Cassazione Civile, Ordinanza n. 27261/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI/IMU relativi agli anni 2010-2014 emessi da un comune nei confronti di una società, poi incorporata dalla ricorrente. La società aveva impugnato gli atti sostenendo: 1) che gli avvisi notificati nel dicembre 2015 fossero illegittimi perché integrativi di precedenti accertamenti notificati nel luglio 2015, sulla base di fatti già noti all'ufficio, con violazione del principio di unicità e globalità degli accertamenti; 2) che gli avvisi difettassero di adeguata motivazione, poiché non indicavano in modo puntuale gli elementi o documenti sopravvenuti che avrebbero giustificato i nuovi accertamenti; 3) che fosse errata l'assoggettabilità autonoma a ICI/IMU di un'area edificabile non accatastata autonomamente ma asseritamente pertinenziale a un fabbricato già iscritto e dotato di rendita autonoma, in violazione della disciplina sull'area pertinenziale e dell'art. 817 c.c.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo, ha affermato che l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 disciplina i termini e i requisiti degli avvisi di accertamento dei tributi locali senza introdurre un divieto di successivi avvisi integrativi, purché emessi nei termini decadenziali; quanto al secondo, ha giudicato sufficiente la motivazione degli avvisi, perché idonea a rendere conoscibile la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali; quanto al terzo, ha confermato che la natura pertinenziale di un'area edificabile richiede un concreto e stabile vincolo funzionale, non bastando la mera recinzione o il mancato autonomo accatastamento, sicché l'area poteva essere autonomamente tassata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di norme di diritto
art. 1, comma 161, L. 296/2006
gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono ... notificando al contribuente ... un apposito avviso motivato ... entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
disciplina in modo unitario l'accertamento dei tributi locali e fissa il termine di decadenza per la notifica degli avvisi; non preclude, nei termini, ulteriori avvisi fondati su nuove pretese dell'ente
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato come norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali
richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ritenuta soddisfatta nel caso concreto
l'area pertinenziale non è autonomamente tassabile solo se risulta un effettivo e stabile vincolo funzionale al fabbricato principale
la pertinenza presuppone destinazione durevole al servizio o ornamento di un'altra cosa, con elementi oggettivi e soggettivi che escludano una mera relazione materiale rimovibile
art. 57, comma 4, D.P.R. 633/1972
richiamato solo per escluderne l'applicabilità alla fattispecie ICI/IMU; consente avvisi integrativi in materia IVA
art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
richiamato solo per escluderne l'applicabilità alla fattispecie ICI/IMU; consente avvisi integrativi in materia di imposte sui redditi
art. 53 Cost.
evocato per ribadire che il prelievo fiscale deve commisurarsi alla reale natura del cespite, senza esenzioni fondate solo sulla volontà del contribuente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
base per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei tributi locali, l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 unifica la disciplina degli avvisi di accertamento e consente all'ente impositore di emettere atti successivi nei limiti del termine di decadenza, senza che ciò violi di per sé un preteso principio di unicità e globalità dell'accertamento.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è necessaria l'indicazione analitica di ogni passaggio istruttorio interno dell'ente.
- In materia ICI/IMU, la nozione di pertinenza va accertata in concreto secondo l'art. 817 c.c.: occorrono un vincolo funzionale oggettivo e soggettivo, stabile e non meramente revocabile, che sterilizzi in modo effettivo lo ius edificandi dell'area.
- La mera recinzione di un'area edificabile, o il suo mancato autonomo accatastamento, non bastano a escluderne l'autonoma imponibilità; è necessaria una modificazione funzionale reale e stabile del bene che dimostri l'asservimento pertinenziale.
- Nel processo tributario, la prova della natura pertinenziale di un bene e dell'esenzione dal prelievo grava sul contribuente e richiede un accertamento rigoroso, data l'indisponibilità del rapporto tributario.
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