Cassazione Civile, Ordinanza n. 06715/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo ultradecennale con cui il comune aveva approvato l’atto di collaudo delle opere eseguite in concessione. In primo grado erano stati riconosciuti, oltre ad altre voci, anche maggiori oneri concessori, maggiori spese generali e maggiori oneri fideiussori. In appello il comune aveva contestato in particolare la voce relativa ai maggiori oneri concessori, e la Corte territoriale aveva escluso tale posta ritenendo che non fosse dimostrato, neppure in via presuntiva, un incremento di costi riferibili ad attività ormai già esaurite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: violazione di norme sulle concessioni e sulle regole di prova; erronea distinzione tra oneri concessori e spese generali; illegittima esclusione della prova presuntiva anche per i maggiori oneri concessori; omesso esame del fascicolo di primo grado, che avrebbe potuto offrire elementi decisivi a sostegno del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, sovrapponendo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, con sostanziale richiesta di riesame del merito. Ha inoltre osservato che la critica all’esclusione del ragionamento presuntivo non indicava un’effettiva violazione di legge né rendeva manifesto un ragionamento illogico o contraddittorio della sentenza impugnata. Quanto alla doglianza sul mancato esame del fascicolo d’ufficio di primo grado, l’ha giudicata aspecifica, perché non indicava quali elementi decisivi, presenti solo in quel fascicolo, avrebbero potuto condurre a diversa decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
non è consentita la mescolanza di censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione in un unico motivo se ciò rende oscura o disorganica la doglianza e impedisce di isolare le singole censure
art. 366 c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico; non basta un richiamo generico a documenti o consulenza tecnica senza riprodurne i contenuti o indicare gli elementi decisivi
art. 347 c.p.c.
l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado è rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell’impugnazione; la sua omissione è censurabile solo se si indicano specificamente gli elementi decisivi non reperibili aliunde
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale parametro di riparto dell’onere probatorio, ma non è stata ravvisata in concreto una violazione autosufficiente e specifica della norma
art. 2727 c.c.
richiamato per sostenere l’uso di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il ricorso alle presunzioni e la valutazione dei fatti noti è attività propria del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’illogicità manifesta
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la censura si traducesse in una specifica violazione di regola processuale idonea a fondare l’accoglimento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposta la soccombenza in cassazione, viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 375, comma 2, c.p.c.
indicata la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicata la trattazione del ricorso in camera di consiglio
L. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2
richiamata dalla ricorrente come norma della disciplina delle concessioni
L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 23
richiamata dalla ricorrente come norma della disciplina delle concessioni
L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5
richiamata dalla ricorrente come norma sulle concessioni/lavori pubblici
R.D. n. 350/1895, artt. 91 e ss.
richiamati dalla ricorrente come disciplina normativa del settore dei lavori pubblici
R.D. n. 350/1895, art. 117
richiamato dalla ricorrente come disciplina normativa del settore dei lavori pubblici
D.P.R. n. 1063/1962, artt. 38 e 44
richiamati dalla ricorrente come disciplina normativa del settore dei lavori pubblici
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, se la commistione rende oscuro il contenuto effettivo delle doglianze e costringe la Corte a ricostruirle al posto del ricorrente.
- La deduzione della violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione del fatto compiuta dal giudice di appello.
- Il ricorso al ragionamento presuntivo appartiene al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo se la motivazione che esclude o ammette la presunzione sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, non già perché il ricorrente prospetta una diversa lettura delle risultanze di causa.
- La censura per omesso esame di elementi rinvenibili nel fascicolo d’ufficio richiede l’indicazione specifica degli elementi decisivi che il giudice di appello avrebbe potuto e dovuto considerare, e che non siano acquisibili aliunde.
- La mera affermazione che un documento o una consulenza tecnica avrebbero potuto sostenere la tesi della parte non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
- rami
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