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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11711/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Paki Du e di Massimo Ciaravolo contro avviso di accertamento (IRPEG, IRPEF, IRAP, IVA per il 2000) e contro la cartella di pagamento. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, nullità e vizio della motivazione per vizi processuali relativi alla rappresentanza e alla procura (artt. 75, 81, 100, 112 c.p.c. e d.lgs. n.546/1992), erronea interpretazione dell'intestazione degli atti e inammissibilità dell'appello proposto da Ciaravolo (che non era parte del primo grado), omissione della produzione del processo verbale di constatazione, e contestava la decisione sulla validità della notificazione dell'avviso di accertamento (art. 140 c.p.c. e norme tributarie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo e quinto del ricorso dell'Agenzia (relativi alla regolarità della procura e all'inammissibilità dell'appello proposto in proprio da Massimo Ciaravolo), ha assorbito il sesto motivo e ha respinto gli altri. In particolare la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massimo Ciaravolo (perché non parte del giudizio di primo grado) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti. Quanto alla notificazione dell'avviso di accertamento a Paki Du, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR circa la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata e, quindi, l'invalidità della notifica e la conseguente nullità della cartella di pagamento. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Rilevanza delle formalità e della regolarità della notificazione e degli atti processuali; contestata in relazione alla correttezza procedurale della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della decisione del giudice sulla base degli elementi di causa; invocato per censurare motivazione ritenuta viziata

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Norma sul rito tributario e sulla legittimazione a stare in giudizio; utilizzata per contestare la regolarità della rappresentanza e l'ammissibilità del ricorso

  • artt. 75, 81 e 182 c.p.c.

    Regole sulla sottoscrizione degli atti, rappresentanza e possibilità di sanatoria dei vizi di rappresentanza; discussa la necessità o meno di concedere termine per la regolarizzazione della procura

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4, 5

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, motivazione contraddittoria, falsa applicazione di norme); la Corte ha esaminato i motivi alla luce di questi lett.

  • art. 140 c.p.c.

    Disciplina della notificazione via servizio postale; la Corte ha affermato che, per provare la validità della notifica secondo tale articolo, l'ufficio deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norma tributaria sull'accertamento fiscale; citata in relazione alla necessità di documentazione degli atti di accertamento

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    Norma IVA relativa agli accertamenti; richiamata nella contestazione circa l'obbligo di allegazione degli atti probatori

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Principi del procedimento amministrativo tributario (diritti del contribuente); invocata per contestare la corretta istruttoria/prova degli atti

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati in ordine alla correttezza delle dichiarazioni e delle volontà negoziali (in relazione alla procura/mandato), e alla interpretazione degli atti

Massime di principio

  • Verificare sempre che procura e poteri di rappresentanza siano formalmente corretti e prodotti in giudizio: la mancanza può portare all'inammissibilità dell'atto di parte che non era parte nel primo grado
  • Se un difetto di rappresentanza appare nel ricorso, il giudice di primo grado può, ove opportuno, concedere termine per sanare il vizio; tuttavia, se dal contenuto e dalla procura emerge chiaramente un diverso soggetto, l'errore non è necessariamente sanabile
  • La notifica dell'avviso di accertamento via raccomandata (art. 140 c.p.c.) deve essere comprovata con l'avviso di ricevimento: la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente senza la prova dell'A/R
  • Gli errori materiali nell'intestazione o nella compilazione di un atto possono essere rilevati e corretti se risultano chiaramente dal contesto dell'atto stesso e dalla procura allegata
  • Un soggetto che non ha partecipato al giudizio di primo grado non può validamente proporre appello in proprio contro la decisione che lo riguarda indirettamente; l'appello di chi non era parte può essere dichiarato inammissibile
  • In controversie tributarie complesse la Corte può compensare le spese tra le parti quando le questioni di fatto e diritto presentano peculiari incertezze

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