Cassazione Civile, Ordinanza n. 14859/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La vicenda origina da un ricorso per decreto ingiuntivo fondato su una fattura e sulle relative scritture contabili, ottenuto da una società in nome collettivo nei confronti di un'altra società per il pagamento di euro 3.630,00 oltre accessori. L'ingiunta propose opposizione e il giudice di pace accolse l'opposizione; in appello il tribunale confermò il rigetto della pretesa creditoria per mancata prova del fatto costitutivo del credito. In cassazione i soci amministratori della società attrice estinta proposero ricorso con tre motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che la società appellante era già stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione dell'appello. La questione decisiva non è dunque il merito del credito, bensì la legittimazione processuale dell'appello proposto da un soggetto estinto: i ricorrenti non hanno depositato osservazioni all'esito del contraddittorio sul rilievo officioso, e la resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudizio di appello non potesse essere validamente proseguito perché era stato introdotto dalla società ormai estinta e non dai soci succeduti nella posizione processuale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, confermando la regolazione delle spese di merito e disponendo nulla per le spese del giudizio di legittimità, poiché la controparte non si è costituita. La condanna alle spese del giudizio di secondo grado è rimasta a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
termine di cui agli artt. 384, comma 3, e 101, cpv, c.p.c.
la Corte, rilevato d'ufficio un profilo decisivo, ha assegnato alle parti il termine per interloquire prima della decisione in camera di consiglio.
artt. 384, comma 3, e 101, cpv, c.p.c.
richiamato quale base del contraddittorio preventivo sul rilievo officioso della Corte.
la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
l'estinzione della società è trattata, sul piano processuale, come evento equiparabile alla morte della persona fisica, con successione dei soci nella legittimazione processuale.
Massime di principio
- La cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e preclude che la società continui validamente ad agire o a essere convenuta in giudizio.
- Se l'appello è proposto dopo l'estinzione della società, la legittimazione processuale spetta ai soci succeduti alla società e l'impugnazione deve provenire da loro o essere proposta nei loro confronti; altrimenti l'atto è inammissibile.
- L'estinzione della società comporta un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali subentrano anche nella legittimazione processuale dell'ente estinto.
- Quando manca uno dei soggetti del rapporto processuale che dovrebbe instaurarsi, il giudizio di impugnazione è strutturalmente inidoneo a realizzare il suo scopo e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →