Cassazione Civile, Ordinanza n. 22483/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, eseguite da una società in forza di convenzioni con l’ente locale e, per un periodo, secondo la prospettazione della società, anche in base a una proroga di fatto e a successivi atti ricognitivi. La società ha chiesto il pagamento del corrispettivo per varie annualità; in via subordinata ha chiesto l’indennizzo da ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda contrattuale, accolto solo in parte l’art. 2041 c.c. e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società. In appello, la Corte territoriale ha riconosciuto il corrispettivo solo per le prestazioni rese nel periodo coperto da valide convenzioni (dal 2 maggio 1989 al 31 luglio 1992 e poi per il periodo successivo della convenzione del 1992 fino al 31 dicembre 1996), escludendo sia le prestazioni anteriori al 1989 sia quelle posteriori al 1996; ha inoltre negato l’azione di arricchimento senza causa per il periodo successivo al 1989 in ragione della disciplina speciale che individua come obbligato il funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti con la P.A. e dei criteri interpretativi, lamentando il mancato riconoscimento del corrispettivo per il periodo 31/12/1996-28/02/1999 e invocando un atto di ricognizione/proroga; 2) violazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 2900 c.c., sostenendo l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento verso il Comune; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per asserita erronea valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e delle fatture ai fini della quantificazione del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non attaccava la ratio decidendi fondata sulla necessaria forma scritta dei contratti pubblici e risultava generico/non autosufficiente quanto all’atto di ricognizione; il secondo perché la decisione era conforme alla giurisprudenza che esclude l’azione ex art. 2041 c.c. quando la legge preveda l’azione diretta verso il funzionario o amministratore che ha consentito la prestazione, difettando la sussidiarietà, e perché l’azione surrogatoria era nuova; il terzo perché mirava a un riesame del merito e della CTU, estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando l’impostazione della Corte d’appello sia quanto all’esclusione del corrispettivo per i periodi privi di valida copertura contrattuale sia quanto al rigetto dell’azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune; ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla CTU e sulle fatture, trattandosi di censure che richiedevano un nuovo esame dei fatti e delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la validità/ricostruzione del rapporto, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo e comunque non idoneo a scalfire la ratio della forma scritta dei contratti con la P.A.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare il merito e non un reale vizio motivazionale nei termini consentiti.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Ritenuti dalla Corte di merito fondamento della necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A.; la Cassazione ha considerato corretta la ratio che ne deriva.
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa è stata ritenuta non esperibile nei confronti del Comune per le prestazioni rese nella vigenza della disciplina speciale che attribuisce l’obbligazione al funzionario/amministratore che ha consentito la prestazione, mancando il requisito di sussidiarietà.
art. 2900 c.c.
Richiamato per sostenere la surrogazione nell’azione verso il responsabile personale; la Corte ha escluso l’applicabilità del rimedio nel caso concreto e ha evidenziato anche la novità della domanda.
art. 23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989 n. 66
Considerato norma speciale che fa sorgere il rapporto obbligatorio ai fini del corrispettivo direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, precludendo l’azione ex art. 2041 c.c. contro l’ente.
L. 24 aprile 1989, n. 144
Legge di conversione della disciplina speciale richiamata dalla Corte quale base normativa per l’obbligazione diretta del funzionario/amministratore.
art. 35 d.lgs. n. 77/1995
Indicato come norma successivamente sostitutiva della disciplina dell’art. 23 del d.l. n. 66/1989 e confluita nel TUEL.
TUEL
Richiamato quale contenitore normativo finale della disciplina sulla responsabilità/obbligazione per prestazioni consentite senza regolare impegno di spesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso che lamentavano violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base formale del motivo che deduceva nullità della sentenza e vizi motivazionali in tema di CTU.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte ha richiamato la disposizione per dichiarare inammissibile il motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non è deducibile come violazione di legge il semplice dissenso sulla valutazione comparativa delle prove ex art. 116.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per imporre alla ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono, salvo diversa previsione di legge, la forma scritta ad substantiam; non è sufficiente desumere la conclusione del contratto da comportamenti concludenti, da atti meramente attuativi o da una proroga di fatto se non risultante da un documento negoziale valido.
- Quando la disciplina speciale prevede che, per prestazioni rese senza regolare procedura contabile o di evidenza pubblica, il rapporto obbligatorio ai fini del corrispettivo sorga direttamente nei confronti del funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione, è esclusa l’azione di arricchimento senza causa verso l’ente per difetto del requisito di sussidiarietà.
- L’azione ex art. 2041 c.c. non è esperibile se l’ordinamento appronta un’azione diversa e specifica, anche verso un soggetto diverso dall’arricchito; la sussidiarietà viene meno non solo quando esista un rimedio contro l’arricchito, ma anche quando il credito possa essere fatto valere contro un terzo responsabile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica d’ufficio, salvo che si denunci un effettivo vizio di motivazione o una violazione delle regole legali sulla prova nei limiti rigorosi ammessi dal codice di rito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggiore o minore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il ricorso per cassazione deve censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti senza aggredire il fondamento giuridico della decisione, il motivo è inammissibile.
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