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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25138/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti dell'altra per il pagamento di canoni di locazione non corrisposti relativi a un immobile sito in Olbia. L'ingiunta, proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c., ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice monitorio richiamando una clausola contrattuale derogatoria; ha inoltre dedotto di avere receduto dal contratto per gravi infiltrazioni nell'immobile e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo del locatore di mantenere il bene in condizioni idonee all'uso convenuto. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza, ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma, ritenendo rilevante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza. Riassunta la causa, il Tribunale di Roma ha però sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio, sostenendo che nelle controversie locatizie operi il foro inderogabile del luogo in cui si trova l'immobile (forum rei sitae), quindi la competenza sarebbe del Tribunale di Tempio Pausania. Il P.G. ha concluso per la competenza di quest'ultimo. La Corte ha ritenuto che, in materia di locazione, la competenza territoriale prevista dall'art. 21 c.p.c. è inderogabile; di conseguenza la clausola difforme è invalida e l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza non può derogare a tale criterio. Ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Tempio Pausania e assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione.

La decisione

La Corte ha accolto il conflitto negativo di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Tempio Pausania, quale giudice del luogo in cui è sito l'immobile locato. Ha ritenuto invalida la clausola contrattuale di deroga alla competenza e irrilevante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente. Non ha provveduto sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio, e ha assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    viene richiamato quale base processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla parte ingiunta.

  • art. 45 c.p.c.

    viene richiamato quale fondamento del conflitto negativo di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale di Roma.

  • art. 21 c.p.c.

    è interpretato nel senso che, nelle cause locatizie, il foro del luogo in cui si trova l'immobile ha natura cogente e inderogabile; una clausola difforme è invalida e rilevabile anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di locazione, la competenza territoriale radicata nel luogo in cui si trova l'immobile locato ha natura inderogabile.
  • Una clausola contrattuale che preveda una diversa competenza territoriale non può derogare al foro inderogabile previsto dalla legge per le cause locatizie.
  • L'eventuale adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale non può sanare la violazione di un criterio di competenza territoriale inderogabile.
  • La competenza territoriale inderogabile è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaCompetenza
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiNullità

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