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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30202/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza disciplinare del CNF che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare dell'avv. Angelo Esposito per aver, in qualità di presidente p.t. del COA di Taranto, effettuato pagamenti e bonifici per spese personali e trasferito somme per un importo complessivo circa pari a Euro 250.000, fatti per i quali era intervenuta una condanna penale per peculato. I motivi di cassazione denunciavano: (i) illegittimità costituzionale dell'art. 36, co.1, legge n.247/2012 (disciplina della competenza del CNF) per violazione del diritto di difesa e del giusto processo; (ii) violazione per aver giudicato il ricorrente nonostante la cessazione della qualità di consigliere nazionale (competenza del CNF); (iii) prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 legge n.247/2012, sostenendo che il termine prescrizionale era spirato il 9/8/2022 rispetto a fatti protrattisi fino al 9/2/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione (art. 56 L.247/2012). Ha applicato il nuovo regime prescrizionale previsto dalla legge professionale forense: termine base di sei anni aumentabile al massimo di un quarto (quindi 7 anni e mezzo) decorrente dall'ultima condotta (9/2/2015), con sospensione del termine per la durata della sospensione del procedimento disciplinare (in concreto una sospensione di un anno prevista dall'art.54 L.247). Ne è derivato che il termine complessivo si è estinto il 9/8/2023. Perciò la Corte ha accolto il motivo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato estinto l'illecito disciplinare per prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • legge n.247 del 2012, art.56

    Stabilisce il termine di prescrizione dell'azione disciplinare nel nuovo ordinamento forense; la Corte interpreta che il termine base è di 6 anni e, salvo effetti di sospensione/interruzione, non può essere esteso oltre un quarto, risultando così in un termine massimo di 7 anni e mezzo. La decorrenza prende riferimento dall'ultima condotta contestata.

  • legge n.247 del 2012, art.54

    Regola il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale: i due procedimenti sono autonomi; tuttavia, è prevista la possibilità di una sospensione del procedimento disciplinare per acquisire atti penali, per un periodo complessivo non superiore a due anni, durante il quale è sospeso anche il termine di prescrizione.

  • legge n.247 del 2012, art.36, co.1

    Richiamata dal ricorrente come possibile inciso costituzionalmente illegittimo in relazione alla competenza del CNF a giudicare propri iscritti. La Corte non ha affrontato il profilo di costituzionalità perché ha assorbito il tema alla stregua della decisione sulla prescrizione.

  • codice penale, art.314 (peculato), art.81 co.2 e art.61 n.7 c.p.

    Norme penali che indicano la fattispecie di peculato e circostanze aggravanti/concetto di continuazione; citate in relazione al procedimento penale che ha riguardato il ricorrente e che ha prodotto condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • La prescrizione dell'azione disciplinare per gli avvocati, con la legge n.247/2012, si calcola a partire dall'ultima condotta contestata e ha un termine massimo di 7 anni e mezzo (6 anni + 1/4).
  • La sospensione del procedimento disciplinare in relazione all'acquisizione di atti penali (art.54) sospende anche il termine di prescrizione per la durata della sospensione, ma tale sospensione non può superare complessivamente due anni.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi inclusa la Corte di Cassazione; dunque il suo accertamento non richiede indagini fattuali ulteriori quando le date rilevanti sono pacifiche.
  • Se la prescrizione dell'azione disciplinare è maturata, la sentenza disciplinare va cassata senza rinvio e l'illecito dichiarato estinto per prescrizione.
  • Questioni di competenza del CNF rispetto a ex membri o profili di illegittimità costituzionale possono risultare assorbite quando la pronuncia si fonda su un motivo sopravvenuto ed estintivo (come la prescrizione); pertanto è strategico valutare tempestivamente la rilevanza della prescrizione prima di sviluppare altre linee difensive.
  • Per valutare la prescrizione in casi analoghi occorre: (i) individuare la data dell'ultima condotta contestata; (ii) calcolare 7 anni e mezzo dalla stessa; (iii) detrarre/sommare l'eventuale periodo di sospensione autorizzato ai sensi dell'art.54; (iv) verificare se il termine è spirato prima della pronuncia definitiva.

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