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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base e dalla conseguente pretesa erariale verso il socio, ritenuto destinatario "per trasparenza" della ripresa a tassazione. La CTP aveva annullato la pretesa verso il socio, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando una erronea estensione degli effetti del giudicato. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che un precedente giudicato aveva già riconosciuto la ritualità dell'accertamento societario in un giudizio promosso da altro socio, giudicato che avrebbe dovuto spiegare efficacia anche nei confronti del socio odierno resistente; inoltre, il ricorrente sosteneva che un successivo giudicato di annullamento per incompetenza territoriale non potesse elidere la pretesa nei confronti del socio, poiché l'incompetenza territoriale sarebbe stata già valutata in altro giudizio e il contrasto andrebbe risolto a favore del primo giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che l'incompetenza territoriale dell'Ufficio integra un vizio sostanziale dell'atto impositivo e determina la nullità dell'attività svolta. Ha quindi valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato definitivamente l'accertamento nei confronti della società per incompetenza territoriale, giudicato idoneo a far venir meno il presupposto impositivo anche per la pretesa verso il socio, trattandosi di accertamento "a monte" necessario per la tassazione del socio in una società a ristretta base. La Corte ha escluso che potesse prevalere il diverso precedente richiamato dall'Ufficio, sia perché riguardante un giudizio con profili e parti non identici, sia perché, in ipotesi di contrasto tra giudicati, prevale comunque il giudicato successivo. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore del contribuente; è stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura di amministrazione pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Viene invocato come base del motivo di ricorso per denunciare un error in procedendo

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l'erronea portata soggettiva e oggettiva del giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per definire il giudicato formale e la sua efficacia

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • L'incompetenza territoriale dell'Ufficio che emette l'atto impositivo integra un vizio sostanziale dell'atto stesso e comporta la nullità dell'attività svolta.
  • Quando il presupposto impositivo nei confronti della società viene definitivamente annullato con giudicato, viene meno anche la base della pretesa verso il socio, se la tassazione deriva in via consequenziale dal medesimo accertamento presupposto.
  • In caso di contrasto tra giudicati, il giudicato successivo prevale su quello precedente, purché riferito al medesimo rapporto o alla questione decisiva rilevante.
  • L'efficacia del giudicato va verificata in concreto quanto a soggetti, oggetto e profili dedotti; un precedente giudicato relativo ad altra controversia non può automaticamente impedire gli effetti di un successivo giudicato formatosi sul presupposto impositivo decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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