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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25222/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF dovuta per gli anni d’imposta 2003 e 2004, riferita a redditi da partecipazione in una società di persone e conseguente a precedenti avvisi di accertamento notificati alla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo che, poiché gli avvisi presupposti erano stati dichiarati inammissibili con sentenza passata in giudicato, la pretesa erariale fosse divenuta definitiva e non operasse la decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, ma il termine ordinario di prescrizione decennale. La ricorrente proponeva tre motivi: violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; violazione del termine decadenziale per la riscossione e del termine quinquennale per le sanzioni ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 20 d.lgs. n. 472/1997; lesione del diritto di difesa per mancata possibilità di contestare il merito della pretesa, evocando art. 3 L. n. 212/2000, art. 24 Cost., art. 6 CEDU e artt. 41 e 51 della Carta UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza tributaria passata in giudicato, pur essendo di inammissibilità e non di merito, aveva reso definitiva la pretesa fiscale nei confronti della socia, perché la definitività della cartella e della riscossione discendeva dal giudicato formatosi sul giudizio relativo agli avvisi notificati alla contribuente, non dall’avviso emesso verso la società. Ha quindi escluso l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e ha applicato il termine di prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati. Ha inoltre escluso che fosse pertinente il termine quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni, richiamando il medesimo principio del giudicato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché generico e non specificamente illustrato; infondato perché gli atti tributari sono impugnabili solo per vizi propri e i vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti solo se quest’ultimo non sia stato notificato, circostanza non ricorrente nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma ritenuto non violato perché la decisione precedente aveva definito la pretesa nei confronti della contribuente con giudicato passibile di fondare la riscossione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale norma sul giudicato formale, senza che fosse ravvisata una sua violazione

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    ritenuto non applicabile alla riscossione fondata su accertamento divenuto definitivo per sentenza passata in giudicato; in tal caso opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    ritenuto non pertinente quando la sanzione diviene esigibile in forza di sentenza passata in giudicato, perché in tal caso si applica la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c.

  • art. 5 T.U.I.R.

    richiamato per spiegare il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla quota di partecipazione

  • art. 2953 c.c.

    applicato come termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati quando la pretesa fiscale è divenuta definitiva per sentenza passata in giudicato

  • art. 3 L. n. 212/2000

    evocato nel terzo motivo come parametro del lamentato vizio del diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    evocato nel terzo motivo come parametro del diritto di difesa

  • art. 6 CEDU

    evocato nel terzo motivo come parametro convenzionale del diritto di difesa

  • artt. 41 e 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    evocati nel terzo motivo come parametri dei diritti di difesa e dell’amministrazione imparziale

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite con l’aumento previsto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato per spiegare che l’estinzione del giudizio comporta il venir meno del processo e la definitività dell’avviso

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 393 c.p.c. per l’effetto estintivo del processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è fondata su una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione non è soggetto al termine di decadenza previsto per la notifica della cartella, ma alla prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c.
  • La natura di pronuncia di rito, come la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, non impedisce che il giudicato così formatosi renda definitiva la pretesa fiscale e faccia decorrere la prescrizione decennale.
  • Nelle società di persone, il reddito è imputato per trasparenza ai soci; tuttavia la definitività della pretesa verso il socio deriva dagli avvisi a lui notificati e dal giudicato formatosi nel relativo giudizio, non dalla sola definitività dell’accertamento emesso verso la società.
  • Le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 solo se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile; se vi è sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Ogni atto tributario è impugnabile solo per vizi propri; i vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti soltanto in caso di omessa notificazione di quest’ultimo.
  • Le doglianze di lesione del diritto di difesa sono inammissibili se restano generiche e non indicano specificamente quali difese siano state effettivamente precluse nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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