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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un atto impositivo, ritenuto nullo per difetto di sottoscrizione perché privo di firma autografa e indicato solo come copia conforme a un originale informatico sottoscritto digitalmente e conservato in formato digitale. Con l'unico motivo di ricorso, l'Ufficio ha dedotto violazione degli artt. 2 e 23 del d.lgs. n. 82/2005, in relazione agli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il divieto di utilizzo degli strumenti informatici previsto per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale non si estende agli atti impositivi, compresi gli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, affermando che la disciplina limitativa del Codice dell'amministrazione digitale invocata dai giudici di merito riguarda solo le attività di verifica, ispezione e controllo fiscale, non anche gli avvisi di accertamento e gli atti impositivi in genere. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata prospettata una censura per violazione di legge, diretta contro l'interpretazione della disciplina sulla firma digitale degli atti fiscali.

  • d.lgs. n. 82/2005, artt. 2 e 23

    Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale sono ritenute non applicabili agli atti impositivi, ma solo alle attività ispettive e di controllo fiscale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento è atto impositivo autonomo rispetto alle attività di controllo e non soggiace alla limitazione invocata sulla sottoscrizione digitale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA, la rettifica e l'accertamento sono distinti dagli accessi, ispezioni e verifiche; la disciplina sulla firma digitale non è estesa agli atti impositivi.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    La norma conferma la distinzione tra attività di verifica e atto impositivo, prevedendo un termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento dopo accessi o verifiche.

  • d.lgs. n. 217/2017

    Richiamato come intervento normativo successivo coerente con l'interpretazione che limita l'esclusione degli strumenti informatici alle attività di controllo fiscale.

Massime di principio

  • La disciplina che esclude o limita l'uso di strumenti informatici nell'attività fiscale va interpretata restrittivamente e riferita alle sole attività ispettive e di controllo, non agli atti impositivi conclusivi del procedimento.
  • L'avviso di accertamento e, più in generale, l'atto impositivo sono atti distinti dalle attività di accesso, ispezione e verifica; pertanto, la loro sottoscrizione digitale non è invalida per il solo fatto che la disciplina del controllo fiscale preveda limiti diversi.
  • Nella normativa tributaria, la separazione tra fase di controllo e fase di accertamento è un criterio sistematico decisivo per risolvere questioni sulla validità formale degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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