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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31170/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, relativo a un terreno e a due fabbricati ubicati nel territorio comunale, con applicazione di interessi e sanzioni. La contribuente aveva sostenuto che i fabbricati dovessero considerarsi rurali e quindi esenti, e che anche il terreno dovesse beneficiare dell'agevolazione prevista per i terreni agricoli. La Commissione tributaria regionale aveva però rigettato l'appello, rilevando che i fabbricati risultavano catastalmente classificati nelle categorie A/7 e C/6, e non nelle categorie rurali A/6 o D/10, e che per il terreno non era stata provata la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale né la conduzione diretta. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge sostenendo che la classificazione catastale A/6 o D/10 non sarebbe stata indispensabile per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la ruralità dei fabbricati risultasse da documentazione prodotta e che i requisiti per l'agevolazione sul terreno fossero stati dimostrati. Ha inoltre invocato l'efficacia di un preteso giudicato esterno formatosi in altre controversie tra le stesse parti per annualità diverse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto l'efficacia espansiva del preteso giudicato esterno, perché le decisioni richiamate riguardavano annualità diverse e, nel caso dell'anno 2007, la situazione accertata dalla sentenza impugnata era diversa, essendo i fabbricati classificati in catasto come A/7 e C/6. Nel merito ha ribadito che, ai fini dell'esenzione ICI, rileva la classificazione catastale del bene come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non essendo sufficiente la mera destinazione di fatto né l'autocertificazione se non seguita dal relativo procedimento catastale e dalla conseguente annotazione. Quanto al terreno, ha ritenuto che il ricorso fosse carente di autosufficienza e, comunque, infondato, poiché la contribuente non aveva adeguatamente dimostrato i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 per l'agevolazione sui terreni agricoli. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI sui fabbricati rurali, il beneficio fiscale richiede la classificazione catastale del bene nelle categorie previste per la ruralità; la mera destinazione di fatto o l'autocertificazione non sono sufficienti se non si conclude il procedimento catastale con la relativa annotazione.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può espandersi oltre il singolo periodo d'imposta solo per fatti o qualificazioni giuridiche aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non opera quando il giudizio successivo riguarda una diversa annualità e una situazione fattuale non coincidente.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice, non se mira soltanto a contestare la valutazione delle prove, delle deduzioni difensive o delle questioni giuridiche.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui la censura si fonda; l'onere è rispettato se il contenuto rilevante è sintetizzato o trascritto nei passaggi essenziali e se la produzione è individuabile nel fascicolo.
  • Per l'agevolazione ICI sui terreni agricoli non basta la mera titolarità del bene: occorre la prova dei requisiti soggettivi del possessore e della conduzione diretta richiesti dalla normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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