Cassazione Civile, Ordinanza n. 06736/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dopo verifiche della Guardia di Finanza nei confronti di una società immobiliare per il 2006, con recupero di maggior reddito ai fini Ires, Iva e Irap, ritenuto non dichiarato in relazione alla vendita di 32 unità immobiliari e fondato su una pluralità di indizi: antieconomicità della gestione, scostamento tra prezzi dichiarati e valori OMI, mutui stipulati dagli acquirenti per importi superiori ai prezzi indicati nei rogiti, e stima di alcuni immobili sulla base di quelli del medesimo complesso per i quali vi erano dati più certi. La CTP aveva ridotto sensibilmente l'accertamento; la CTR, in appello, aveva riconosciuto un maggior reddito ma in misura ancora inferiore a quella originaria. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando, da un lato, la violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'accertamento induttivo tributario per avere la CTR svalutato l'antieconomicità e gli altri indizi e, dall'altro, omesso l'esame di fatti decisivi e travisato gli elementi presuntivi. La società propone ricorso incidentale sostenendo che, per alcune vendite anteriori al 4.7.2006, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire prova diretta del corrispettivo effettivo e non solo presunzioni, perché le risultanze dei mutui non costituirebbero prova legale del "nero".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate: ha censurato la motivazione della CTR perché l'antieconomicità dell'attività era stata svalutata con argomentazioni non persuasivi e perché era stato erroneamente affermato un divieto di presunzioni di secondo grado, divieto che non esiste nel sistema; inoltre ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente spiegato né l'estensione del prezzo medio di cessione agli altri immobili del medesimo complesso né il criterio di riduzione del valore accertato in presenza di mutui di importo superiore al prezzo rogato. Il ricorso incidentale della società è stato invece respinto, poiché la CTR non aveva applicato una presunzione legale, ma aveva correttamente operato una valutazione fondata su presunzioni semplici, ammesse anche per gli atti precedenti alla data richiamata dalla ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di presunzioni e di accertamento tributario
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
è stato utilizzato per censurare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
invocato per contestare l'omesso esame e la valutazione della prova da parte del giudice di merito
richiamato in tema di prova presuntiva e inferenze da fatti noti a fatti ignoti
richiamato per affermare l'ammissibilità e la valutazione delle presunzioni semplici, anche di secondo grado
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo del maggior reddito
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento IVA fondato su presunzioni
art. 1, comma 265, L. n. 244 del 24.10.2007
richiamato dalla ricorrente incidentale, ma ritenuto non ostativo all'uso di presunzioni semplici per gli accertamenti relativi a cessioni anteriori al 4.7.2006
art. 13, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel processo tributario l'accertamento del maggior reddito può essere fondato su una pluralità di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi e spiegare perché li ritenga idonei o non idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
- Non esiste nel sistema processuale un divieto delle presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato per presunzione può costituire il fatto noto da cui inferire un ulteriore fatto ignoto, se l'inferenza resta adeguata e logicamente motivata.
- L'antieconomicità della gestione d'impresa, specie se accompagnata da ulteriori elementi indiziari oggettivi, può costituire un significativo sintomo di evasione e non può essere svalutata con motivazioni apodittiche o contraddittorie.
- L'uso di valori medi o di elementi riferiti ad alcuni beni del medesimo complesso immobiliare è ammissibile come criterio indiziario, ma il giudice deve verificare e motivare in modo puntuale la sua attendibilità e l'eventuale necessità di correzioni caso per caso.
- In materia di accertamento del prezzo effettivo nelle compravendite immobiliari, il ricorso a prove presuntive non è escluso per il solo fatto che gli atti siano anteriori a una data normativa richiamata dalla parte, se il giudice non sta applicando una presunzione legale ma valuta liberamente indizi di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06715/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06716/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06732/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06738/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →