Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una fermata della metroferrovia di Palermo affidato a un'ATI composta da una capogruppo e due mandanti. L'impresa capogruppo agì per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e il pagamento di somme per maggiori oneri e riserve; l'ente appaltante resistette chiedendo anche il rigetto delle domande e formulando domande riconvenzionali per penali, maggiori costi di completamento, mancati utili e danni ulteriori. Nel corso del giudizio sopravvenne il fallimento della capogruppo, poi costituitasi la curatela; intervenne anche la mandante, che rivendicò una quota delle somme in base a una transazione tra i membri dell'ATI, successivamente dichiarata inefficace nei confronti della massa fallimentare. In primo grado fu rigettata la domanda di risoluzione, furono riconosciuti alcuni maggiori oneri e spese a favore dell'ATI, e furono accolte solo in parte le riconvenzionali dell'ente. In appello la Corte ridusse lievemente l'importo dovuto dall'ente, ripartendolo tra le curatele secondo le rispettive quote, e dichiarò improcedibili le domande riconvenzionali proposte nei confronti del fallimento della capogruppo. L'ente ha proposto ricorso principale per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla rescissione del contratto pubblico, sostenendo che i ritardi derivavano da grave negligenza dell'appaltatore e non da varianti o carenze progettuali; 2) violazione delle norme sulle riserve e sui criteri di liquidazione delle pretese dell'appaltatore, contestando l'esito della CTU e la ricostruzione dei fatti; 3) violazione delle norme sugli interessi, censurando la decorrenza dalla domanda giudiziale; 4) violazione delle norme fallimentari e processuali, contestando la dichiarazione di improcedibilità delle riconvenzionali contro il fallimento; 5) violazione delle norme sul litisconsorzio e sul processo di appello, contestando la statuizione relativa alla mancata estensione delle domande anche alla mandante. La curatela della mandante ha proposto ricorso incidentale, lamentando: a) tardività e inammissibilità dell'appello sul punto della ripartizione 50/50 tra capogruppo e mandante, in relazione alla transazione poi dichiarata inefficace; b) erronea attribuzione alla capogruppo/fallimento Quadrifoglio di una quota pari all'80% invece di una diversa percentuale, sostenendo che la mandante avesse finanziato l'opera in misura maggiore rispetto alla propria quota e che ciò dovesse riflettersi sulla distribuzione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Per il ricorso principale ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione della prova e le conclusioni della CTU, profili riservati al giudice di merito. Ha poi ritenuto infondato il motivo sugli interessi, richiamando il principio secondo cui, negli appalti pubblici, la riserva dell'appaltatore non costituisce messa in mora e gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle domande riconvenzionali, affermando che la pretesa del convenuto contro il fallimento derivante dal medesimo rapporto va proposta nel rito dell'accertamento del passivo e non può essere coltivata in cognizione ordinaria; le domande contro la curatela erano dunque improcedibili. Il quinto motivo è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, il primo profilo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre il secondo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato il fatto relativo al preteso maggior apporto finanziario della mandante, escludendone la prova. La Corte ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti di entrambe le curatele e la curatela della mandante al pagamento delle spese nei confronti della curatela della capogruppo.
Norme richiamate
art. 340 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F
la censura non può risolversi in una contestazione della ricostruzione dei fatti; la verifica della sussistenza della grave negligenza dell'appaltatore è profilo di merito non sindacabile in cassazione
artt. 53, 54 e 89 R.D. n. 350/1895
richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle riserve e delle risultanze della CTU, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente fattuale
art. 29 DPR n. 1063/1962
richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina dell'appalto pubblico; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto
artt. 1175, 1362, 1371 e 1375 c.c.
invocati per contestare l'interpretazione del rapporto e delle riserve, ma il motivo è stato ritenuto una critica alla valutazione di merito
artt. 1224 e 1284 c.c.
gli interessi sulle somme dovute dall'amministrazione decorrono dalla domanda giudiziale, poiché la riserva dell'appaltatore non vale quale costituzione in mora
artt. 36 e 112 c.p.c.
richiamati per contestare la declaratoria di improcedibilità delle riconvenzionali, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del rito fallimentare
artt. 52 e 93 L.F.
le domande del convenuto contro il fallimento, derivanti dal medesimo rapporto, devono essere fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo e non nel giudizio ordinario
artt. 102, 112, 183, 189 e 345 c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale per contestare la decisione sulla ripartizione delle somme e la pretesa tardività del motivo d'appello
art. 23, comma 8, d.lgs. n. 406/1991
richiamato per sostenere una diversa ripartizione delle quote nell'ATI, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di sindacare il travisamento o la diversa lettura della prova se il fatto è stato comunque esaminato dal giudice di merito
art. 395, n. 4 c.p.c.
menzionato per escludere che la doglianza potesse risolversi in errore revocatorio, trattandosi invece di questione decisa e controversa
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in sede camerale
art. 67 L.F.
la transazione tra i componenti dell'ATI è stata dichiarata inefficace nei confronti del fallimento, con conseguente irrilevanza della pretesa ripartitoria ivi pattuita
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la veste di violazione di legge, censurare l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, se la doglianza mira in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- Negli appalti pubblici, la riserva apposta dall'appaltatore per conservare pretese economiche ulteriori non equivale di per sé a costituzione in mora; gli interessi sulle somme riconosciute decorrono, in difetto di altro atto idoneo, dalla domanda giudiziale.
- La domanda riconvenzionale del convenuto volta all'accertamento di un proprio credito verso il fallimento, quando il credito derivi dal medesimo rapporto contrattuale, è soggetta al rito esclusivo dell'accertamento del passivo e non può essere coltivata nel giudizio ordinario di cognizione.
- Le censure di ricorso che presuppongono un diverso esito del giudizio di fatto sono inammissibili anche quando siano formulate come omesso esame di fatto decisivo, se il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.
- L'efficacia di una transazione interna all'ATI può essere travolta dall'inefficacia nei confronti del fallimento; tuttavia, la parte che invochi una diversa ripartizione delle somme deve dimostrare in modo specifico il maggior apporto finanziario o il diverso titolo giustificativo della propria pretesa.
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