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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20156/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 per l’imposta unica sulle scommesse, emesso nei confronti del titolare di un punto di raccolta scommesse collegato a un bookmaker estero non autorizzato in Italia. L’Ufficio aveva ritenuto che presso l’esercizio si svolgesse effettiva raccolta di scommesse, desumendolo da un contratto di ricevitoria, dalla presenza di palinsesti e dal verbale di verifica, e aveva determinato il tributo con metodo induttivo. Il contribuente aveva impugnato l’atto, contestando tra l’altro: la correttezza del metodo di calcolo, sostenendo che per il 2015 dovesse applicarsi l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 e non il criterio forfetario introdotto dalla l. n. 190/2014; l’arbitrarietà del periodo di recupero; il difetto di motivazione dell’avviso perché gli importi risultavano incomprensibili e diversi da quelli del PVC; la questione di legittimità costituzionale e la compatibilità eurounitaria della disciplina; nonché la legittimità delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato il merito dell’appello, ma la Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che per l’anno 2015 doveva ancora applicarsi il metodo di calcolo dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, mentre il criterio dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 operava solo dal 1° gennaio 2016, come prorogato dalla l. n. 208/2015. Sono stati rigettati il primo motivo e il ricorso incidentale, e gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo e l’unico motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché l’imposta e l’imponibile devono essere rideterminati applicando il corretto criterio normativo di calcolo per l’anno 2015.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia viene respinta quando la decisione impugnata contiene una pronuncia implicita sul motivo di appello incompatibile con la pretesa del ricorrente.

  • art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014

    Disciplina la procedura di regolarizzazione dei soggetti che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014

    Prevede un criterio forfetario di determinazione dell’imposta unica sulle scommesse, applicabile ai soggetti non regolarizzati o decaduti, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 dopo la proroga del 2015.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011

    Per i periodi d’imposta anteriori al 2016, compreso il 2015, continua a disciplinare il calcolo dell’imposta unica nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, anche mediante determinazione induttiva in mancanza di documenti.

  • art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015

    Ha prorogato al 1° gennaio 2016 l’operatività del nuovo criterio di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Invocato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Invocato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati nella censura di legittimità costituzionale della disciplina dell’imposta unica sulle scommesse.

  • artt. 49, 52, 56 e 57 TFUE

    Richiamati nella censura di incompatibilità eurounitaria della disciplina fiscale sulle scommesse.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    Invocato per la continuazione ai fini sanzionatori in relazione a violazioni riferite ad annualità diverse.

  • art. 18, comma 2, lett. c) e comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorso incidentale sulla corretta indicazione della parte resistente nel processo tributario.

Massime di principio

  • In tema di imposta unica sulle scommesse, per i periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2016 continua ad applicarsi il criterio di calcolo previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, anche nei confronti dei soggetti che non abbiano aderito alla regolarizzazione prevista dalla l. n. 190 del 2014.
  • Il criterio forfetario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 non si applica ai periodi anteriori al 2016, poiché la sua operatività è stata prorogata dall’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la motivazione della sentenza, pur non trattando espressamente il singolo passaggio, implica necessariamente il rigetto della censura devoluta.
  • Nel processo tributario, l’erronea indicazione dell’ufficio resistente non determina nullità se l’amministrazione si costituisce comunque in giudizio e non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando l’imponibile e l’imposta vengono determinati con criterio normativo errato, la decisione sul merito va cassata con rinvio per la rideterminazione del tributo secondo la disciplina applicabile al periodo d’imposta interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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