Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice e di alcuni garanti, tra cui il legale rappresentante della società in proprio e quale liquidatore. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e dal garante; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 641 c.p.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la notifica del decreto si sarebbe perfezionata il 28 settembre 2011, e quindi che l’opposizione proposta con citazione avviata per la notifica il 5 novembre 2011 non fosse tardiva; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate alla banca, eccezione dedotta nella comparsa conclusionale in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 13 settembre 2011 con consegna alla moglie convivente, mentre l’estratto online del servizio di tracciatura postale prodotto dal ricorrente non ha valore probatorio sufficiente a dimostrare l’esito della notificazione, che va provato mediante gli atti del procedimento notificatorio. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che, una volta dichiarata la tardività dell’opposizione e formato il giudicato sul decreto ingiuntivo, restavano precluse tutte le ulteriori questioni sul credito e sul titolo, sicché non vi era omessa pronuncia su una domanda autonoma. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo va verificata rispetto al perfezionamento della notifica del provvedimento monitorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
l’omessa pronuncia è esclusa quando la questione è comunque assorbita dalla declaratoria di tardività e dalla preclusione derivante dal giudicato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo si valuta sulla base del perfezionamento della notifica del decreto, e non su mere indicazioni ricavabili da sistemi di tracciatura online privi di autonoma efficacia dimostrativa dell’esito della notificazione.
- La prova dell’avvenuta notificazione a mezzo posta deve essere fornita mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio, non attraverso estratti informatici o consultazioni telematiche non equivalenti alla documentazione notificatoria.
- Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è dichiarata tardiva, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato e preclude l’esame delle ulteriori questioni sul credito e sul titolo, salvo che si tratti di domande autonome realmente svincolate dall’opposizione.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice, dichiarata l’inammissibilità o tardività dell’impugnazione principale, ritenga assorbite o precluse le questioni ulteriori dedotte dalla parte.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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