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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00729/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2006-2007, emessi nei confronti di un'associazione non riconosciuta e di alcuni soggetti collegati alla sua gestione. In appello la CTR aveva: escluso la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione; estromesso due soggetti ritenuti cessati dalla carica di revisori e non coinvolti in attività gestionali verso i terzi; ritenuto invece coinvolta nella gestione una associata; ritenuto legittimo l'uso da parte dell'Ufficio di metodologie accertative sia analitiche sia induttive; negato la deducibilità di alcuni costi per difetto di prova dell'inerenza; affermato che l'attività dell'ente, divenuta commerciale, lo rendeva assimilabile a una società di persone, con esclusione dell'IRES e applicazione del regime di trasparenza. I ricorrenti principali hanno dedotto sei motivi: nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione; vizio motivazionale su tale punto; violazione delle norme civilistiche sulla responsabilità e qualificazione dell'ente per la ritenuta contraddittorietà tra associazione e società di persone; illegittimità del metodo accertativo "misto"; omessa deduzione dei costi correlati ai maggiori imponibili; vizio motivazionale su più passaggi della sentenza. L'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha contestato la motivazione sulla qualificazione dell'ente e l'esclusione dell'IRES, deducendo anche violazione delle norme del TUIR sulla soggettività passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla sottoscrizione degli avvisi, richiamando il principio della delega di firma. Ha dichiarato inammissibili i motivi di vizio motivazionale dei ricorrenti principali perché la causa era soggetta a "doppia conforme". Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'associazione, divenuta commercializzata, come ente assimilabile a una società di persone, con conseguente regime di trasparenza e irrilevanza dell'IRES. Ha confermato la legittimità dell'uso di metodologie accertative analitiche e induttive anche nel medesimo accertamento, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sui costi perché non specificamente attinente al decisum e comunque diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito. Ha infine escluso la nullità per motivazione apparente della sentenza di appello, reputandola invece adeguatamente argomentata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso può essere delegata ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente mediante delega di firma, anche tramite ordini di servizio, purché sia individuabile la qualifica del delegato.

  • art. 5, comma 2, L. 212/2000

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla sottoscrizione, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla sottoscrizione, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla sottoscrizione, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 97, comma 3, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla sottoscrizione, senza accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'ente; la Corte conferma che, per i soggetti estromessi, mancava la prova di una successiva attività gestionale verso i terzi.

  • art. 2297 c.c.

    Evocato per contestare la qualificazione dell'ente; la Corte conferma l'equiparazione dell'attività commercializzata a società di persone di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla prova; la Corte ribadisce che mancava prova dell'inerenza dei costi e della gestione per alcuni soggetti.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    L'Ufficio può scegliere il metodo di accertamento previsto dalla legge e può anche utilizzare in modo promiscuo dati analitici e induttivi, senza esservi vincolato a un solo metodo.

  • artt. 40, 41, 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamati per contestare l'assetto dell'accertamento; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 56, comma 3, d.P.R. 633/1972

    La doglianza sui costi è stata ritenuta non attinente al decisum e comunque non sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e riferibili alla decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di violazione di legge, utilizzato sia dai ricorrenti principali sia dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è invocabile solo nei limiti consentiti; nel caso, è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 73 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'assoggettamento ad IRES; la Corte esclude l'applicabilità dell'imposta in ragione della qualificazione dell'ente come assimilabile a società di persone.

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla qualificazione dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente integra una delega di firma e non di funzioni; può essere conferita anche con ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, purché sia identificabile la qualifica del delegato.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Quando un'associazione non riconosciuta svolge in concreto attività commercializzata in comune tra più associati, l'ente può essere qualificato come società di fatto o comunque assimilato a società di persone, con applicazione del regime di trasparenza e senza assoggettamento all'IRES.
  • Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria può scegliere il metodo di accertamento previsto dalla legge e può utilizzare, anche nello stesso accertamento, criteri analitici e induttivi; il contribuente può dolersene solo se ne derivi un concreto pregiudizio sostanziale.
  • In cassazione sono inammissibili censure che non siano specificamente attinenti al decisum della sentenza impugnata o che mirino a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente, e determina nullità della sentenza, soltanto quando non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta la sinteticità, se il percorso argomentativo è comunque intelligibile e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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