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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25144/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha disposto la revisione parziale del classamento di un'unità immobiliare sita in Roma, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, con attribuzione di una classe catastale più elevata. I contribuenti hanno impugnato l'atto deducendone, in sintesi, la carenza di motivazione, l'illegittimità del riclassamento per erronea applicazione del comma 335 e delle norme catastali richiamate, nonché l'illegittimità degli atti presupposti del Comune e il loro mancato esame/disapplicazione. In via pregiudiziale avevano inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza di originale firmato e la tardività della notifica. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano: 1) la violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 per motivazione ritenuta insufficiente dell'avviso; 2) la violazione della disciplina catastale e del d.m. 2 agosto 1969, sostenendo che il riclassamento presuppone requisiti propri dell'immobile e non della sola microzona; 3) la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e l'omesso esame della domanda di disapplicazione della delibera comunale; in subordine, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla disapplicazione degli atti amministrativi generali. La Corte ha ritenuto inammissibile la questione pregiudiziale sull'appello per difetto di specificità e infondate le eccezioni di tardività e di invalidità della sottoscrizione. Ha invece accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, perché l'avviso motivava in modo stereotipato sul mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma non spiegava in concreto in quali termini tali presupposti avessero inciso sul singolo immobile oggetto di riclassamento, né descriveva adeguatamente le caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti limitatamente al primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, ritenendo la causa matura per la decisione nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo originario dei contribuenti contro l'avviso di accertamento catastale. Le censure preliminari relative all'appello dell'Ufficio sono state respinte: la questione sulla mancanza di originale firmato è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; l'eccezione di tardività è stata ritenuta infondata per applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione; la doglianza sulla ritualità formale dell'atto di appello è stata comunque ritenuta non decisiva alla luce della sua provenienza dall'Amministrazione. La decisione di merito si fonda sul rilievo che, nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve indicare non solo i presupposti generali riferiti alla microzona, ma anche le concrete ragioni per cui il mutato rapporto valori di mercato/valori catastali incida sulla specifica unità immobiliare, non essendo sufficiente una motivazione formulaica o meramente riproduttiva della norma.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari ... è richiesta dai comuni ..."

    La revisione è legittima solo quando vi sia un significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona; tale presupposto va però poi collegato, in motivazione, alla concreta incidenza sul singolo immobile riclassato.

  • art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    È richiamato come disciplina procedimentale e tecnica di supporto alla verifica dei presupposti della revisione.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 1

    Definisce la zona censuaria e la microzona come ambiti territoriali omogenei rilevanti per il classamento.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    La microzona deve presentare omogeneità di caratteri urbanistici, socio-economici e dotazioni infrastrutturali; i comuni possono ridelimitare le microzone in presenza di variazioni significative.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 4

    Il quadro di qualificazione e classificazione può essere rivisto per variazioni socio-economiche, ambientali e urbanistiche permanenti.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 5

    La revisione delle tariffe d'estimo deve tenere conto dei valori di mercato e dei redditi medi ordinariamente ritraibili.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8

    La classe catastale dipende anche dal fattore posizionale della microzona e dal fattore edilizio dell'unità immobiliare; questi elementi devono concorrere alla motivazione del classamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione di legge invocato dai ricorrenti sui profili sostanziali del classamento e della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame e vizio motivazionale in relazione alla delibera comunale e alla domanda di disapplicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    La questione pregiudiziale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso tributario deve essere sottoscritto dal difensore e contenere gli elementi essenziali; la mancanza assoluta può comportare inammissibilità, ma la sanzione va interpretata restrittivamente.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in tema di incarico del difensore e sottoscrizione del ricorso nel processo tributario.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per l'ipotesi di sottoscrizione personale del ricorso.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La relativa preclusione è richiamata per affermare che l'eccezione sulla ritualità dell'appello doveva essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere la disapplicazione degli atti amministrativi generali presupposti.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione nel merito della causa quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. n. 1249/1939

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla disciplina catastale e sul presupposto del riclassamento.

  • d.m. 2 agosto 1969

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro sulla classificazione catastale e sui requisiti degli immobili di tipo signorile.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non può esaurirsi nel richiamo al significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona: occorre spiegare perché tale scostamento incida proprio sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.
  • Il presupposto legittimante la revisione è il mutato rapporto tra valori di mercato e valori catastali nella microzona, ma la sua applicazione al singolo immobile richiede anche una motivazione individualizzata, che dia conto delle caratteristiche del bene e delle ragioni del nuovo classamento.
  • La motivazione degli atti di classamento deve essere modulata in modo rigoroso quando il potere amministrativo si esercita in un procedimento 'diffuso' su larga scala, perché il contribuente deve poter conoscere le concrete ragioni dell'incisione sulla propria posizione.
  • Formule stereotipate o meramente riproduttive del dettato normativo non sono sufficienti a sorreggere un avviso di riclassamento catastale se non consentono di ricostruire il nesso tra i dati generali della microzona e il nuovo classamento del singolo immobile.
  • Nel processo tributario, le eccezioni sulla ritualità formale degli atti dell'Ufficio e sulla validità della costituzione devono essere proposte tempestivamente e con specificità; in cassazione non è consentito introdurre questioni non dedotte nel giudizio di merito.
  • L'inammissibilità degli atti per vizi formali va interpretata restrittivamente: se dall'atto è comunque desumibile la provenienza e la regolarità sostanziale, la sanzione non può essere applicata in modo automatico.

Come è indicizzato

MaterieCatastaliContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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