Cassazione Civile, Ordinanza n. 25222/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF dovuta per gli anni d’imposta 2003 e 2004, riferita a redditi da partecipazione in una società di persone e conseguente a precedenti avvisi di accertamento notificati alla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo che, poiché gli avvisi presupposti erano stati dichiarati inammissibili con sentenza passata in giudicato, la pretesa erariale fosse divenuta definitiva e non operasse la decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, ma il termine ordinario di prescrizione decennale. La ricorrente proponeva tre motivi: violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; violazione del termine decadenziale per la riscossione e del termine quinquennale per le sanzioni ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 20 d.lgs. n. 472/1997; lesione del diritto di difesa per mancata possibilità di contestare il merito della pretesa, evocando art. 3 L. n. 212/2000, art. 24 Cost., art. 6 CEDU e artt. 41 e 51 della Carta UE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza tributaria passata in giudicato, pur essendo di inammissibilità e non di merito, aveva reso definitiva la pretesa fiscale nei confronti della socia, perché la definitività della cartella e della riscossione discendeva dal giudicato formatosi sul giudizio relativo agli avvisi notificati alla contribuente, non dall’avviso emesso verso la società. Ha quindi escluso l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e ha applicato il termine di prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati. Ha inoltre escluso che fosse pertinente il termine quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni, richiamando il medesimo principio del giudicato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché generico e non specificamente illustrato; infondato perché gli atti tributari sono impugnabili solo per vizi propri e i vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti solo se quest’ultimo non sia stato notificato, circostanza non ricorrente nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma ritenuto non violato perché la decisione precedente aveva definito la pretesa nei confronti della contribuente con giudicato passibile di fondare la riscossione
richiamato quale norma sul giudicato formale, senza che fosse ravvisata una sua violazione
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
ritenuto non applicabile alla riscossione fondata su accertamento divenuto definitivo per sentenza passata in giudicato; in tal caso opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
ritenuto non pertinente quando la sanzione diviene esigibile in forza di sentenza passata in giudicato, perché in tal caso si applica la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c.
richiamato per spiegare il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla quota di partecipazione
applicato come termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati quando la pretesa fiscale è divenuta definitiva per sentenza passata in giudicato
evocato nel terzo motivo come parametro del lamentato vizio del diritto di difesa
art. 24 Cost.
evocato nel terzo motivo come parametro del diritto di difesa
art. 6 CEDU
evocato nel terzo motivo come parametro convenzionale del diritto di difesa
artt. 41 e 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
evocati nel terzo motivo come parametri dei diritti di difesa e dell’amministrazione imparziale
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite con l’aumento previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
richiamato per spiegare che l’estinzione del giudizio comporta il venir meno del processo e la definitività dell’avviso
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all’art. 393 c.p.c. per l’effetto estintivo del processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è fondata su una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione non è soggetto al termine di decadenza previsto per la notifica della cartella, ma alla prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c.
- La natura di pronuncia di rito, come la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, non impedisce che il giudicato così formatosi renda definitiva la pretesa fiscale e faccia decorrere la prescrizione decennale.
- Nelle società di persone, il reddito è imputato per trasparenza ai soci; tuttavia la definitività della pretesa verso il socio deriva dagli avvisi a lui notificati e dal giudicato formatosi nel relativo giudizio, non dalla sola definitività dell’accertamento emesso verso la società.
- Le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 solo se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile; se vi è sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
- Ogni atto tributario è impugnabile solo per vizi propri; i vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti soltanto in caso di omessa notificazione di quest’ultimo.
- Le doglianze di lesione del diritto di difesa sono inammissibili se restano generiche e non indicano specificamente quali difese siano state effettivamente precluse nel giudizio di merito.
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