Cassazione Civile, Sentenza n. 11711/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Paki Du e di Massimo Ciaravolo contro avviso di accertamento (IRPEG, IRPEF, IRAP, IVA per il 2000) e contro la cartella di pagamento. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, nullità e vizio della motivazione per vizi processuali relativi alla rappresentanza e alla procura (artt. 75, 81, 100, 112 c.p.c. e d.lgs. n.546/1992), erronea interpretazione dell'intestazione degli atti e inammissibilità dell'appello proposto da Ciaravolo (che non era parte del primo grado), omissione della produzione del processo verbale di constatazione, e contestava la decisione sulla validità della notificazione dell'avviso di accertamento (art. 140 c.p.c. e norme tributarie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo e quinto del ricorso dell'Agenzia (relativi alla regolarità della procura e all'inammissibilità dell'appello proposto in proprio da Massimo Ciaravolo), ha assorbito il sesto motivo e ha respinto gli altri. In particolare la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massimo Ciaravolo (perché non parte del giudizio di primo grado) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti. Quanto alla notificazione dell'avviso di accertamento a Paki Du, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR circa la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata e, quindi, l'invalidità della notifica e la conseguente nullità della cartella di pagamento. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Rilevanza delle formalità e della regolarità della notificazione e degli atti processuali; contestata in relazione alla correttezza procedurale della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
Principio della decisione del giudice sulla base degli elementi di causa; invocato per censurare motivazione ritenuta viziata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Norma sul rito tributario e sulla legittimazione a stare in giudizio; utilizzata per contestare la regolarità della rappresentanza e l'ammissibilità del ricorso
artt. 75, 81 e 182 c.p.c.
Regole sulla sottoscrizione degli atti, rappresentanza e possibilità di sanatoria dei vizi di rappresentanza; discussa la necessità o meno di concedere termine per la regolarizzazione della procura
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4, 5
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, motivazione contraddittoria, falsa applicazione di norme); la Corte ha esaminato i motivi alla luce di questi lett.
art. 140 c.p.c.
Disciplina della notificazione via servizio postale; la Corte ha affermato che, per provare la validità della notifica secondo tale articolo, l'ufficio deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norma tributaria sull'accertamento fiscale; citata in relazione alla necessità di documentazione degli atti di accertamento
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Norma IVA relativa agli accertamenti; richiamata nella contestazione circa l'obbligo di allegazione degli atti probatori
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Principi del procedimento amministrativo tributario (diritti del contribuente); invocata per contestare la corretta istruttoria/prova degli atti
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati in ordine alla correttezza delle dichiarazioni e delle volontà negoziali (in relazione alla procura/mandato), e alla interpretazione degli atti
Massime di principio
- Verificare sempre che procura e poteri di rappresentanza siano formalmente corretti e prodotti in giudizio: la mancanza può portare all'inammissibilità dell'atto di parte che non era parte nel primo grado
- Se un difetto di rappresentanza appare nel ricorso, il giudice di primo grado può, ove opportuno, concedere termine per sanare il vizio; tuttavia, se dal contenuto e dalla procura emerge chiaramente un diverso soggetto, l'errore non è necessariamente sanabile
- La notifica dell'avviso di accertamento via raccomandata (art. 140 c.p.c.) deve essere comprovata con l'avviso di ricevimento: la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente senza la prova dell'A/R
- Gli errori materiali nell'intestazione o nella compilazione di un atto possono essere rilevati e corretti se risultano chiaramente dal contesto dell'atto stesso e dalla procura allegata
- Un soggetto che non ha partecipato al giudizio di primo grado non può validamente proporre appello in proprio contro la decisione che lo riguarda indirettamente; l'appello di chi non era parte può essere dichiarato inammissibile
- In controversie tributarie complesse la Corte può compensare le spese tra le parti quando le questioni di fatto e diritto presentano peculiari incertezze
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