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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30294/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'IRSAP impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto la sua legittimazione passiva e la condanna, congiunta al Consorzio ASI, al pagamento di indennità di esproprio a favore dei proprietari. La questione principale era interpretativa: se, alla luce del complesso quadro di norme regionali (in particolare art.19 della l.r. Sicilia n.8/2012, l'art.64 della l.r. n.9/2013 e la successiva modificazione dell'art.19 con la l.r. Sicilia n.8/2016), i rapporti attivi e passivi derivanti dai Consorzi ASI soppressi permangono in capo ai singoli Consorzi posti in liquidazione (gestioni separate IRSAP) e dunque non possono transitare all'IRSAP o al bilancio regionale, oppure se l'IRSAP poteva essere ritenuto responsabile per i debiti derivanti dalla procedura espropriativa. Parallelamente, il Consorzio ASI di Palermo (ricorso incidentale) deduceva l'erronea esclusione della legittimazione passiva del CO.P.A.L., sostenendo che il beneficiario/concessionario dell'opera fosse tenuto al pagamento dell'indennità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'IRSAP ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nell'attribuire all'IRSAP la responsabilità per il debito espropriativo senza corretta applicazione della disciplina regionale successivamente modificata (l.r. n.8/2016) che stabilisce la permanenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai Consorzi ASI posti in liquidazione (gestioni separate) e vieta il trasferimento delle singole posizioni debitorie all'IRSAP. Il ricorso incidentale del Consorzio ASI di Palermo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, con rinvio anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia 12 gennaio 2012, n.8 (istituzione IRSAP)

    La norma originaria discipline il transito/gestione delle funzioni e la possibile gestione separata dei rapporti dei Consorzi ASI; la Corte ha ritenuto che la successiva modificazione (l.r. n.8/2016) vada applicata per escludere il trasferimento automatico delle posizioni debitorie all'IRSAP.

  • Legge Regionale Sicilia 15 maggio 2013, n.9 (disposizioni interpretative)

    Intervento interpretativo del 2013 che aveva affermato la permanenza della personalità giuridica dei Consorzi transitori in gestione separata e indicato un ruolo rappresentativo del presidente IRSAP; tuttavia tale quadro è stato successivamente sostituito dalla disciplina del 2016.

  • Legge Regionale Sicilia 17 maggio 2016, n.8 (modifica art.19 l.r. n.8/2012)

    modifica dell'art.19, comma 8 (e altre parti)

    Norma chiave: stabilisce espressamente che i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi ASI permangono in capo agli stessi posti in liquidazione fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione e che "in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione"; la Cassazione ha ritenuto decisiva questa disposizione per escludere la responsabilità diretta dell'IRSAP.

  • Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) Sicilia n.5/2017

    Il C.G.A. aveva adottato un orientamento che tendeva a considerare la gestione separata non necessariamente diversa dall'IRSAP; la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella decisione non avesse valutato la modifica normativa del 2016 e quindi non fosse applicabile nel caso di specie.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.45/2016

    Richiamata per aver osservato la netta distinzione delle masse patrimoniali tra le gestioni separate dei Consorzi ASI e l'IRSAP, confermando il principio della non trasferibilità delle posizioni debitorie all'IRSAP secondo la formulazione interpretativa del 2013 (poi sostituita nel 2016).

  • Normativa sull'espropriazione forzata e regolamento (richiamata dal ricorso incidentale)

    DPR n.327/2001, d.lgs. n.150/2011, l.r. Sicilia n.32/2000 (art.57 mod. l.r. n.20/2005)

    Tali norme sono state invocate per sostenere la responsabilità del beneficiario/concessionario (CO.P.A.L.) per il pagamento dell'indennità; la Cassazione ha però ritenuto che la questione fosse fondata su valutazioni di merito (determinazione di chi è beneficiario e chi si è immesso nel possesso) e quindi non sindacabile in sede di legittimità senza gli specifici presupposti.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: la Corte non può rimettere in discussione valutazioni di merito dei fatti e delle prove salvo i casi tassativi indicati dall'art.360 c.p.c.

Massime di principio

  • La "gestione separata IRSAP" tutela l'autonomia patrimoniale dei singoli Consorzi ASI in liquidazione: i rapporti attivi e passivi permangono in capo ai Consorzi in liquidazione fino alla chiusura formale delle operazioni di liquidazione, e quindi le singole posizioni debitorie non transitano automaticamente all'IRSAP o al bilancio regionale.
  • In caso di contrasto interpretativo tra norme regionali successive, prevale l'applicazione della disciplina più recente (qui, la l.r. n.8/2016) che chiarisce la permanenza delle passività nei Consorzi in liquidazione.
  • Per attribuire la legittimazione passiva in procedure espropriative occorre guardare al decreto di esproprio, alla determina dirigenziale e all'effettiva immissione in possesso: sono fatti di merito che il giudice di merito valuta e che la Cassazione non rimuove se non è dedotto un vizio di diritto riconoscibile ai sensi dell'art.360 c.p.c.
  • Le petizioni che sollevano questioni di diritto-processuale (es. conversione di ricorsi successivi in ricorsi incidentali) devono rispettare la regola dell'unicità del processo di impugnazione; tuttavia la forma non essenziale può convertire un secondo ricorso in ricorso incidentale se notificato dopo il primo.
  • Per i soggetti che intervengono nell'espropriazione (autorità espropriante, promotore, beneficiario/concessionario, eventuale impresa esecutrice), la qualificazione di chi è effettivamente tenuto al versamento dell'indennità dipende dagli atti amministrativi specifici e dalle valutazioni di merito: chi vuole essere escusso deve documentare il ruolo reale nell'atto di esproprio e nell'immissione in possesso.
  • In casi analoghi è importante verificare le modifiche normative intervenute durante il periodo rilevante (anche interpretative) e riferire la propria difesa alla normativa vigente al momento dell'atto e alle sue modifiche successive rilevanti per l'efficacia delle posizioni debitorie.

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