Cassazione Civile, Sentenza n. 11713/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2004: la controversia verteva principalmente sulla applicazione dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione ai rapporti con la controllata Agritech International Srl (presunta interposizione per trasferire utili e ridurre la base imponibile). Altri profili dedotti dalla ricorrente: insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito, carenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, nullità della notifica per illeggibilità della sottoscrizione, violazioni procedurali relative alla comunicazione delle ragioni dell'accesso e al superamento del termine di 30 giorni per le attività ispettive, carenza di motivazione circa l'irrogazione delle sanzioni. Inoltre la società propose istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016 durante il giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi (in particolare confermando che l'art. 37, terzo comma, DPR 600/1973 si applica anche ad operazioni effettive quando usate in modo elusivo) e il sesto motivo; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza documentale o per vizi di forma. La Corte ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato elementi fattuali univoci (controllo totale della controllante sulla controllata, coincidenza di sede e strutture manageriali, assenza di autonomia organizzativa e di personale, determinazione dei prezzi dalla controllante, vendite a prezzi di costo) idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti di interposizione. Ha inoltre chiarito che il superamento del termine di permanenza di 30 giorni non determina l'invalidità degli atti e che la mancata riproduzione integrale di documenti contestati rende inammissibili talune doglianze. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
La norma si applica non solo all'interposizione fittizia ma anche alle operazioni effettive quando costituite o utilizzate con funzione elusiva; non è richiesto comportamento fraudolento, è sufficiente un uso improprio o deviante di un istituto giuridico che consenta di eludere il regime fiscale.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Richiamata come disciplina della definizione agevolata (istanza presentata dalla società), ma la presentazione dell'istanza non ha impedito la prosecuzione della controversia quando non sia intervenuta definizione integrale.
art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000
Il termine di 30 giorni lavorativi di permanenza degli ispettori in sede si computa sui giorni di effettiva attività svolta e il superamento del termine non comporta automaticamente la nullità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.
art. 3, l. n. 890 del 1980
Norma richiamata in tema di notificazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla notifca se il ricorrente non riproduce integralmente la relata per consentirne la valutazione.
art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato in relazione all'irrogazione delle sanzioni: le sanzioni sono legittime se l'avviso di accertamento precisa i presupposti essenziali della pretesa e la sanzione; la CTR aveva ritenuto tali indicazioni adeguatamente fornite nell'avviso.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Citati in relazione al valore probatorio delle presunzioni: le presunzioni su cui si fonda l'accertamento tributario devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ha correttamente valutato che gli elementi prodotti soddisfavano tali requisiti.
art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Norme richiamate nelle censure sulla notifica e sulla documentazione fiscale; la Corte ha ritenuto inammissibili le relative doglianze per difetto di riproduzione documentale nel ricorso.
art. 111 e art. 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione al rispetto del diritto di difesa e della parità delle parti; la Corte ha escluso diritto a estendere decisioni non definitive da altri procedimenti pendenti.
Massime di principio
- L'art. 37, comma 3, DPR 600/1973 si applica anche a operazioni reali se queste sono utilizzate in modo antieconomico o elusivo per trasferire utili e aggirare il regime fiscale: non è necessario dimostrare simulazione formale.
- Per affermare l'interposizione occorre che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; elementi tipici utili a dimostrarlo sono il controllo totalitario della controllante sulla controllata, coincidenza di sede e di strutture manageriali, mancanza di autonomia organizzativa e di personale, determinazione dei prezzi da parte della controllante e vendite a prezzi di costo.
- Le doglianze procedurali (es. nullità di notifiche, superamento termini di verifica) possono risultare inammissibili se il ricorso non riproduce integralmente i documenti necessari; la mancata riproduzione documentale comporta il difetto di autosufficienza e l'inammissibilità dei motivi.
- Il superamento del termine di permanenza di 30 giorni degli ispettori in sede non determina automaticamente l'annullamento degli atti o l'inutilizzabilità delle prove: il termine si riferisce ai giorni di effettiva attività in sede e la violazione non è sanzionata con la nullità automatica degli atti.
- Le sanzioni possono essere confermate se l'avviso di accertamento indica in modo essenziale e analitico i presupposti di legge e la quantificazione della pretesa; l'assenza di una motivazione dettagliata nel ricorso può rendere inammissibili le censure.
- In impugnazioni in Cassazione è fondamentale riprodurre nel ricorso gli atti e le relazioni (p.es. relata di notifica, PVC, avviso di accertamento) quando da essi dipende la fondatezza del motivo; altrimenti i profili vengono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
- Le decisioni di merito che valutano organicamente e in un quadro unitario molteplici elementi fattuali difficilmente vengono disattese in Cassazione se il ragionamento è coerente e i fatti supportati da elementi concreti e documentali.
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