Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un medico odontoiatra un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno 2010, fondato sugli studi di settore, ritenendo dichiarato un reddito inferiore rispetto a quello effettivo e recuperando a tassazione un maggior reddito molto elevato. Il contribuente aveva impugnato l'atto, sostenendo tra l'altro l'inapplicabilità dello studio di settore al proprio caso. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta, sulla base di circostanze concrete e della proposta formulata dall'Ufficio in sede di adesione; in appello il contribuente aveva ottenuto l'annullamento integrale dell'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l'Ufficio avesse prestato acquiescenza all'illegittimità dell'accertamento; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR considerato illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla supposta acquiescenza; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva annullato integralmente l'atto senza spiegare perché il maggior reddito dovesse essere azzerato o rideterminato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia. Ha osservato che la CTR aveva frainteso la decisione di primo grado: la Commissione provinciale non aveva dichiarato invalido l'accertamento, ma lo aveva ritenuto legittimo, limitandosi a rideterminare in diminuzione il maggior reddito. La sentenza di appello è stata quindi reputata logicamente incomprensibile e in contrasto con i principi sul controllo giudiziale degli accertamenti standardizzati. In particolare, nel giudizio tributario di impugnazione-merito il giudice deve verificare la corretta quantificazione del reddito accertato mediante studi di settore in rapporto alle circostanze concrete e alle prove, anche presuntive, offerte dal contribuente; non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto sulla base di una supposizione di acquiescenza non corrispondente al contenuto della decisione di primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, perché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali della decisione di appello
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di accertamento tributario e onere probatorio
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione della disciplina del processo tributario
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle prove e l'asserita acquiescenza
art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sulla prova e sugli accertamenti fiscali
art. 39, comma 2, lett. d) e d-bis), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento induttivo e dell'uso degli studi di settore
art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme sull'accertamento tributario
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 132 c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la doverosità della motivazione della sentenza tributaria
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale ha rilievo centrale, ma la sua mancata instaurazione o la mancata partecipazione del contribuente non rendono di per sé illegittimo l'accertamento, potendo l'Ufficio motivare anche sulla base degli standard applicati, se dà conto dell'invito rimasto senza esito.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito il giudice non deve limitarsi a verificare astrattamente la legittimità formale dell'accertamento, ma deve determinare il reddito corretto alla luce delle risultanze probatorie e delle circostanze concrete del caso.
- Il giudice di appello non può annullare integralmente un avviso di accertamento sulla base di una lettura erronea della sentenza di primo grado; se il primo giudice ha solo rideterminato il quantum, il thema decidendum resta la corretta quantificazione e non l'an dell'accertamento.
- L'amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su elementi sintomatici e su gravi incongruenze tra reddito dichiarato e caratteristiche dell'attività, senza dover verificare in modo analitico tutti i dati astrattamente rilevanti dello studio di settore.
- In presenza di studi di settore, il contribuente può fornire prova contraria anche mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve comunque confrontarsi con tale materiale probatorio e motivare la diversa quantificazione del reddito.
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