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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25137/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione materiale, rilevando che l'indicazione della Corte d'Appello di L'Aquila nel dispositivo della sentenza n. 4053/2023 era un errore materiale. Ha quindi disposto la sostituzione di tale espressione con 'il Tribunale di L'Aquila' nei passaggi indicati dell'ordinanza/sentenza originaria. Non sono state poste spese a carico delle parti per il presente procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il procedimento non riguarda il merito della controversia definita con la sentenza n. 4053/2023, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di quella decisione. La precedente sentenza, dopo aver rigettato il primo motivo e accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, aveva cassato la decisione impugnata con rinvio, indicando però per errore come giudice di rinvio la Corte d'Appello di L'Aquila invece del Tribunale di L'Aquila, che era il giudice d'appello che aveva emesso la pronuncia impugnata. Il ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sostituendo l'indicazione errata del giudice del rinvio con quella corretta.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale della richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella precedente sentenza di legittimità

  • Sez. U., Ordinanza 9438/2002

    citata per escludere la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione della Corte di cassazione è correggibile quando l'inesattezza sia meramente testuale e non incida sulla sostanza della pronuncia.
  • La correzione può consistere nella sostituzione dell'indicazione erronea del giudice di rinvio con quella corretta, se dal contenuto complessivo della decisione emerge chiaramente quale fosse il giudice effettivamente competente a ricevere il rinvio.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese.
  • La rettifica dell'errore materiale deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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