Cassazione Civile, Sentenza n. 30233/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della Delibera CONSOB 9 aprile 2014, n. 18856 che aveva irrogato a Caltagirone una sanzione amministrativa di Euro 105.000 per tre violazioni: (i) mancata identificazione e gestione dei conflitti di interesse nel collocamento e negoziazione dei titoli "Casaforte" (art.21, comma 1-bis, lett. a TUF e artt.23 e 25 Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob); (ii) carenze procedurali e di controllo in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni e profilatura clienti/prodotti (art.21, comma 1, lett. d TUF, art.15 Regolamento Congiunto e artt.39-40 Regolamento CONSOB n.16190/2007); (iii) irregolarità nel pricing dei prodotti emessi (art.21, comma1 lett. a e d TUF e art.15 Regolamento Congiunto). Il ricorrente contestava la responsabilità in quanto amministratore non esecutivo, deducendo di non aver ricevuto adeguate e tempestive informazioni dagli organi delegati e dolendosi inoltre della motivazione della Corte d'appello e della proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Firenze (18/05/2020) che aveva respinto l'opposizione di Caltagirone alla delibera CONSOB. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi dedotti, richiamando e applicando principi consolidati sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi (dovere di "agire in modo informato", obbligo di vigilanza e iniziativa cognitiva, maggior rigore per gli amministratori di banche), ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in € 7.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200,00 e accessori), nonché ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
D. Lgs. 58/1998 (TUF) - art. 21, comma 1-bis, lett. a
Norma invocata per la violazione connessa alla mancata identificazione e gestione dei conflitti di interesse nel collocamento e nella negoziazione dei titoli.
D. Lgs. 58/1998 (TUF) - art. 21, comma 1, lett. d
Norma richiamata in relazione a carenze procedurali e di controllo nell'attività di valutazione dell'adeguatezza e profilatura della clientela.
Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 29/10/2007, art. 23 e art. 25
Richiamati per i doveri organizzativi e di controllo connessi all'attività degli intermediari nella collocazione di prodotti.
Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 29/10/2007, art. 15
Richiamato in relazione agli obblighi procedurali e di controllo interno che gli intermediari devono adottare.
Regolamento CONSOB n.16190/2007, artt. 39 e 40
Norme richiamate in relazione agli obblighi di presidio e controllo sull'attività di investimento, profilatura e adeguatezza.
Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB, art. 8, comma 1, lett. b e d
Interpretato come prescrizione per il consiglio di amministrazione di approvare i processi relativi alla prestazione dei servizi e verificare periodicamente l'adeguatezza della struttura organizzativa e l'attribuzione dei compiti.
«agire in modo informato»
La Corte ha richiamato l'obbligo, anche per gli amministratori non delegati, di attivarsi per procurarsi informazioni e usare i poteri della carica per prevenire o attenuare criticità aziendali; obbligo particolarmente incisivo nelle banche.
Codice Civile - artt. 2380-bis, 2392, 2396
Rilevati per affermare che il consiglio di amministrazione e i singoli amministratori hanno responsabilità gestionali e di vigilanza; i non esecutivi possono essere ritenuti solidalmente responsabili se non intervengono per impedire violazioni.
D. Lgs. 12/5/2015, n.72 (modifica art.195 TUF)
Citata per la modifica che ha reso pubbliche le udienze anche nei giudizi pendenti; nel procedimento di merito era stata sollevata questione costituzionale sull'art.195 comma 7 TUF.
Codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n.4 e art. 360 c.p.c.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai motivi di cassazione; la Corte ha affermato che la mera rivalutazione del merito o delle valutazioni probatorie non è consentita in sede di legittimità.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - artt. 3 e 11
Invocate con riferimento alla imputabilità della condotta e alla proporzionalità della sanzione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una rinnovata valutazione di merito su questi profili.
Richiamato con riguardo al contributo unificato e all'ulteriore importo eventualmente dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Gli amministratori non esecutivi (anche senza deleghe) hanno il dovere di "agire in modo informato": devono attivarsi per ottenere conoscenze sul business e sulle operazioni rilevanti ed esercitare i poteri di iniziativa cognitiva connessi alla carica.
- Per le banche il dovere di vigilanza e informazione è particolarmente stringente: l'omissione nella predisposizione o nel controllo dell'adeguatezza dei processi interni può integrare responsabilità amministrativa e pubblicistica.
- La responsabilità può essere omissiva: l'amministratore è solidalmente responsabile se, conoscendo o potendo conoscere irregolarità, non assume iniziative volte a impedirne o attenuarne il compimento.
- Una volta dimostrata la fattispecie illecita, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpevolezza o di elementi esimenti; la mera dichiarazione di mancata informazione non esonera automaticamente dalla responsabilità.
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito probatorio: i vizi deducibili devono concernere violazioni di legge o carenze di motivazione tali da non permettere il controllo di legittimità.
- La proporzionalità della sanzione è valutata dal giudice di merito sulla base dei criteri di legge; la censura sulla quantificazione è ordinariamente inammissibile se mirata a rinnovata valutazione del merito.
- In operazioni strategiche o complesse (es. collocamenti rilevanti) è essenziale che il consiglio adotti e verifichi procedure per la gestione dei conflitti di interesse, la profilatura della clientela, l'adeguatezza e il pricing; l'assenza di tali presidi è fattore aggravante.
- Per difendersi efficacemente in analoghe contestazioni è fondamentale documentare le attività di informazione e controllo svolte (minutes, richieste/informative agli organi delegati, esiti dei controlli interni, adozione e verifica di procedure).
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