Cassazione Civile, Sentenza n. 11718/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della CTP regionale di Brescia che, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio e respingendo il loro, ha dichiarato legittimi avvisi di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2006 e 2007, determinando le imposte con accertamento induttivo. I motivi di cassazione contestano: la legittimità dell'accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico medie calcolate sul triennio 2003-2005 (anziché sulle annualità 2006-2007), la presunta doppia presunzione derivante dall'induzione degli acquisti da dati di anni precedenti, l'omessa o insufficiente motivazione e la mancata ammissione o valutazione di documenti contabili e registri IVA prodotti tardivamente; altresì si deduce la violazione delle norme sulla conservazione/esibizione delle scritture e la pretesa esistenza di giudicato interno sulla detraibilità dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano l'uso di percentuali di ricarico riferite ad anni diversi, affermando che le percentuali accertate in un anno possono costituire indizio utilizzabile per altri periodi salvo prova contraria del contribuente riguardo a modifiche del mercato o della politica commerciale. Ha escluso l'illegittimità delle cosiddette "presunzioni di secondo grado", ammettendole purché il risultato sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili con riferimento al nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (modificato dal 2012) che limita il sindacato sulla motivazione; la Corte ha inoltre richiamato l'impossibilità di riesaminare i fatti e la valutazione della prova di merito. In conclusione, la decisione di merito che aveva confermato gli avvisi di accertamento è stata confermata e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)
Richiamata in relazione ai criteri di accertamento induttivo; la Corte non ravvisa illegittimità nell'uso di dati presuntivi raccolti in periodi diversi se sorretti da presunzioni adeguate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma
Riferita nelle censure relative alla determinazione dell'imponibile e della detraibilità IVA; la Corte conferma che la prova della detraibilità grava sul contribuente e la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 16 e 19
Richiamati in relazione alla determinazione della base imponibile e degli elementi rilevanti per l'accertamento induttivo; la Cassazione ritiene legittimo l'uso di percentuali di ricarico desunte da altri periodi salvo prova contraria
Codice Civile, artt. 2729 e 2697
Gli artt. citati (sulle presunzioni e sull'onere della prova) non impediscono che un fatto accertato presumibilmente rappresenti la premessa di ulteriori presunzioni; è ammessa la c.d. "presunzione di secondo grado" se il quadro probatorio complessivo è grave, preciso e concordante
Codice di Procedura Civile, art. 360, primo comma, n. 5
La modifica normativa del 2012 limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle dedotte carenze motivazionali (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), rendendo inammissibili certi motivi di legittimità fondati su tali censure
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9, primo comma
non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria
Norma sanzionatoria richiamata per la contestazione della mancata tenuta/conservazione delle scritture; la Corte ritiene che la mancata opposizione all'esibizione in sede di verifica non valga a dimostrare l'insussistenza della condotta contestata
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Norma sul processo tributario citata nel quadro normativo del giudizio; utilizzata per richiamare principi procedurali e competenze del giudice tributario
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Richiamata per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni speciali che escludano l'applicazione delle modifiche al codice di procedura civile (es. art.360 c.p.c.)
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24
Norma sulla competenza/organizzazione della giustizia tributaria richiamata nel contesto delle censure procedurali
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Richiamata tra le norme tributarias rilevanti per l'accertamento e le modalità di determinazione delle imposte
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Norma tributaria relativa all'IVA citata nel contesto delle questioni sulla detraibilità dell'imposta
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27
Richiamata nel contesto della disciplina dell'IVA e degli obblighi contabili collegati
Codice di Procedura Civile, art. 384
Citato in relazione alla possibilità per la Corte di Cassazione, verificata l'infondatezza di una questione di diritto, di decidere la causa nel merito senza rinvio, per ragioni di economia processuale
Costituzione, art. 111, secondo comma
Richiamato per i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale che informano l'applicazione dell'art. 384 c.p.c. da parte della Corte
Codice di Procedura Civile, art. 380-bis.1
Richiamato quale norma procedurale in relazione al deposito di memorie da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di cassazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Citato nella parte finale della sentenza relativamente agli aspetti processuali su cui la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Le percentuali di ricarico accertate per un anno possono essere utilizzate come indizio per ricostruire il reddito di anni diversi, salvo che il contribuente dimostri modifiche significative del mercato o della politica commerciale che giustifichino percentuali diverse
- Non è assolutamente vietata la cosiddetta "presunzione di secondo grado": un fatto accertato anche in via presuntiva può costituire premessa per ulteriori presunzioni, purché il quadro probatorio complessivo sia "grave, preciso e concordante"
- L'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti per la detrazione dell'IVA e sulla esistenza di circostanze che mutino le percentuali utilizzate gravano sul contribuente; la Corte di legittimità non riesamina autonomamente la valutazione di merito delle prove
- Dal 2012 il sindacato della Cassazione sulle censure relative alla motivazione è più limitato: le doglianze per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione possono risultare inammissibili come vizio di legittimità
- Documentazione prodotta tardivamente o ritenuta insufficiente dal giudice di merito difficilmente può essere riqualificata in cassazione: è essenziale provare tempestivamente e compiutamente i fatti che si assumono
- Se l'Ufficio contesta in modo espresso e contraddittorio le deduzioni del contribuente nel corso del processo, non può invocarsi un presunto "giudicato interno" sulla detraibilità basato su mere allegazioni non consolidate formalmente
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