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Legge

L.R. Sicilia 32/2000

Disposizione per l'attuazione del Por 2000-2006 e di riordino

Normativa regionaleL.R. Sicilia 32/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Sicilia, l’attuazione del POR 2000-2006 e del Piano di sviluppo rurale, istituisce strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo, e riordina numerosi regimi di aiuto per industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e pesca. Molte misure sono limitate al periodo 2000-2006, con massimali di spesa e spesso subordinate ad autorizzazione UE.

Attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e riordino dei regimi di aiuto alle imprese

Attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e riordino degli aiuti

La legge regionale siciliana disciplina l’assetto attuativo del POR 2000-2006 e, più in generale, riordina i regimi di aiuto alle imprese operanti nel territorio della Regione. Molte previsioni hanno natura programmatica o transitoria e risultano legate a un orizzonte temporale ormai concluso.

Programmazione, governance e monitoraggio del POR

L’intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale 2000-2006 e sostituisce il precedente strumento regionale. Il POR, il Complemento di programmazione, gli accordi di programma quadro e la programmazione settoriale sono articolazioni operative di tale intesa.

La Giunta regionale approva gli accordi di programma quadro previo parere delle commissioni parlamentari competenti; il Complemento di programmazione è il documento unitario per l’attuazione del POR e viene comunicato all’Assemblea regionale entro 15 giorni. L’Autorità di gestione coordina, supervisiona e propone adeguamenti del programma, mentre il Comitato regionale di concertazione (“Forum della concertazione”) esprime pareri sul Complemento e indica le rappresentanze sociali ed economiche nel Comitato di sorveglianza.

La Regione è tenuta a svolgere un monitoraggio sistematico dei programmi, con raccolta e analisi dei dati finanziari, fisici e procedurali. È istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione un sistema informativo dedicato, al quale partecipano gli assessorati competenti e gli enti attuatori, che devono nominare un responsabile del monitoraggio e trasmettere i dati richiesti. Le inadempienze incidono negativamente sull’affidabilità del soggetto e possono riflettersi sui criteri di selezione e premialità.

Progetti integrati, priorità operative e strumenti di attuazione

I Progetti integrati regionali (PIR) sono lo strumento ordinario per obiettivi intersettoriali del POR, soprattutto per grandi infrastrutture, interventi plurisettoriali e progetti innovativi di formazione e ricerca. Sono predisposti dalle amministrazioni interessate su direttiva del Presidente della Regione o degli assessori competenti e approvati dalla Giunta; per essi è prevista un’autorità di coordinamento specifica.

I Progetti integrati territoriali (PIT) servono a collegare politiche settoriali e specificità locali, in raccordo con partenariato sociale e istituzionale. Devono indicare risultati attesi, soggetti responsabili, costi, fonti di finanziamento e, se necessario, elaborati tecnici. Sono attuati mediante accordi di programma e la loro selezione è disciplinata dal Complemento di programmazione.

Gli atti finalizzati all’attuazione del POR hanno priorità operativa. Alcune unità operative svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza anche per il precedente Programma operativo plurifondo 1994-1999 e per le azioni finanziate dal POR 2000-2006.

Regole generali sugli aiuti a finalità regionale e sui controlli

Per gli aiuti a finalità regionale, l’atto definisce la nozione di investimento iniziale, esclude gli investimenti di sostituzione, richiede il mantenimento dell’investimento per almeno cinque anni e fissa il limite ordinario massimo del 35% ESN, elevabile per le PMI con ulteriori 15% ESL. Il richiedente deve presentare domanda prima dell’avvio dei lavori.

La legge prevede la possibilità di ridurre gli intensità di aiuto in base alle disponibilità di bilancio e disciplina il cumulo degli aiuti, imponendo il rispetto dei massimali comunitari. È istituita una banca dati regionale sugli aiuti a finalità regionale e de minimis. Gli aiuti possono essere concessi anche ad alcuni settori speciali solo nel rispetto delle relative regole comunitarie.

È inoltre previsto un articolato sistema di procedimenti amministrativi: procedura automatica, valutativa e negoziale; possibilità di affidare istruttoria ed erogazione a soggetti esterni; controlli, ispezioni e sanzioni; revoca dei benefici e recupero delle somme in caso di irregolarità, alienazione dei beni o inadempimento. Le norme transitorie mantengono efficaci le disposizioni procedurali previgenti fino alla piena operatività del nuovo sistema.

Agricoltura: investimenti, sviluppo rurale, qualità, calamità e ricerca

Nel settore agricolo la legge autorizza numerosi interventi per il periodo 2000-2006, quasi tutti subordinati alla compatibilità comunitaria e al POR o al Piano di sviluppo rurale.

Sono previsti aiuti per investimenti nelle aziende agricole, per l’insediamento dei giovani agricoltori, per il sostegno allo sviluppo rurale e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Alcune misure consentono dotazioni aggiuntive regionali, utilizzabili anche come anticipazione del cofinanziamento. Per il paesaggio agrario tradizionale sono fissati massimali annui per ettaro e un impegno minimo di 6 anni; per specifici interventi agronomico-ambientali è prevista una spesa massima complessiva di lire 70 miliardi nel periodo.

Sono inoltre disciplinati aiuti per servizi innovativi e qualità, organismi di controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, consorzi di tutela, apicoltura e bachicoltura fino al 31 dicembre 2006, allevamenti di struzzi, elicicoltura, crediti a breve termine, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, formazione professionale, ricomposizione fondiaria, indennità compensative pregresse e aiuti per la commercializzazione e promozione dei prodotti agroalimentari.

La legge prevede anche misure per calamità naturali ed eventi eccezionali, premi assicurativi, indennizzi per danni da avversità atmosferiche e aiuti agli allevatori per piani sanitari e abbattimenti obbligatori. Per tali misure sono indicati soglie di danno, criteri di calcolo degli indennizzi e massimali finanziari complessivi.

Sul piano organizzativo, sono previsti un piano triennale di ricerca applicata e sperimentazione, convenzioni con enti di ricerca, ripartizione delle risorse fra ricerca fondamentale, industriale e precompetitiva, e controlli fitosanitari tramite osservatori regionali.

Pesca: programmazione, gestione delle risorse, flotte e aiuti di settore

La disciplina della pesca è molto ampia e si concentra su programmazione, tutela delle risorse marine, modernizzazione della flotta, sostegno all’acquacoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, alla piccola pesca costiera e alla sicurezza in mare.

Sono istituiti il Consiglio regionale della pesca e strumenti di programmazione quali il Programma regionale della pesca, il programma d’uso delle aree marine, i piani di riposo biologico e di ripopolamento. La legge regola anche la pesca speciale, quella sportiva e occasionale, l’ittiturismo e il pescaturismo, la conferenza regionale della pesca, gli uffici periferici della pesca e le modalità di sostituzione dei componenti degli equipaggi.

Sotto il profilo economico sono previsti aiuti per il rinnovo e l’ammodernamento delle flotte, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, per il potenziamento dei porti di pesca, per l’acquacoltura e maricoltura, per l’acquisto di navi d’occasione, per l’accesso al credito di esercizio, per la qualità dei prodotti, per la promozione, per i servizi innovativi, per la piccola pesca costiera, per la riconversione a fini turistici e per la formazione tecnica degli addetti. Sono inoltre disciplinati misure socio-economiche, arresto temporaneo delle attività di pesca, arresti per piani di recupero e compensazioni per restrizioni tecniche.

La Regione interviene anche su vigilanza e controllo, con acquisto di imbarcazioni e strumentazioni, reti radio, sistemi di radiolocalizzazione e uffici di coordinamento con le Capitanerie di porto. Le somme e i benefici sono in gran parte limitati al periodo 2000-2006 e subordinati a notifiche o autorizzazioni della Commissione europea.

Industria, commercio e artigianato: investimenti, internazionalizzazione, de minimis e garanzie

Per i settori produttivi extra-agricoli la legge istituisce o riordina numerosi regimi di aiuto a finalità regionale e de minimis.

Nel settore industriale sono previsti aiuti agli investimenti iniziali, prestiti partecipativi, incentivi per energia da fonti rinnovabili, riuso e riciclo dei rifiuti, progetti di ricerca e sviluppo, interventi per la talassoterapia e per il comparto socio-sanitario, nonché regimi per imprenditoria giovanile e femminile, imprese editoriali, servizi innovativi, laboratori didattici e imprese del terzo settore. Le misure sono spesso riservate alle PMI, con massimali di intensità conformi alla disciplina comunitaria e con limiti di spesa riferiti al periodo 2000-2006.

Nel commercio sono previste agevolazioni per investimenti, servizi comuni, credito di avviamento ed esercizio, indennizzi per il commercio su aree pubbliche, contributi per investimenti finanziati con precedenti leggi statali e strumenti a favore dell’accesso al credito. È disciplinato anche un fondo IRFIS per il commercio con regole transitorie di gestione.

Per l’artigianato sono previsti aiuti all’investimento, all’artigianato di servizi, all’apprendistato, alle forme associative, ai crediti di gestione, alla partecipazione a mostre e fiere, al supporto di Artigiancassa e alle infrastrutture produttive. Le agevolazioni sono spesso subordinate a vincoli di destinazione quinquennali, garanzie reali o fideiussorie e limiti de minimis o di cofinanziamento comunitario.

Turismo, beni culturali e promozione economica

Il turismo riceve un regime organico di aiuti per strutture ricettive, ristorazione, agriturismo, turismo rurale, bed and breakfast, promozione di attività turistiche e commercializzazione di pacchetti turistici, sistemi di teleprenotazione e contributi su mutui per investimenti turistico-ricettivi. Sono previsti business plan, graduatorie, parametri di valutazione, vincoli di destinazione e divieti di cumulo con altri aiuti.

Per i beni culturali è previsto un regime di sostegno alla gestione innovativa e fruizione di beni culturali, nonché al recupero e gestione di immobili di interesse storico-artistico in concessione a privati. La disciplina consente contributi per il recupero di immobili vincolati e per attività culturali e artistiche compatibili con il bene.

Cooperazione internazionale e solidarietà

La Regione promuove organismi di cooperazione internazionale e sostiene il partenariato euro-mediterraneo, con particolare riferimento al Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell’area euro-mediterranea. È previsto un sostegno annuale alla Federazione regionale siciliana dell’AICCRE e il distacco di personale regionale.

Sono inoltre previste iniziative di solidarietà internazionale e interventi in Paesi extra UE, anche in relazione a conflitti armati o calamità naturali, con spesa autorizzata per l’anno 2000.

Regime finanziario, transitorio e abrogazioni

La legge contiene numerose clausole di compatibilità comunitaria: gli aiuti possono essere eseguiti solo dopo notifica o autorizzazione della Commissione europea, salvo i casi espressamente ricondotti a regimi già approvati o al de minimis. Sono previste abrogazioni di norme incompatibili e conferma transitoria di alcuni regimi previgenti fino alla loro sostituzione o al completamento della procedura comunitaria.

Nel complesso, il testo si presenta come una legge di coordinamento straordinaria, costruita per il ciclo di programmazione 2000-2006, con riferimenti puntuali a massimali finanziari e alla disciplina UE dell’epoca.

Obsolescenza pratica

Molte disposizioni sono espressamente limitate al periodo 2000-2006 o a esercizi finanziari ormai conclusi. Per la maggior parte dei regimi di aiuto, gli effetti pratici risultano oggi esauriti o comunque non utilmente applicabili in via ordinaria.

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