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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici specializzati avevano convenuto in giudizio le amministrazioni chiedendo il riconoscimento, per differenza, del trattamento economico previsto per i medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999, sostenendo che la tardiva attuazione delle direttive comunitarie avesse impedito loro di beneficiare dell'adeguata remunerazione introdotta dal nuovo sistema e che, quindi, dovessero essere corrisposti gli emolumenti maggiori applicabili agli iscritti dal 2006-2007. In subordine chiedevano l'indicizzazione delle somme e la rideterminazione triennale della borsa, nonché il ristoro di ulteriori danni, compresi quelli relativi a benefici di carriera, contributivi e previdenziali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 potesse essere assunto come parametro per gli iscritti a corsi antecedenti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi, la violazione di varie direttive europee, delle norme interne di recepimento e di ulteriori disposizioni costituzionali e civilistiche, lamentando: 1) l'erronea negazione del diritto ai maggiori importi, ai benefici di carriera e previdenziali, nonché all'indicizzazione e alla rideterminazione triennale; 2) l'omessa pronuncia sulla spettanza, oltre che dell'indicizzazione e della rideterminazione, anche del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili e infondati alla luce di un orientamento ormai consolidato: il regime economico del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione solo dall'anno accademico 2006-2007 per effetto dei differimenti normativi, non si estende a chi era già iscritto prima di tale data, che resta soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva 1993 richiamata dai ricorrenti non avrebbe introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della remunerazione, ma si sarebbe limitata a coordinare e aggiornare la disciplina comunitaria precedente, già attuata dall'ordinamento interno con la borsa di studio prevista nel 1991. Sono state inoltre escluse sia l'applicazione del principio di adeguatezza ex art. 36 Cost. al rapporto di specializzazione, ritenuto non assimilabile al lavoro subordinato o parasubordinato, sia la spettanza dell'indicizzazione e della rideterminazione triennale, perché esclusa dalla legislazione successiva. Quanto ai danni ulteriori, la Corte ha rilevato l'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare un pregiudizio ulteriore rispetto alla complessiva remunerazione riconosciuta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • direttiva 75/362/CEE

    è richiamata come parte del quadro comunitario sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, ma non come fonte di un obbligo nuovo rispetto alla disciplina già attuata

  • direttiva 75/363/CEE

    è richiamata come parte del quadro comunitario recepito e poi coordinato dalla direttiva del 1993

  • direttiva 82/76/CEE

    è richiamata come normativa comunitaria già recepita, priva di innovazioni decisive sulla misura della remunerazione

  • direttiva 93/16/CEE

    è qualificata come testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle direttive precedenti, senza introdurre nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    sono richiamati nel motivo di ricorso, ma la Corte ritiene che il quadro comunitario non imponga un trattamento economico diverso da quello già introdotto nel 1991

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel ricorso, ma non fonda un diverso esito poiché la disciplina nazionale è ritenuta conforme agli obblighi comunitari

  • artt. 1, 10, 11, 12 disp. prel. c.c.

    richiamati nel ricorso in tema di coordinamento e interpretazione delle fonti, ma la Corte applica il principio di diritto vivente consolidato

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    costituisce la disciplina economica applicabile ai medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007; la borsa di studio è ritenuta idonea ad adempiere agli obblighi comunitari

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    richiamato nel ricorso, senza incidere sull'esito, poiché il trattamento più favorevole del 1999 non è applicabile retroattivamente

  • artt. 37-41 d.lgs. n. 368 del 1999

    introducono il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il contratto di formazione specialistica, ma sono applicabili solo dall'a.a. 2006-2007

  • artt. 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamati nel ricorso come parte della disciplina del nuovo sistema, ma non estesi ai corsi anteriori

  • art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato nel ricorso; non rileva per gli specializzandi anteriori al 2006-2007

  • art. 1 l. n. 266 del 2005, comma 300

    dispone che gli effetti delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 operino soltanto dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    richiamato dai ricorrenti sul tema del miglioramento stipendiale, ma non determina la spettanza invocata

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte vi riconosca il fondamento del preteso diritto

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    richiamato nel ricorso; non conduce al riconoscimento dei benefici richiesti

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    conferma la disciplina che esclude l'adeguamento triennale della borsa di studio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte ritiene assorbita e infondata la censura nel quadro dell'orientamento consolidato

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per affermare che il debito di valuta consente, ove provato, il risarcimento del maggior danno e gli interessi legali

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile al rapporto di specializzazione, che non è lavoro subordinato né parasubordinato

  • art. 3 Cost.

    non risulta violato dalla scelta legislativa di differire l'applicazione del nuovo sistema retributivo ai soli iscritti dal 2006-2007

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    costituisce la base processuale della declaratoria di inammissibilità perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il regime economico previsto per i medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti in anni anteriori continua ad operare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991.
  • La direttiva comunitaria del 1993, essendo di coordinamento e compilazione delle precedenti direttive, non introduce un nuovo e ulteriore obbligo sulla misura della remunerazione degli specializzandi rispetto a quanto già previsto dalle direttive del 1975 e del 1982.
  • La borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 è considerata idonea ad attuare gli obblighi comunitari sull'adeguata remunerazione; pertanto non è dovuta alcuna integrazione economica parametrata al successivo contratto di formazione specialistica.
  • Il rapporto di specializzazione medica, nel regime previgente, non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato e non consente l'applicazione diretta dell'art. 36 Cost. in tema di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • La pretesa di ulteriori danni richiede specifiche allegazioni e prova rigorosa; in mancanza, non può essere riconosciuto un risarcimento eccedente la remunerazione complessivamente dovuta per legge.
  • L'indicizzazione e la rideterminazione triennale della borsa di studio non spettano quando la legislazione successiva abbia espressamente consolidato il finanziamento e escluso l'applicazione della relativa disciplina rivalutativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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