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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un atto impositivo notificato al contribuente. La lite nasce da attività di verifica consistite in indagini bancarie autorizzate; all'esito, il contribuente era stato invitato a produrre documenti e chiarimenti presso l'Ufficio, ritenuti insufficienti a superare la presunzione di legge, e solo dopo era stato emesso l'atto impositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di sessanta giorni tra chiusura delle verifiche e notifica dell'accertamento si applichi solo alle verifiche svolte presso la sede del contribuente e non anche alle verifiche bancarie o agli inviti a comparire presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il termine dilatorio di sessanta giorni e la relativa disciplina si collegano alle ipotesi di accesso e verifica disciplinate dall'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, applicabile anche alle imposte dirette per effetto del rinvio dell'art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e non si estendono agli accertamenti documentali "a tavolino" svolti autonomamente negli uffici dell'Amministrazione. Conseguentemente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La Corte ne interpreta l'ambito applicativo in senso restrittivo, escludendo che il termine dilatorio di sessanta giorni si applichi agli accertamenti documentali svolti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e alle verifiche bancarie non svolte presso la sede del contribuente.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    La redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo è richiesta solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti documentali a tavolino.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale norma di rinvio che estende la disciplina dell'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 anche alle imposte dirette.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l'emanazione dell'atto impositivo dopo la chiusura della verifica opera in relazione alle verifiche effettuate con accesso presso il contribuente e non si applica automaticamente agli accertamenti documentali eseguiti in ufficio.
  • La necessità del processo verbale di verifica e del verbale conclusivo è circoscritta alle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione; negli accertamenti "a tavolino" non sussiste lo stesso obbligo procedimentale.
  • Le verifiche bancarie e l'invito al contribuente a fornire chiarimenti presso l'ufficio, se svolti senza accesso presso la sede del verificato, non fanno sorgere il vincolo del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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