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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11716/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, in vari motivi, (1) insufficiente e viziata motivazione della CTR circa la debenza delle sanzioni nella loro misura intera in relazione a un versamento IVA effettuato tardivamente (contestando la corretta individuazione a quale avviso si riferisse il pagamento e la rilevanza temporale del primo 'avviso bonario' del 30.6.2007 rispetto al pagamento del 17.10.2007); (2) questioni processuali subordinate dichiarate inammissibili; (3) violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n.546/1992 e 132 n.4 c.p.c. per mancata motivazione sulla ripresa IRAP, con accoglimento apodittico dell'appello incidentale della contribuente senza argomentare sull'autore della ripresa; (4) omissioni di motivazione relative alla medesima ripresa (motivo subordinato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: per il profilo relativo alla presunta viziata percezione del fatto (cronologia di avvisi e pagamento) che si trattava di un errore revocatorio o di percezione errata del fatto non sindacabile in sede di legittimità (quindi quel profilo non poteva essere valutato in cassazione come vizio di diritto); invece ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione circa la ripresa IRAP (art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), ritenendo che la CTR aveva accolto l'appello incidentale senza alcuna argomentazione sull'IRAP e sull'autore della ripresa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame sui profili indicati e per la liquidazione delle spese di lite. In conclusione la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso (secondo risultato processuale finale riportato nel dispositivo), dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto.

Norme richiamate

  • art. 60 primo comma n.5 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione; collegato alla censura sull'insufficiente motivazione (ma il vizio di percezione del fatto è stato qualificato come errore revocatorio non sindacabile).

  • art. 395 n.4 cod. proc. civ.

    la Corte richiama la distinzione tra omissione di esame di un fatto (vizio motivazionale) e la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto (che integra errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4), quest'ultima non sindacabile in cassazione.

  • art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ.

    norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di norme e la mancata motivazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di tale disposizione riguardo all'omessa motivazione sulla ripresa IRAP.

  • art. 36 d.lgs. n.546 del 1992

    richiamato come norma di procedimento tributario connessa alle censure sulla motivazione relative all'IRAP; la Corte ha censurato l'assenza di argomentazione della CTR su questioni rilevanti sotto tale profilo.

  • art. 132 n.4 cod. proc. civ.

    richiamato nel contesto della motivazione delle decisioni; la mancata trattazione dell'IRAP è stata ritenuta vizio di motivazione sindacabile ai sensi di questo rimando processuale.

  • Cass. Sez. 3, Sentenza n.14610 del 26/5/2021, Rv. 661554-01

    citata testualmente nel testo

    giurisprudenza richiamata per chiarire la distinzione tra vizi motivazionali e vizi revocatori (errore di percezione del fatto), confermando che la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto, quando emergente dagli atti come incontrovertibile, integra errore revocatorio non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La Cassazione distingue tra omissione/insufficiente motivazione (vizio sindacabile in sede di legittimità) e la viziata percezione o falsa supposizione di un fatto (che costituisce errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. e non è rimediabile con il ricorso per cassazione).
  • Quando in sede di appello i fatti (es. date di avvisi e versamenti) sono accertati dagli atti e risulta una contraddizione cronologica, la corte di legittimità può rifiutarsi di rientrare nel sindacato di merito se la censura è, in sostanza, un errore di percezione del fatto; tali censure devono essere proposte con gli strumenti adeguati (es. revocazione) e non con la cassazione.
  • L'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (ad es. chi ha operato la ripresa IRAP o la fondatezza di una ripresa) comporta la cassazione della decisione e il rinvio per nuovo esame: il giudice d'appello deve motivare esplicitamente quando accoglie integralmente un appello incidentale su profili contestati.
  • Se un motivo dedotto in cassazione è formulato come questione di fatto incontrovertibilmente provata dagli atti, il giudice di legittimità qualificherà la censura come errore revocatorio e la dichiarerà inammissibile in sede di cassazione.
  • In caso di mancata motivazione su questioni fiscali rilevanti (es. IRAP), il ricorrente ha buone possibilità di ottenere la cassazione e il rinvio; pertanto è essenziale che le decisioni amministrative e giudiziarie esplicitino le ragioni delle determinate conclusioni sui singoli tributi.

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