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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento deducendo di non averla mai ricevuta e di esserne venuta a conoscenza solo tramite un avviso di intimazione. La CTP aveva declinato la competenza territoriale; in appello la CTR Lazio ha ritenuto erronea la declinatoria, ha individuato la competenza in un diverso ufficio provinciale e, soprattutto, ha deciso anche il merito, ritenendo provata dall'Ufficio la notificazione originaria della cartella sulla base di documenti prodotti in secondo grado. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità/inesistenza della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione e violazione dell'art. 156 c.p.c., poiché a fronte dell'affermazione di incompetenza del primo giudice e della corretta competenza di altro ufficio tributario la CTR avrebbe deciso il merito; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 25 Cost., lamentando che, una volta ravvisata l'erroneità della competenza individuata dal primo giudice, la CTR non potesse pronunciare sul merito. I motivi centrati sulla notifica della cartella sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha precisato che, nel processo tributario, contro la pronuncia che declina la competenza è esperibile l'appello, non il regolamento di competenza; tuttavia il giudice di secondo grado, una volta investito della questione di competenza, deve pronunciarsi in modo univoco su tale profilo e solo dopo, se ritiene infondata la declinatoria, può esaminare il merito, secondo il principio dell'annullamento-merito. La rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi di cui all'art. 59, comma 1, d.lgs. 546/1992. Poiché la CTR ha deciso il merito senza un corretto e coerente sviluppo della questione preliminare di competenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per nullità della sentenza e contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro della nullità della sentenza in caso di vizio formale sostanziale della decisione.

  • art. 4 d.lgs. n. 546/1992

    È stato invocato in relazione alla competenza nel processo tributario e all'asserita erroneità della decisione della CTR.

  • art. 25 Cost.

    È stato richiamato per contestare la corretta individuazione del giudice competente.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rimessione della causa alla commissione provinciale è possibile solo per ipotesi tassative ed eccezionali; fuori da tali casi, il giudice d'appello, se accoglie o rigetta l'appello sulla competenza, deve decidere nel merito secondo il principio dell'annullamento-merito.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro sul giudice naturale, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza, ma la Corte decide sulla base della corretta sequenza decisionale nel rito tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza che declina la competenza è impugnabile con appello e non con regolamento di competenza, salvo le ipotesi speciali previste per i provvedimenti cautelari.
  • Quando il giudice d'appello è investito della questione di competenza, deve pronunciarsi prima in modo univoco su tale profilo; solo se ritiene infondata la declinatoria può passare all'esame del merito.
  • La rimessione al primo giudice nel contenzioso tributario è un'eccezione e opera solo nei casi tassativi previsti dall'art. 59 d.lgs. 546/1992.
  • L'appello tributario ha natura sostitutiva: al di fuori delle ipotesi di rimessione, il giudice di secondo grado, se decide sulla censura, deve definire la causa nel merito secondo il principio dell'annullamento-merito.
  • Il principio del doppio grado non implica che la medesima questione debba essere necessariamente decisa da entrambi i giudici di merito, ma solo che possa essere proposta successivamente a giudici di grado diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompetenzaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicato

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