oltre a una pretesa incoerenza temporale tra spese e lavori. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., contestando l'impostazione del giudice di merito che aveva valorizzato il preteso mutamento difensivo; (2) violazione dell'art. 16-bis d.P.R. 917/1986, dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto decisiva la diversità della motivazione dell'appello erariale rispetto a quella dell'atto originario, mentre nel processo tributario il thema decidendum può essere rimodulato alla luce della documentazione prodotta dal contribuente e della cognizione piena del giudice sul rapporto sostanziale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene fondato il motivo incentrato sulla natura del processo tributario, affermando che il giudizio è di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento: il giudice tributario, ove ravvisi solo l'infondatezza parziale della pretesa fiscale, non deve limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma può accertare e quantificare il tributo dovuto entro i limiti del petitum e sulla base degli ordinari poteri di valutazione delle prove. Da ciò discende che non è erroneo, in sé, che la difesa dell'Ufficio si sviluppi in modo coerente con la documentazione prodotta dalla parte privata e con l'evoluzione del thema decidendum. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente; la Corte ribadisce la natura piena della cognizione del giudice tributario e i suoi poteri istruttori e valutativi nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per contestare la supposta alterazione del thema decidendum; la Corte esclude che la rimodulazione della pretesa fiscale, nei limiti del petitum, violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    È indicato come base dei poteri di valutazione delle prove ordinari del giudice tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per affermare che il giudice può avvalersi degli ordinari poteri di indagine e valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla deduzione/detrazione per ristrutturazione edilizia.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo al controllo sulla documentazione e sulla spettanza del beneficio fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per denunciare una pretesa erronea ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte accoglie la ricostruzione dell'Agenzia sulla possibilità di rimodulare la pretesa alla luce delle prove prodotte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non si limita a eliminare l'atto impugnato, ma può verificare la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale e determinarne il quantum entro i limiti del petitum.
  • La rimodulazione della difesa dell'Amministrazione in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente non integra, di per sé, un mutamento inammissibile della pretesa, se resta coerente con l'oggetto sostanziale della controversia.
  • Quando la pretesa tributaria risulti solo parzialmente infondata, il giudice deve accertare l'effettiva misura del tributo dovuto, avvalendosi dei poteri di valutazione delle prove previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nel giudizio tributario, la contestazione originaria dell'Ufficio può essere letta e sviluppata alla luce degli elementi istruttori emersi nel processo, purché non venga alterato il nucleo sostanziale della pretesa oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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