Cassazione Civile, Ordinanza n. 25151/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite origina da un'opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione di un fondo e per l'occupazione temporanea di un altro fondo, siti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. La Corte d'appello di Firenze aveva accolto la domanda del fallimento, liquidando le indennità di esproprio, di occupazione legittima e di occupazione temporanea, ponendo inoltre a carico della società espropriante le spese per la nomina dei periti e ordinando il deposito delle somme presso la competente Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze. Successivamente, su accordo delle parti, la Corte d'appello aveva corretto alcuni errori materiali relativi al computo degli interessi e al netto di quanto già versato. Avverso l'ordinanza la società concessionaria aveva proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma nelle more del giudizio ha rinunciato all'impugnazione, dando atto della conclusione di un accordo transattivo con la controparte; il curatore fallimentare ha accettato la rinuncia e ha chiesto che non fosse pronunciata condanna alle spese.
La decisione
Il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, avvenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte. La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha escluso la necessità di provvedere sulle spese processuali, proprio perché la rinuncia è stata accettata. È stato inoltre precisato che non trova applicazione l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
primo comma; secondo comma
Regola il filtro camerale e la possibilità per la parte ricorrente di chiedere la decisione del ricorso dopo la proposta del consigliere delegato.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, consente la dichiarazione di estinzione del procedimento.
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia preclude la condanna alle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In presenza di rinuncia accettata non deve essere pronunciata condanna alle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- L'accordo transattivo sopravvenuto tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all'impugnazione e della conseguente estinzione del processo.
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