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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06736/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dopo verifiche della Guardia di Finanza nei confronti di una società immobiliare per il 2006, con recupero di maggior reddito ai fini Ires, Iva e Irap, ritenuto non dichiarato in relazione alla vendita di 32 unità immobiliari e fondato su una pluralità di indizi: antieconomicità della gestione, scostamento tra prezzi dichiarati e valori OMI, mutui stipulati dagli acquirenti per importi superiori ai prezzi indicati nei rogiti, e stima di alcuni immobili sulla base di quelli del medesimo complesso per i quali vi erano dati più certi. La CTP aveva ridotto sensibilmente l'accertamento; la CTR, in appello, aveva riconosciuto un maggior reddito ma in misura ancora inferiore a quella originaria. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando, da un lato, la violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'accertamento induttivo tributario per avere la CTR svalutato l'antieconomicità e gli altri indizi e, dall'altro, omesso l'esame di fatti decisivi e travisato gli elementi presuntivi. La società propone ricorso incidentale sostenendo che, per alcune vendite anteriori al 4.7.2006, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire prova diretta del corrispettivo effettivo e non solo presunzioni, perché le risultanze dei mutui non costituirebbero prova legale del "nero".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate: ha censurato la motivazione della CTR perché l'antieconomicità dell'attività era stata svalutata con argomentazioni non persuasivi e perché era stato erroneamente affermato un divieto di presunzioni di secondo grado, divieto che non esiste nel sistema; inoltre ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente spiegato né l'estensione del prezzo medio di cessione agli altri immobili del medesimo complesso né il criterio di riduzione del valore accertato in presenza di mutui di importo superiore al prezzo rogato. Il ricorso incidentale della società è stato invece respinto, poiché la CTR non aveva applicato una presunzione legale, ma aveva correttamente operato una valutazione fondata su presunzioni semplici, ammesse anche per gli atti precedenti alla data richiamata dalla ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'accertamento del maggior reddito può essere fondato su una pluralità di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi e spiegare perché li ritenga idonei o non idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
  • Non esiste nel sistema processuale un divieto delle presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato per presunzione può costituire il fatto noto da cui inferire un ulteriore fatto ignoto, se l'inferenza resta adeguata e logicamente motivata.
  • L'antieconomicità della gestione d'impresa, specie se accompagnata da ulteriori elementi indiziari oggettivi, può costituire un significativo sintomo di evasione e non può essere svalutata con motivazioni apodittiche o contraddittorie.
  • L'uso di valori medi o di elementi riferiti ad alcuni beni del medesimo complesso immobiliare è ammissibile come criterio indiziario, ma il giudice deve verificare e motivare in modo puntuale la sua attendibilità e l'eventuale necessità di correzioni caso per caso.
  • In materia di accertamento del prezzo effettivo nelle compravendite immobiliari, il ricorso a prove presuntive non è escluso per il solo fatto che gli atti siano anteriori a una data normativa richiamata dalla parte, se il giudice non sta applicando una presunzione legale ma valuta liberamente indizi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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