Cassazione Civile, Ordinanza n. 06732/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione poi subentrato nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di una cartella di pagamento relativa a Irpef 1999. Il contribuente l’ha impugnata davanti alla CTP di Roma, che ha respinto il ricorso; in appello la CTR del Lazio ha invece accolto le censure, annullando la cartella perché la motivazione dell’atto non avrebbe considerato piani di rateizzo e versamenti effettuati, e ha liquidato le spese di entrambi i gradi in favore del contribuente. In Cassazione, il contribuente ha censurato soltanto la statuizione sulle spese, denunciando violazione delle norme sul processo tributario e sulla liquidazione dei compensi, oltre a difetto di motivazione, perché la CTR si sarebbe limitata a un generico richiamo alla soccombenza e avrebbe liquidato importi ritenuti inferiori ai minimi tariffari; ha anche sostenuto che la liquidazione dovesse avvenire sui valori medi del D.M. 55/2014. L’Agenzia non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti in cui era stato proposto. Ha ritenuto che, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non possa procedere a una liquidazione globale e inferiore alle voci esposte senza adeguata motivazione delle riduzioni operate. Ha però precisato che, in materia tributaria, il valore della lite va determinato secondo l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, cioè sull’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, e che tale criterio vale anche se la parte è difesa da un avvocato. Ha inoltre escluso che il D.M. 55/2014 imponga il ricorso ai valori medi, essendo sufficiente una quantificazione tra minimo e massimo con eventuale motivazione degli scostamenti ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di spese processuali.
artt. 12 e 15 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente; la Corte ribadisce, in particolare, che il valore della lite ai fini tributari si determina ex art. 12, comma 2, sul solo tributo, al netto di interessi e sanzioni, e tale regola vale anche quando la parte sia difesa da un avvocato.
artt. 88, 91, 92, comma 2, c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla condanna e regolazione delle spese.
Invocato per il vizio di motivazione della statuizione sulle spese.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del compenso professionale.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese.
La Corte afferma che, dopo il decreto, non esiste un vincolo a liquidare le spese secondo i valori medi; il giudice deve collocare il compenso tra minimo e massimo, motivando gli scostamenti ulteriori.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
"Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato"
Definisce il criterio di determinazione del valore della controversia tributaria ai fini della liquidazione delle spese.
art. 117 Cost.
Citato dal ricorrente quale parametro di raffronto con le fonti sovranazionali.
artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla liquidazione delle spese.
artt. 21 e 47 CDFUE
Richiamati dal ricorrente come parametri sovranazionali.
artt. 6, 13 e 24 CEDU
Richiamati dal ricorrente come parametri sovranazionali.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può limitarsi a una liquidazione complessiva e inferiore alle voci esposte senza spiegare adeguatamente quali voci siano state eliminate o ridotte e perché.
- In materia tributaria, il valore della lite ai fini della liquidazione delle spese si determina sull’importo del tributo contestato, con esclusione di interessi e sanzioni, anche se la parte è assistita da un avvocato.
- Dopo il D.M. n. 55/2014, non esiste un obbligo di liquidare i compensi secondo i valori medi: il giudice deve collocarsi entro il range minimo-massimo e motivare gli scostamenti ulteriori rispetto a tale fascia.
- La statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge e difetto di motivazione quando non consenta di comprendere il criterio seguito nella riduzione degli importi richiesti e documentati.
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