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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30342/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva accertato la legittimazione passiva del Consorzio ASI e dell'IRSAP e aveva escluso la responsabilità del CO.P.A.L.; il Consorzio ASI deduceva errata individuazione dei soggetti legittimati atteso che il CO.P.A.L. sarebbe stato beneficiario/assegnatario e quindi obbligato al pagamento dell'indennità (rilievo di litisconsorzio necessario). L'IRSAP, con ricorso incidentale, contestava invece la decisione di merito in punto di legittimazione passiva alla luce della normativa regionale (L.R. Sicilia n.8/2012, n.9/2013 e n.8/2016) sostenendo che i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione permangono in capo a tali gestioni separate e che non si trasferiscono all'IRSAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dal Consorzio ASI. Ha invece accolto il ricorso incidentale proposto dall'IRSAP, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere la legittimazione passiva dell'IRSAP alla luce delle modifiche legislative regionali (in particolare la L.R. Sicilia n.8/2016 che ha ribadito la permanenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai Consorzi in liquidazione e l'esclusione del transito delle posizioni debitorie all'IRSAP). Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per decidere anche sulle spese. Inoltre è stato rilevato l'eventuale obbligo di versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente incidentale se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la normativa generale sull'espropriazione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione sul punto riguardasse valutazioni di merito sulle determinazioni amministrative (determina n.149/2011) non sindacabili in Cassazione se non come vizio di diritto.

  • d.lgs. n.150/2011

    Richiamato nel quadro normativo generale invocato dal ricorrente principale rispetto alla disciplina dell'esproprio; nessuna rilevanza tale da mutare la valutazione di merito già operata dal giudice di appello.

  • L.R. Sicilia n. 32/2000

    Citate nel contesto normativo regionale sull'organizzazione delle aree di sviluppo industriale; invocate dal Consorzio per la disciplina locale, senza però produrre un vizio di diritto rilevante per la Cassazione.

  • L.R. Sicilia n. 8/2012

    Ha istituito l'IRSAP e disciplinato il subentro e la liquidazione dei Consorzi ASI; in particolare definiva il regime transitorio e il possibile trasferimento di funzioni e posizioni, cui hanno fatto seguito interpretazioni e modifiche legislative.

  • L.R. Sicilia n. 9/2013

    art. 64 (interpretazione dell'art.19)

    Interpretazione autentica che aveva stabilito la permanenza della personalità giuridica dei Consorzi in gestione separata presso l'IRSAP e vietato il transito delle singole posizioni debitorie nell'IRSAP o nel bilancio regionale; rilevante nel dibattito sulla legittimazione passiva.

  • L.R. Sicilia n. 8/2016

    art. 19 (modifiche, in particolare comma 8 sostituito)

    Ha ulteriormente chiarito/rafforzato che i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI permangono in capo alle gestioni separate fino alla chiusura delle liquidazioni e che in nessun caso le posizioni debitorie transitano all'IRSAP; norma decisiva per la Corte di Cassazione nel ritenere inesistente la legittimazione passiva dell'IRSAP.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato per delimitare la funzione della Cassazione: la Corte non può sindacare le valutazioni di fatto del giudice di merito salvo che non si prospetti l'omesso esame di fatti decisivi o l'esistenza di fatti inesistenti; molte doglianze del Consorzio ASI sono state qualificate come ricostruzioni alternative di merito non risolvibili in sede di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater e art. 1 bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente incidentale del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito; le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se non viene dimostrato un omesso esame di fatti decisivi o l'esistenza di fatti inesistenti.
  • La qualificazione delle parti (beneficiario, assegnatario, concessionario) e la portata di una determina amministrativa sono questioni di merito che il giudice di appello deve accertare; la loro contestazione in Cassazione richiede di mettere in luce un errore di diritto o un vizio motivazionale manifesto.
  • In caso di riforme legislative regionali successive agli atti impugnati, occorre valutare con attenzione l'effetto delle modifiche sulla disciplina della successione di rapporti patrimoniali fra enti pubblici: se la norma stabilisce la permanenza delle passività nelle gestioni separate, l'ente regionale (IRSAP) non può essere chiamato a rispondere delle singole posizioni debitorie.
  • Quando più ricorsi sono notificati contro la stessa sentenza, il primo atto notificato produce la qualità di ricorso principale e gli altri si convertono in incidentali; la Cassazione qualifica i ricorsi in base all'ordine di notifica e al contenuto formale degli atti.
  • Nel contenzioso amministrativo e civilistico che coinvolge enti pubblici soppressi e neo-costituiti in gestione separata, è cruciale esaminare le norme transitorie e interpretative (inclusi i decreti attuativi) per stabilire chi assume la legittimazione passiva per obbligazioni sorte in capo agli enti soppressi.
  • Le questioni riguardanti l'obbligo di pagamento dell'indennità di esproprio verso chi materialmente assume la titolarità del bene (ente espropriante vs assegnatario/concessionario) devono fondarsi su atti amministrativi e sulla disciplina applicabile; la semplice affermazione di beneficiario da parte di uno dei soggetti non supera le risultanze probatorie valutate dal giudice di merito.

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