Cassazione Civile, Ordinanza n. 06751/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza concluse con PVC, l'amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato nell'anno 2005 ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni. La società impugnava l'atto deducendo vizi procedimentali e di merito; in appello rimaneva soccombente e ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionario non legittimato, in violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2696 c.c.; 2) nullità per difetto di motivazione, perché fondato sul PVC della Guardia di Finanza non allegato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 3) nullità della sentenza di appello per aver ritenuto ammissibile la produzione solo in appello dell'ordine di servizio/delega di firma relativo al sottoscrittore dell'atto.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo e il terzo perché la delega di firma dell'avviso di accertamento, essendo delega di firma e non di funzioni, non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, potendo risultare anche da ordini di servizio; inoltre l'Amministrazione può dimostrarne l'esistenza anche in giudizio, non essendo un requisito della legittimazione processuale. Ha respinto il secondo motivo perché gli atti richiamati nell'avviso devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale solo se non già conosciuti dal destinatario; nel caso concreto la CTR aveva accertato che il PVC era stato regolarmente notificato alla società, che quindi ne aveva conoscenza. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza spese per la mancata costituzione dell'Agenzia in cassazione, ed è stato dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma può essere provata anche in giudizio e può risultare da ordini di servizio.
Gli atti richiamati nell'avviso devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale solo se non sono stati portati a conoscenza del destinatario.
La norma è richiamata nel ricorso, ma dalla decisione non emerge una autonoma interpretazione della Corte su di essa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per il terzo motivo di ricorso.
È richiamato dalla CTR quale base del potere organizzativo cui viene ricondotta la delega di firma.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
La Corte afferma che la disciplina sulla delega di funzioni non si applica alla delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: è un mero decentramento burocratico, imputabile all'organo delegante, e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o del termine di validità, potendo essere desumibile anche da ordini di servizio.
- In caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione deve provare l'esistenza della delega, ma tale prova può essere fornita anche in giudizio e non è limitata al primo grado, poiché l'avviso ha natura sostanziale e non processuale.
- L'obbligo di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo quando tali atti non siano già stati portati a conoscenza del contribuente; se il PVC è stato regolarmente notificato, il richiamo ad esso nell'atto non determina nullità per mancata allegazione.
- La contestazione del difetto di motivazione dell'avviso basato su PVC non allegato non è accoglibile quando il giudice di merito accerti che il contribuente abbia già conosciuto il contenuto essenziale del PVC e abbia potuto articolare compiutamente le proprie difese.
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