Cassazione Civile, Ordinanza n. 23890/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un tassista per l'anno d'imposta 2003, con rideterminazione dei ricavi e del reddito d'impresa ai fini IRPEF e contributi previdenziali mediante metodo analitico-induttivo, nonostante la regolarità formale delle scritture e la congruità/coerenza rispetto agli studi di settore. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello con riduzione del reddito accertato del 30%, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; violazione dello Statuto del contribuente; omessa pronuncia su motivi di gravame; insufficiente o illogica motivazione e omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la motivazione della CTR nella parte in cui aveva ridotto in via percentuale il reddito accertato senza spiegare adeguatamente le ragioni della decurtazione e senza confrontarsi compiutamente con gli elementi posti a base dell'accertamento. In corso di legittimità il ricorrente principale ha inoltre depositato rinuncia al ricorso, invocando una definizione agevolata, ma senza prova sufficiente dei presupposti e senza notificazione formale alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al ricorso principale per effetto della rinuncia depositata dal contribuente. Ha però esaminato il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendolo fondato: la CTR non poteva limitarsi a una riduzione equitativa del 30% del reddito accertato, dovendo invece motivare sulla base degli elementi istruttori e delle risultanze già valorizzate dall'Ufficio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione del processo non dipendeva dall'originario ricorso ma da sopravvenienze processuali.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione, come atto unilaterale recettizio, può produrre l'estinzione del giudizio se conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, anche senza formale notificazione, e l'accettazione rileva solo per le spese
in caso di estinzione per rinuncia del ricorso principale non opera l'effetto conservativo automatico dell'impugnazione incidentale tardiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazionali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro per il vizio di motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi, nei limiti applicabili ratione temporis
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente principale per contestare l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni
richiamati dal ricorrente principale in relazione alla prova presuntiva e ai requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da sopravvenienze processuali e non dal ricorso introduttivo
richiamato come base dell'istanza di definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso principale
art. 11, comma 6, Cost.
richiamato nel primo motivo come norma costituzionale asseritamente violata in relazione alla motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie
richiamato in tema di nullità processuali sanabili
richiamato dal ricorrente principale quale disposizione dello Statuto del contribuente asseritamente violata
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice non può sostituire all'accertamento dell'Ufficio una riduzione meramente equitativa del reddito o dei ricavi: ogni scostamento deve essere giustificato con motivazione ancorata alle risultanze istruttorie e agli elementi di fatto emersi in causa.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente regolari e di coerenza rispetto agli studi di settore, quando emergano gravi incongruenze tra i dati dichiarati e le caratteristiche concrete dell'attività svolta; la contestazione deve però confrontarsi con gli elementi specificamente valorizzati dall'Ufficio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, estingue il giudizio se portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, anche senza notificazione formale, e l'accettazione della controparte è rilevante solo ai fini delle spese.
- L'estinzione del ricorso principale per rinuncia non preclude l'esame dell'impugnazione incidentale, poiché non opera automaticamente il meccanismo di sopravvivenza previsto per altre ipotesi di definizione del gravame principale.
- Quando la decisione del giudizio dipende da sopravvenienze processuali e non dall'iniziale proposizione del ricorso, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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