Cassazione Civile, Sentenza n. 11712/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La CTR aveva accolto l'appello di Massimo Cieravolo avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2001, ritenendo inammissibile il ricorso di primo grado per vizi formali senza concedere termine di sanatoria e affermando, nel merito, l'assenza del processo verbale di constatazione tra gli allegati all'avviso. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la CTR aveva deciso su questioni non sollevate (difetto di rappresentanza e sanatoria), che l'appello era inammissibile perché Cieravolo non era parte del primo grado, e che l'avv. aveva agito senza valida procura; impugnava inoltre la valutazione sulla necessità di allegare il processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i terzo e quarto motivo di ricorso dell'Agenzia (relativi alla inammissibilità dell'appello proposto da Cieravolo e alla carenza di procura/legittimazione), ha ritenuto assorbito il quinto motivo sulle questioni di merito e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massimo Cieravolo perché egli non era parte nel giudizio di primo grado. Ha inoltre dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Associazione Culturale Paki Du. Gli altri motivi sono stati rigettati o ritenuti non attinenti alla ratio decidendi; le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. civ.
Riferito dalla cassazione in prospetto di nullità per decisione su motivi non dedotti; la Corte ritiene che alcuni rilievi non abbiano inciso sulla ratio decidendi e quindi non abbiano determinato nullità.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato congiuntamente all'art.100 in relazione alla correttezza della motivazione; la Corte valuta se la sentenza abbia deciso su questioni non prospettate dalle parti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Norma sul procedimento tributario; usata per contestare vizi di rappresentanza e regole di ammissibilità nel processo tributario.
artt. 1362 e ss. cod. civ.
Rinvio alle regole sulla procura e sulla rappresentanza; la Corte valuta la validità della procura e se l'atto era insinuato nell'interesse dell'ente ovvero di persona fisica.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4
Motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; accolta parzialmente per errori relativi alla legittimazione e alla procura.
art. 75 cod. proc. civ.
Riferita dall'Amministrazione in ordine alle nullità e all'inammissibilità del ricorso senza sanatoria; la Corte ha ritenuto non decisivi alcuni rilievi rispetto alla ratio.
art. 81 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla forma e all'intestazione degli atti; la Corte ha ritenuto rilevante l'assenza di valida procura ove la procura non risultava compatibile con l'intestazione del ricorso.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 11, 12, 18, 49, 53
Norme del processo tributario relative a rappresentanza, procura e decorrenza dei termini; utilizzate per valutare l'ammissibilità dell'appello e la legittimazione delle parti.
art. 182 cod. proc. civ.
Norma sulla sanatoria dei vizi formali; invocata dall'Amministrazione ma la Corte ha ritenuto che il caso non consentisse sanatoria utile, perche' l'appello era di soggetto estraneo al primo grado.
art. 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quinto motivo in relazione ai documenti richiesti per l'accertamento fiscale (processo verbale di constatazione); la questione è stata assorbita dalla Corte in ragione dell'inammissibilità dell'appello.
art. 56 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato analogamente per questioni IVA e documentazione probatoria; la Corte non ha esaminato il merito per assorbimento.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma relativa alle garanzie processuali (statuto dei contribuenti); citata in relazione alla correttezza procedurale dell'atto impositivo e degli allegati; la decisione di merito è stata assorbita.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3
Motivo di cassazione per falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito quando attinente al merito dell'accertamento.
Massime di principio
- Un appello proposto da una persona che non era parte nel giudizio di primo grado è inammissibile: il Tribunale della cassazione può dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando emerge che l'appellante non ha partecipato al primo grado.
- L'errore materiale nell'intestazione di un atto processuale può essere corretto solo se l'errore è riconoscibile dal contesto del ricorso e dagli atti (es. procura); non è lecito ricavare elementi interpretativi da atti esterni al ricorso (come l'avviso di accertamento) se non emergono dal testo processuale.
- La procura e la legittimazione devono risultare dagli atti: se manca una valida procura dell'avvocato per l'ente, il giudice di primo grado può dichiarare l'inammissibilità del ricorso salvo eventuale tempestiva sanatoria prevista dalle regole processuali.
- Il giudice di appello che ritenga l'atto imputabile in realtà a diverso soggetto può decidere sulla base della corretta identificazione dell'attore/appellante; la eventuale omissione di concedere termine per sanare può non incidere se la vera ratio della decisione è la mancanza di qualità di parte.
- Questioni di merito sulla documentazione probatoria (es. allegazione del processo verbale di constatazione) possono restare assorbite se il giudizio si risolve su questioni preclusive di legittimazione o ammissibilità.
- In casi complessi e tenuto conto dell'esito, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11711/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11713/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11714/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11715/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11716/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11717/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →