Cassazione Civile, Sentenza n. 11714/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
CTI impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003: dieci operazioni fatturate da Novuspharma s.p.a. alla tedesca Micromet AG e a CTI erano state escluse dall'IVA in prima battuta in quanto qualificate come "consulenza tecnico-scientifica", mentre la CTR le aveva ritenute prestazioni scientifiche soggette a IVA ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b) DPR n.633/1972. In cassazione CTI deduceva violazione/errata applicazione di norme tributarie (in particolare art.57 DPR 633/1972 in relazione al differimento dei termini per l'accertamento legato alla richiesta di garanzia per il rimborso IVA), vizi procedurali e di motivazione (art.112 c.p.c., omessa pronuncia), violazioni probatorie (art.2729 c.c., art.115 c.p.c.), e la errata qualificazione giuridica delle prestazioni (art.7 comma 4 DPR 633/72 e art.9 della sesta direttiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il differimento del termine decadenziale previsto dall'art.57 DPR 633/1972 può operare anche quando la richiesta d'ufficio riguarda la prestazione della polizza fideiussoria collegata alla procedura di rimborso IVA (art.38-bis), perché la garanzia costituisce presupposto formale per l'operatività del rimborso e la norma tutela l'Amministrazione dai comportamenti dilatori. Gli altri mezzi di doglianza sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la presunta omessa pronuncia non era tale alla stregua della giurisprudenza (va esclusa l'omissione totale dell'atto necessario alla decisione), le censure sulla qualificazione delle prestazioni non superavano il sindacato in cassazione (la CTR ha motivato sulla base di documenti e risultanze), e le doglianze probatorie relative a documenti "non contestati" non comportano automatica violazione dell'art.115 c.p.c. La Corte condanna il ricorrente alle spese e segnala l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
"Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna"
La Corte interpreta il differimento come applicabile anche quando la richiesta di ufficio riguarda la prestazione della garanzia per il rimborso IVA; la garanzia è considerata un presupposto formale per l'operatività del rimborso e la sua richiesta giustifica il differimento per tutelare l'Amministrazione dai ritardi dolosi.
Norma che disciplina la procedura di esecuzione accelerata del rimborso IVA e la prestazione della garanzia fideiussoria; la Corte la collega all'art.57 ritenendo la garanzia elemento costitutivo del diritto al rimborso.
art. 7, comma 4 DPR n.633/1972
Disciplina le regole di territorialità per particolari servizi: le prestazioni scientifiche si considerano effettuate dove sono eseguite (lett. b), mentre le prestazioni di consulenza seguono regole diverse (lett. d ed e). La Corte conferma che, ratione temporis, tali criteri determinano la soggettività IVA delle operazioni contestate.
art. 9 sesta direttiva
La Corte richiama la corrispondenza tra la normativa nazionale (art.7 comma 4) e la sesta direttiva sul luogo delle prestazioni di servizi, confermando l'interpretazione locale riguardo alle prestazioni scientifiche.
Richiamato per la distinzione tra omessa pronuncia (violazione dell'art.112 quando manca totalmente il provvedimento indispensabile) e omessa motivazione; la Corte esclude che nella fattispecie si sia verificata una omessa pronuncia rilevante.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norme che individuano i vizî denunciabili in cassazione: la Corte valuta e rigetta le censure mosse ai sensi degli nn. 3 (violazione di legge), 4 (omessa pronuncia) e 5 (omesso esame di fatto decisivo), osservando i limiti introdotti dalla riforma del 2012 sul sindacato di motivazione.
Ha modificato l'art.360 c.p.c. introducendo un vizio specifico di cassazione relativo all'omesso esame di fatto decisivo; la Corte applica i criteri di ammissibilità previsti dalla riforma e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Regola l'onere della prova: la Corte ricorda che la censura ai sensi dell'art.115 è fondata solo se il giudice ha basato la decisione su prove non introdotte dalle parti; qui l'Ufficio non contestava l'esistenza dei documenti ma la natura delle prestazioni.
Citato indirettamente per il principio secondo cui il giudice ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nell'apprezzamento della loro forza probatoria.
Richiamato nella doglianza sulla utilizzazione delle presunzioni e dei mezzi di prova, ma la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare la cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 8053/2014
Richiamata per il principio secondo cui, dopo la riforma del 2012, in Cassazione è sindacabile solo l'anomalia motivazionale grave (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o contraddittoria), e non la mera insufficienza della motivazione.
SU 20867/2020, Cass. n.25909/2015, Cass. 24200/2016
Giurisprudenza citata a supporto dei criteri applicativi (in particolare sulla tematica del differimento dei termini e sui limiti del sindacato in Cassazione).
art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002
Norma sul contributo unificato: la sentenza segnala la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- La richiesta di garanzia (polizza fideiussoria) collegata alla procedura di rimborso IVA può legittimamente determinare il differimento del termine decadenziale di accertamento ex art.57 DPR 633/1972, in quanto la garanzia è considerata presupposto formale per l'operatività del rimborso e tutela l'Amministrazione da ritardi dolosi.
- Per la qualificazione IVA delle prestazioni rese a consociate estere occorre distinguere con cura tra 'servizi scientifici' (territorialità determinata dal luogo in cui sono eseguiti) e 'consulenza tecnica/scientifica' (regole di territorialità differenziate legate alla sede del committente): la corretta classificazione discende dall'analisi documentale e dalle modalità concrete di esecuzione.
- In materia di cassazione, le censure procedurali come l'omessa pronuncia o l'omesso esame di fatti devono essere chiaramente emergenti dal testo della sentenza e dagli atti; la riforma del 2012 ha ristretto il sindacato alla motivazione manifestamente assente, apparente o contraddittoria.
- La presenza di documenti non contestati riguarda l'esistenza materiale ma non impedisce che la parte avversaria contesti la rilevanza giuridica o la natura delle prestazioni descritte: l'assenza di contestazione dell'esistenza non equivale a conversione automatica della qualificazione giuridica.
- Il giudice ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove (art.116 c.p.c.); la Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di merito se non in presenza di vizi gravi e specifici di legge.
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