Cassazione Civile, Sentenza n. 11716/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, in vari motivi, (1) insufficiente e viziata motivazione della CTR circa la debenza delle sanzioni nella loro misura intera in relazione a un versamento IVA effettuato tardivamente (contestando la corretta individuazione a quale avviso si riferisse il pagamento e la rilevanza temporale del primo 'avviso bonario' del 30.6.2007 rispetto al pagamento del 17.10.2007); (2) questioni processuali subordinate dichiarate inammissibili; (3) violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n.546/1992 e 132 n.4 c.p.c. per mancata motivazione sulla ripresa IRAP, con accoglimento apodittico dell'appello incidentale della contribuente senza argomentare sull'autore della ripresa; (4) omissioni di motivazione relative alla medesima ripresa (motivo subordinato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: per il profilo relativo alla presunta viziata percezione del fatto (cronologia di avvisi e pagamento) che si trattava di un errore revocatorio o di percezione errata del fatto non sindacabile in sede di legittimità (quindi quel profilo non poteva essere valutato in cassazione come vizio di diritto); invece ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione circa la ripresa IRAP (art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), ritenendo che la CTR aveva accolto l'appello incidentale senza alcuna argomentazione sull'IRAP e sull'autore della ripresa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame sui profili indicati e per la liquidazione delle spese di lite. In conclusione la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso (secondo risultato processuale finale riportato nel dispositivo), dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto.
Norme richiamate
art. 60 primo comma n.5 cod. proc. civ.
richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione; collegato alla censura sull'insufficiente motivazione (ma il vizio di percezione del fatto è stato qualificato come errore revocatorio non sindacabile).
art. 395 n.4 cod. proc. civ.
la Corte richiama la distinzione tra omissione di esame di un fatto (vizio motivazionale) e la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto (che integra errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4), quest'ultima non sindacabile in cassazione.
art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di norme e la mancata motivazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di tale disposizione riguardo all'omessa motivazione sulla ripresa IRAP.
art. 36 d.lgs. n.546 del 1992
richiamato come norma di procedimento tributario connessa alle censure sulla motivazione relative all'IRAP; la Corte ha censurato l'assenza di argomentazione della CTR su questioni rilevanti sotto tale profilo.
art. 132 n.4 cod. proc. civ.
richiamato nel contesto della motivazione delle decisioni; la mancata trattazione dell'IRAP è stata ritenuta vizio di motivazione sindacabile ai sensi di questo rimando processuale.
Cass. Sez. 3, Sentenza n.14610 del 26/5/2021, Rv. 661554-01
citata testualmente nel testo
giurisprudenza richiamata per chiarire la distinzione tra vizi motivazionali e vizi revocatori (errore di percezione del fatto), confermando che la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto, quando emergente dagli atti come incontrovertibile, integra errore revocatorio non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione distingue tra omissione/insufficiente motivazione (vizio sindacabile in sede di legittimità) e la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto (che costituisce errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. e non è rimediabile con il ricorso per cassazione).
- Quando in sede di appello i fatti (es. date di avvisi e versamenti) sono accertati dagli atti e risulta una contraddizione cronologica, la corte di legittimità può rifiutarsi di rientrare nel sindacato di merito se la censura è, in sostanza, un errore di percezione del fatto; tali censure devono essere proposte con gli strumenti adeguati (es. revocazione) e non con la cassazione.
- L'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (ad es. chi ha operato la ripresa IRAP o la fondatezza di una ripresa) comporta la cassazione della decisione e il rinvio per nuovo esame: il giudice d'appello deve motivare esplicitamente quando accoglie integralmente un appello incidentale su profili contestati.
- Se un motivo dedotto in cassazione è formulato come questione di fatto incontrovertibilmente provata dagli atti, il giudice di legittimità qualificherà la censura come errore revocatorio e la dichiarerà inammissibile in sede di cassazione.
- In caso di mancata motivazione su questioni fiscali rilevanti (es. IRAP), il ricorrente ha buone possibilità di ottenere la cassazione e il rinvio; pertanto è essenziale che le decisioni amministrative e giudiziarie esplicitino le ragioni delle determinate conclusioni sui singoli tributi.
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