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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25146/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre 51 milioni di euro, contestando anche la competenza territoriale del tribunale che aveva emesso il provvedimento monitorio e formulando domanda riconvenzionale diretta ad accertare l’inesigibilità del credito. In via riconvenzionale sosteneva che il rapporto sottostante fosse in realtà riconducibile a una società di fatto o a un contratto di dominio, ovvero, se qualificabile come finanziamento, che fosse nullo o inefficace per abusivo esercizio di attività finanziaria e usurarietà degli interessi. Il tribunale adito, ritenuta la propria competenza sull’opposizione al decreto ingiuntivo, ha separato la domanda riconvenzionale e ha dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di altro tribunale solo su quest’ultima. Con il regolamento necessario di competenza la società opponente ha censurato tale separazione, invocando l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003 e sostenendo che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura non impugnatoria dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’intera controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla sezione imprese competente per connessione.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resta soggetto alla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, competenza non modificabile neppure per ragioni di connessione. Ne deriva che, quando nell’opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza di una Sezione specializzata in materia di impresa di altro tribunale, il giudice dell’opposizione deve separare le cause e rimettere solo la domanda riconvenzionale al giudice competente, mentre l’opposizione resta davanti al tribunale che ha emesso l’ingiunzione. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno per l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha escluso altresì i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    memoria ex art. 47 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la memoria nel regolamento di competenza

  • art. 645 c.p.c.

    l’opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio di prosecuzione del procedimento monitorio, non azione impugnatoria autonoma

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2

    la connessione con la causa di opposizione non consente di spostare quest’ultima dalla competenza funzionale del giudice dell’ingiunzione

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    non applicabile perché mancava l’allegazione del danno per il primo comma e non vi era abuso processuale idoneo a integrare il terzo comma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del regolamento sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    ai fini della liquidazione delle spese, nel regolamento di competenza il valore effettivo della causa è considerato indeterminabile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’applicazione del contributo unificato anche al regolamento di competenza

Massime di principio

  • L’opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio autonomo di impugnazione, ma una fase del procedimento monitorio che resta radicata presso il tribunale che ha emesso il decreto; tale competenza ha carattere funzionale e inderogabile.
  • La competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo prevale sulle ragioni di connessione: se una domanda riconvenzionale appartiene alla competenza di altro ufficio specializzato, il giudice deve separare le cause, senza trasferire l’opposizione.
  • La natura non impugnatoria dell’opposizione a decreto ingiuntivo non incide, di per sé, sulla regola della competenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione.
  • Per la condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. è necessaria almeno una sia pur generica allegazione della direzione del danno subito; per il terzo comma è richiesto un abuso oggettivamente apprezzabile dello strumento processuale, non la sola infondatezza del ricorso.
  • Nei regolamenti di competenza aventi rilievo meramente processuale, il valore della causa è trattato come indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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