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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11713/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2004: la controversia verteva principalmente sulla applicazione dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione ai rapporti con la controllata Agritech International Srl (presunta interposizione per trasferire utili e ridurre la base imponibile). Altri profili dedotti dalla ricorrente: insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito, carenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, nullità della notifica per illeggibilità della sottoscrizione, violazioni procedurali relative alla comunicazione delle ragioni dell'accesso e al superamento del termine di 30 giorni per le attività ispettive, carenza di motivazione circa l'irrogazione delle sanzioni. Inoltre la società propose istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016 durante il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi (in particolare confermando che l'art. 37, terzo comma, DPR 600/1973 si applica anche ad operazioni effettive quando usate in modo elusivo) e il sesto motivo; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza documentale o per vizi di forma. La Corte ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato elementi fattuali univoci (controllo totale della controllante sulla controllata, coincidenza di sede e strutture manageriali, assenza di autonomia organizzativa e di personale, determinazione dei prezzi dalla controllante, vendite a prezzi di costo) idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti di interposizione. Ha inoltre chiarito che il superamento del termine di permanenza di 30 giorni non determina l'invalidità degli atti e che la mancata riproduzione integrale di documenti contestati rende inammissibili talune doglianze. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

    La norma si applica non solo all'interposizione fittizia ma anche alle operazioni effettive quando costituite o utilizzate con funzione elusiva; non è richiesto comportamento fraudolento, è sufficiente un uso improprio o deviante di un istituto giuridico che consenta di eludere il regime fiscale.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    Richiamata come disciplina della definizione agevolata (istanza presentata dalla società), ma la presentazione dell'istanza non ha impedito la prosecuzione della controversia quando non sia intervenuta definizione integrale.

  • art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000

    Il termine di 30 giorni lavorativi di permanenza degli ispettori in sede si computa sui giorni di effettiva attività svolta e il superamento del termine non comporta automaticamente la nullità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • art. 3, l. n. 890 del 1980

    Norma richiamata in tema di notificazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla notifca se il ricorrente non riproduce integralmente la relata per consentirne la valutazione.

  • art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione all'irrogazione delle sanzioni: le sanzioni sono legittime se l'avviso di accertamento precisa i presupposti essenziali della pretesa e la sanzione; la CTR aveva ritenuto tali indicazioni adeguatamente fornite nell'avviso.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Citati in relazione al valore probatorio delle presunzioni: le presunzioni su cui si fonda l'accertamento tributario devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ha correttamente valutato che gli elementi prodotti soddisfavano tali requisiti.

  • art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Norme richiamate nelle censure sulla notifica e sulla documentazione fiscale; la Corte ha ritenuto inammissibili le relative doglianze per difetto di riproduzione documentale nel ricorso.

  • art. 111 e art. 24 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al rispetto del diritto di difesa e della parità delle parti; la Corte ha escluso diritto a estendere decisioni non definitive da altri procedimenti pendenti.

Massime di principio

  • L'art. 37, comma 3, DPR 600/1973 si applica anche a operazioni reali se queste sono utilizzate in modo antieconomico o elusivo per trasferire utili e aggirare il regime fiscale: non è necessario dimostrare simulazione formale.
  • Per affermare l'interposizione occorre che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; elementi tipici utili a dimostrarlo sono il controllo totalitario della controllante sulla controllata, coincidenza di sede e di strutture manageriali, mancanza di autonomia organizzativa e di personale, determinazione dei prezzi da parte della controllante e vendite a prezzi di costo.
  • Le doglianze procedurali (es. nullità di notifiche, superamento termini di verifica) possono risultare inammissibili se il ricorso non riproduce integralmente i documenti necessari; la mancata riproduzione documentale comporta il difetto di autosufficienza e l'inammissibilità dei motivi.
  • Il superamento del termine di permanenza di 30 giorni degli ispettori in sede non determina automaticamente l'annullamento degli atti o l'inutilizzabilità delle prove: il termine si riferisce ai giorni di effettiva attività in sede e la violazione non è sanzionata con la nullità automatica degli atti.
  • Le sanzioni possono essere confermate se l'avviso di accertamento indica in modo essenziale e analitico i presupposti di legge e la quantificazione della pretesa; l'assenza di una motivazione dettagliata nel ricorso può rendere inammissibili le censure.
  • In impugnazioni in Cassazione è fondamentale riprodurre nel ricorso gli atti e le relazioni (p.es. relata di notifica, PVC, avviso di accertamento) quando da essi dipende la fondatezza del motivo; altrimenti i profili vengono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • Le decisioni di merito che valutano organicamente e in un quadro unitario molteplici elementi fattuali difficilmente vengono disattese in Cassazione se il ragionamento è coerente e i fatti supportati da elementi concreti e documentali.

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