Cassazione Civile, Ordinanza n. 06716/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per la riqualificazione idraulico-ambientale di un torrente, stipulato con importo contrattuale fisso e invariabile. Le imprese appaltatrici, dopo l’approvazione di stati di avanzamento e il pagamento di acconti, hanno sostenuto che in sede di stato finale era stato riconosciuto un importo complessivo inferiore al corrispettivo pattuito e hanno chiesto il pagamento della differenza, sostenendo in via principale che il contratto fosse interamente a corpo, oppure, in subordine, che spettasse comunque un equo compenso o un importo ulteriore in base alla qualificazione del rapporto. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo tardive le riserve iscritte in contabilità. La corte d’appello ha invece qualificato il contratto come a corpo, valorizzando il tenore del contratto e del capitolato speciale, e ha condannato il comune al pagamento della somma richiesta, escludendo la necessità di riserve perché le imprese agivano per il residuo corrispettivo già determinato. In cassazione il comune ha dedotto: violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per avere la corte d’appello qualificato erroneamente il contratto come a corpo; erronea valorizzazione del capitolato speciale; violazione della disciplina degli appalti pubblici e delle riserve, sostenendo che il corrispettivo non fosse dovuto integralmente e che le imprese avrebbero dovuto riservarsi; e, con il quinto motivo, nullità per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta dal comune verso i tecnici e il collaudatore chiamati in causa. Le imprese hanno proposto anche ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo che le censure sulla qualificazione del contratto e sull’interpretazione del capitolato si risolvessero in una mera contrapposizione alla lettura del giudice di merito, senza dimostrare una concreta violazione dei canoni ermeneutici né introdurre questioni nuove non devolute ai gradi di merito. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva ritualmente riproposta dal comune nei confronti dei soggetti chiamati in garanzia, domanda che, una volta accolta la pretesa delle imprese, conservava autonoma rilevanza e richiedeva una statuizione espressa. È stato rigettato il ricorso incidentale delle imprese sulla compensazione delle spese, ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e conforme ai criteri vigenti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione limitatamente alla domanda di manleva e alle spese del relativo rapporto processuale; le spese di legittimità tra comune e imprese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
La censura per violazione di legge è inammissibile se si traduce nella sola contrapposizione tra lettura del ricorrente e interpretazione del giudice di merito, senza individuare in modo specifico il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
nullità della decisione impugnata
La nullità per omessa pronuncia ricorre quando il giudice non statuisce su una domanda autonoma e non assorbita da altra decisione incompatibile.
artt. 112 e 161, primo comma, c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente devolute; l’omissione integra un vizio deducibile in cassazione.
La doglianza non può risolversi nella contestazione del merito della valutazione delle prove o del testo contrattuale, ma deve evidenziare un effettivo errore di regola valutativa.
L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali o per omesso esame di fatti decisivi, non mediante una lettura alternativa del testo negoziale.
art. 326 L. 2248/1865 (All. F)
Richiamato dal ricorrente quale norma in tema di appalti pubblici e distinzione tra lavori a corpo e a misura; la Corte non ne affronta il merito perché assorbe il profilo nell’inammissibilità dei primi motivi.
artt. 159, 163, 164 e 165, d.P.R. n. 554/1999
Invocati per sostenere l’obbligo di riserva e la correlata disciplina contabile dell’appalto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva un tema non trattato in sentenza e non adeguatamente localizzato nel giudizio di merito.
Le spese seguono la soccombenza, salvo le ipotesi eccezionali di compensazione.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione.
La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; non è invece consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- La deduzione della violazione degli artt. 1362 ss. c.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente quale canone sia stato violato e in quale passaggio la sentenza si sia discostata dal criterio interpretativo: in mancanza, la censura è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata non affronta una questione che assume decisiva, il ricorrente deve dimostrare di averla già devoluta nei gradi di merito e indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto; altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- L’omessa pronuncia su una domanda autonoma e non assorbita integra vizio di cassazione, perché il rigetto di altra domanda non vale automaticamente come decisione implicita quando il capo omesso conserva autonomia logico-giuridica.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione che espliciti le gravi ed eccezionali ragioni o le altre condizioni previste dall’art. 92 c.p.c.; tuttavia, quando tale motivazione sia presente e coerente con i criteri legali, il relativo apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione.
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