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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19821/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005, con il quale l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa della società a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestando elementi positivi non dichiarati, costi imponibili, volume d'affari non dichiarato, IVA al 20% e acquisti/IVA detraibile. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva invece rideterminato integralmente costi e IVA detraibile, annullando anche le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione alla determinazione dei costi; omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla detrazione IVA; nullità per motivazione apparente sulla detraibilità dell'IVA; insufficiente motivazione sulla complessiva inattendibilità della contabilità e sulla legittimità del metodo induttivo; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e dell'art. 109 TUIR quanto all'onere di contestare la documentazione della contribuente; violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie per l'annullamento delle sanzioni in ragione del comportamento fraudolento del consulente. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su due profili: omesso esame del fatto decisivo relativo all'uso di medie di settore non qualificate e omesso esame circa l'errata determinazione dell'IVA liquidata, con dedotta violazione di norme sull'accertamento e sull'IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, rigettato il primo, il secondo e il quinto, dichiarato inammissibile il quarto, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto apparente la motivazione sulla detraibilità dell'IVA, perché la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente che l'IVA "compete" senza confrontarsi con la disciplina invocata dall'Ufficio; ha inoltre ritenuto erronea la statuizione di annullamento delle sanzioni, poiché la sola fraudolenza del consulente non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare l'assenza di colpa e la vigilanza sul professionista incaricato. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini i punti accolti alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuti in modo inesatto le prove già acquisite, ipotesi sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre se la questione è stata comunque decisa, ancorché con motivazione sintetica o non condivisa.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve consentire il controllo logico-giuridico della decisione; è nulla se meramente apparente e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale; dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    È la disposizione invocata dall'Agenzia per contestare la detraibilità dell'IVA; la CTR avrebbe dovuto confrontarsi con essa e motivare sulle ragioni della sua eventuale inapplicabilità o inconferenza.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Il contribuente non è punibile solo se dimostra che l'omissione è dipesa da fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; la sola condotta fraudolenta del professionista non basta, occorrendo la prova dell'assenza di colpa e della vigilanza del mandante.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma riguarda i fatti allegati e non può essere invocata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato prove documentali o tecniche.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel ricorso come parametro sulla deducibilità dei costi, ma la Corte non accoglie la censura su questo punto.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale in tema di accertamento induttivo e uso di medie di settore.

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale in tema di determinazione dell'IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale in tema di detrazione IVA.

  • art. 3, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988

    Richiamato nel ricorso principale in relazione alla disciplina degli adempimenti dichiarativi e alle sanzioni.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 473 del 1997

    Richiamato nel ricorso principale come norma sulle sanzioni tributarie, ma il passaggio decisivo riguarda la disciplina dell'esimente per fatto del terzo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione apparente viola il minimo costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece la censura attiene alla valutazione dell'effettivo assolvimento dell'onere probatorio, il vizio è semmai motivazionale e non di riparto dell'onere.
  • La motivazione è solo apparente quando si limita a formule apodittiche o assertive, senza confrontarsi con le norme invocate e senza rendere controllabile il ragionamento decisorio; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque statuito sul punto; se la parte contesta non l'esistenza della decisione, ma la sua correttezza giuridica, il vizio va dedotto come violazione di legge e non come omessa pronuncia.
  • In materia di sanzioni tributarie, l'esimente del fatto del terzo non opera automaticamente per il solo comportamento fraudolento del professionista incaricato: il contribuente deve provare anche la propria assenza di colpa, in particolare di avere vigilato sull'operato del professionista e di non aver potuto evitare l'illecito con l'ordinaria diligenza.
  • Il vizio di motivazione, per le sentenze soggette al regime post-riforma del 2012, è denunciabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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